Cumulabilità

Sportello SIMEST IA e Quantum: cumulo con l'iperammortamento

La sezione SIMEST IA & Quantum finanzia progetti di innovazione con prestito agevolato e fondo perduto. Il cumulo con l'iperammortamento 2026 è possibile, ma richiede di identificare i medesimi costi e applicare correttamente la nettizzazione.

Dal 21 settembre 2026 le imprese possono presentare domanda per la nuova sezione SIMEST «Investimenti IA & Quantum Computing», inserita nello strumento «Transizione digitale o ecologica» del Fondo 394/81. La riserva dedicata è di 200 milioni di euro.

La coincidenza con alcune tecnologie comprese negli Allegati IV e V dell'iperammortamento 2026 può far pensare a due incentivi sovrapponibili sull'intero progetto. Non è così: SIMEST finanzia un programma molto ampio, che può comprendere servizi, formazione e consulenze, mentre l'iperammortamento maggiora soltanto il costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi che rispettano il proprio perimetro normativo.

Il cumulo è possibile. Per calcolarlo correttamente occorre però individuare prima le singole spese che appartengono a entrambe le misure e poi applicare la nettizzazione prevista dall'articolo 1, comma 431, della Legge 199/2025. Non è corretto sottrarre dall'iperammortamento l'intero finanziamento SIMEST; non è neppure prudente sostenere, in assenza di un chiarimento specifico, che l'unica componente rilevante sia sempre il fondo perduto.

Che cosa offre la sezione SIMEST IA & Quantum

La sezione non introduce un credito d'imposta né una maggiorazione fiscale. È un intervento di finanza agevolata per imprese con vocazione internazionale, composto da un finanziamento rimborsabile e, quando spettante, da una quota a fondo perduto.

Alla data del 30 settembre 2026, le condizioni comunicate da SIMEST comprendono:

  • una riserva di 200 milioni di euro;

  • un contributo a fondo perduto fino al 10% dell'intervento, nei limiti della disciplina de minimis;

  • un tasso agevolato, indicato da SIMEST il 14 settembre in uno 0,37% minimo riferito a quel momento;

  • un anticipo fino al 50% dell'importo finanziato;

  • una durata fino a otto anni, inclusi due anni di preammortamento.

La sezione è rivolta alle imprese italiane che realizzano almeno il 3% del fatturato all'estero e alle imprese, anche non esportatrici, inserite nelle filiere dell'export secondo le condizioni della circolare operativa. È quindi errato indicare per tutti una soglia minima del 10% di fatturato export.

Le risorse possono sostenere infrastrutture di calcolo e cloud, software e piattaforme, sviluppo e personalizzazione di modelli, integrazione con i sistemi aziendali, gestione dei dati, formazione, inserimento di competenze specialistiche, consulenze, certificazioni, cybersecurity, adeguamento all'AI Act e attività di governance. È un perimetro intenzionalmente più largo di quello dell'iperammortamento.

Dove può formarsi la sovrapposizione

Una spesa ammessa da SIMEST non diventa, per questo solo fatto, iperammortizzabile. L'iperammortamento disciplinato dai commi 427-436 della Legge 199/2025 riguarda il costo di acquisizione di beni strumentali nuovi compresi negli Allegati IV e V e rispondenti alle ulteriori condizioni della misura.

L'incrocio può