Una cella robotizzata con visione artificiale, uno scanner 3D a fine linea e un software che addestra modelli per riconoscere difetti possono essere presentati dal fornitore con la stessa etichetta: «soluzione con intelligenza artificiale». Nell'iperammortamento disciplinato dall'articolo 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, quell'etichetta non determina però la classificazione.
L'intelligenza artificiale compare in più punti dei nuovi Allegati IV e V: nei sistemi di visione per riconoscere le non conformità, nelle infrastrutture di calcolo e in diverse categorie di software. La sua presenza non sostituisce la funzione richiesta dalla singola voce. Al 19 ottobre 2026, il percorso corretto è quindi individuare l'oggetto dell'investimento, ricostruirne la funzione effettiva, verificare tutte le condizioni della voce e soltanto dopo scegliere la categoria operativa GSE.
La funzione separa misura, visione, robot e software
La stessa telecamera può appartenere a sistemi diversi. Può misurare una geometria, controllare il riempimento di una confezione, identificare automaticamente un difetto oppure guidare un robot nella presa del pezzo. Se cambia la funzione, cambia anche la voce da esaminare.
| Funzione effettiva | Prima voce da verificare | Punto decisivo |
|---|---|---|
| Misura di requisiti micro o macro geometrici | Allegato IV, II.a) | Funzione metrologica, qualità tracciata, processo qualificabile in modo documentabile e connessione al sistema informativo di fabbrica |
| Altro monitoraggio durante il processo | Allegato IV, II.b) | Controllo in process della qualità del prodotto o del processo, documentabilità e connessione |
| Riconoscimento automatico di non conformità da immagini o altri elementi diagnostici | Allegato IV, II.l) | Identificazione automatica della non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo |
| Robot, cobot o sistema multi-robot | Allegato IV, I.h) | Tutte le cinque caratteristiche obbligatorie del gruppo I e almeno due delle tre ulteriori |
| Software trattato come bene immateriale autonomo | Allegato V, voce coerente con la finalità | Funzione descritta dalla voce, strumentalità, novità e interconnessione del software |
La tabella indica il punto di partenza, non sostituisce l'esame del bene. Un nome commerciale come «scanner intelligente» o «AI vision system» non dimostra da solo l'appartenenza a una categoria.
Misura ottica e scanner 3D: quando si applica la II.a)
La voce II.a) dell'Allegato IV comprende i sistemi di misura a coordinate e non a coordinate, a contatto, senza contatto, multisensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale, con la relativa strumentazione. L'oggetto della misura è la verifica dei requisiti micro e macro geometrici del prodotto, a qualsiasi scala dimensionale.
L'elenco delle tecnologie non rende automaticamente agevolabile ogni scanner 3D. La stessa voce richiede che il sistema assicuri e tracci la qualità del prodotto e consenta di qualificare i processi produttivi in modo documentabile e connesso al sistema informativo di fabbrica. A queste condizioni si aggiunge l'interconnessione richiesta in via generale dal comma 429 per i beni degli Allegati IV e V.
Un caso coerente è quello di uno scanner metrologico che confronta la geometria rilevata con il modello di riferimento, registra l'esito e lo trasferisce al sistema informativo di fabbrica. Associare il risultato al pezzo o al lotto è una modalità efficace per rendere la qualità tracciabile, ma la norma non prescrive un unico schema informatico.
È diverso il caso dello stesso scanner impiegato su una postazione isolata per rilievi occasionali o per ricostruire un modello destinato all'ufficio tecnico. La tecnologia resta ottica e tridimensionale, ma non è per questo dimostrata la funzione completa della II.a). Se la finalità è il reverse engineering, occorre esaminare separatamente l'eventuale software alla luce della lettera g) dell'Allegato V.
Anche la tomografia va classificata per funzione: la II.a) la contempla quando verifica requisiti geometrici; la II.c) riguarda invece l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali, comprese porosità e inclusioni, con generazione dei report di collaudo previsti dalla voce.
La II.b) non è una scorciatoia per qualsiasi sensore
La II.b) comprende gli «altri sistemi di monitoraggio in process». Il termine «altri» la distingue dalla misura geometrica della II.a), ma non elimina le condizioni successive: il sistema deve assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo e qualificare il processo produttivo in modo documentabile e connesso al sistema informativo di fabbrica.
La Circolare 4/E del 2017 indicava fra gli esempi le telecamere per il controllo del riempimento. Nel nuovo Allegato IV l'esempio non decide però da solo la classificazione: un dispositivo che si limita a mostrare immagini all'operatore non soddisfa per ciò stesso la II.b), mentre un sistema che identifica automaticamente una non conformità mediante immagini deve essere confrontato anzitutto con la nuova voce II.l).
Visione artificiale: II.l), II.a) o componente del robot
La voce II.l) è specifica per i sistemi basati sull'acquisizione di immagini o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, destinati all'identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo.
L'IA è espressamente ammessa, ma non è obbligatoria: l'elemento decisivo è l'identificazione automatica della non conformità. Le condizioni testuali della II.a) e della II.b) non vanno trasferite automaticamente alla II.l). Ogni lettera incorpora condizioni proprie, fermo restando il requisito generale di interconnessione previsto dal comma 429.
Il confine operativo può essere riassunto così:
- se il sistema ricava misure geometriche e svolge la funzione metrologica completa, si verifica la II.a);
- se monitora in process la qualità del prodotto o del processo senza identificare automaticamente una non conformità mediante immagini o elementi diagnostici, si verifica la II.b);
- se riconosce automaticamente difetti o scostamenti dalle specifiche attraverso immagini o segnali diagnostici, si verifica la II.l);
- se la visione localizza il pezzo, corregge la presa o governa la traiettoria, occorre prima stabilire se costituisca un sistema autonomo o una componente funzionale del robot: la sola presenza di una telecamera non crea un distinto bene II.l).
Quando uno stesso impianto svolge più funzioni, va prima definito il perimetro dei beni acquistati. Robot, sistema di controllo qualità e software possono essere componenti di un unico investimento complesso oppure beni autonomi. Il nome complessivo «cella robotizzata» non basta a risolvere la classificazione.
Robot e celle: il gruppo I richiede il test 5+2
Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot sono indicati alla voce I.h) dell'Allegato IV. In quanto beni del gruppo I, devono possedere tutte le cinque caratteristiche obbligatorie:
- controllo mediante CNC e/o PLC;
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico, la rete di fornitura o altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Devono inoltre possedere almeno due delle tre caratteristiche ulteriori: telemanutenzione, telediagnosi o controllo remoto; monitoraggio continuo con adattività alle derive di processo; integrazione tra bene fisico e modellizzazione o simulazione del suo comportamento.
Questa regola «5+2» non si applica ai sistemi del gruppo II. Per questi ultimi valgono le condizioni scritte nella specifica lettera, oltre all'interconnessione generale. È quindi errato sottoporre uno scanner II.a) allo stesso test del robot, così come è errato alleggerire i requisiti del robot perché dispone di un sistema di visione evoluto. Il requisito di sicurezza del gruppo I resta uno dei cinque obbligatori, come spiegato nell'approfondimento su robot, ISO 10218, marcatura CE e requisito 5.
Software IA: può essere autonomo, ma serve la voce corretta
Nel regime 2026 il comma 429 include direttamente i beni immateriali strumentali nuovi dell'Allegato V. Non riproduce la condizione del vecchio iperammortamento secondo cui la maggiorazione del software spettava soltanto a un'impresa che beneficiava anche dell'iperammortamento su beni materiali.
Un software dell'Allegato V può quindi costituire un investimento autonomo, senza l'acquisto contestuale di una nuova macchina. Deve però essere esso stesso un bene immateriale nuovo e strumentale, rientrare in una voce dell'Allegato V ed essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il tema è sviluppato nell'analisi sul software dell'Allegato V acquistato senza nuovo macchinario.
Per i software di robotica e visione, le voci da confrontare possono essere diverse:
| Funzione del software | Voce dell'Allegato V da verificare |
|---|---|
| Acquisire e interpretare dati o immagini e mostrare agli operatori in linea azioni per migliorare qualità ed efficienza | c) |
| Gestire la qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi | l) |
| Dare alle macchine capacità intelligenti per la qualità del processo o l'affidabilità di macchinari e impianti | o) |
| Governare una produzione automatizzata con capacità cognitiva, adattamento, autoapprendimento e riconfigurabilità | p) |
| Utilizzare robot, cobot e macchine intelligenti lungo le linee per sicurezza, qualità finale o manutenzione predittiva | q) |
| Gestire versionamento, monitoraggio delle prestazioni, aggiornamento continuo e deployment dei modelli di IA | dd).3) |
Un ambiente che «addestra modelli» non rientra quindi automaticamente nell'Allegato V. Una piattaforma MLOps può ricadere nella dd).3) se svolge le funzioni elencate; il software operativo che applica il modello al controllo di qualità può richiedere il confronto con c), l) oppure o). Un ambiente generico di sviluppo, privo della finalità industriale descritta dalla voce invocata, non diventa agevolabile per la sola presenza di algoritmi di machine learning.
Va inoltre distinto il software acquisito come bene immateriale autonomo dal software incorporato nel costo e necessario al funzionamento del bene materiale. Prima di comunicare l'investimento occorre delimitare il bene e il relativo costo, evitando di imputare la stessa spesa sia all'Allegato IV sia all'Allegato V.
Cosa conserva davvero la Circolare 4/E del 2017
La Circolare congiunta Agenzia delle Entrate-MISE n. 4/E del 30 marzo 2017 fu emanata per la Legge 232/2016, gli Allegati A e B e il precedente meccanismo fiscale. Non è una circolare attuativa della Legge 199/2025.
Resta un antecedente tecnico utile quando il nuovo Allegato IV riprende formulazioni già presenti. Al paragrafo 12, per esempio, la circolare menzionava le macchine di misura a coordinate fra i sistemi di misura geometrica e le telecamere per il controllo del riempimento fra gli esempi di monitoraggio in process. Al paragrafo 14 distingueva, per il software di gestione della qualità, i sistemi attivi dai semplici sistemi documentali.
Questi esempi non possono però prevalere sul testo del 2026. Il nuovo Allegato IV contiene ora la specifica II.l) per l'identificazione automatica delle non conformità tramite immagini o elementi diagnostici; non tutte le telecamere di controllo vanno quindi ricondotte alla II.b) seguendo meccanicamente l'esempio del 2017. Allo stesso modo, non va importata nel nuovo regime la precedente dipendenza dell'agevolazione del software dalla fruizione dell'iperammortamento materiale.
La prassi del 2017 può dunque aiutare a leggere concetti e formulazioni sovrapponibili. Non può aggiungere condizioni assenti, cancellare quelle nuove o disciplinare la procedura GSE del 2026.
Dalla voce normativa alla categoria GSE
La comunicazione preventiva al GSE richiede, per ciascun bene degli Allegati IV e V, la scelta della categoria indicata nelle tabelle di decodifica. La scelta identifica il tipo di investimento prenotato e deve essere coerente con funzione, architettura e costo del bene.
L'esito positivo della preventiva non equivale però a un giudizio tecnico definitivo sulla classificazione. L'articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale 7 maggio 2026 attribuisce al GSE, in questa fase, la verifica del corretto caricamento e della completezza delle informazioni; i controlli sulla sussistenza dei requisiti tecnici sono disciplinati separatamente dall'articolo 9.
La guida GSE della piattaforma NPTR5, nell'edizione del 15 ottobre 2026, indica inoltre che, per un bene confermato o completato, i campi ereditati dalla fase precedente possono essere modificati; fra questi compare la scelta della categoria. Non è invece possibile aggiungere o eliminare beni rispetto alla fase precedente, e il costo può essere aggiornato soltanto in diminuzione.
Ne deriva una regola pratica precisa: la categoria della preventiva è una classificazione iniziale motivata, non un segnaposto casuale. Può essere corretta nelle fasi successive per lo stesso bene, ma il cambio di codice non consente di sostituire l'investimento prenotato con un bene diverso né di aumentarne il costo.
Per misura, visione, robot e software IA, la parola più importante non è «intelligenza artificiale», ma il verbo usato dalla voce normativa: misurare, monitorare, identificare, guidare, coordinare o gestire. È in quel verbo — e nel flusso di dati che lo rende dimostrabile — che si decide la classificazione.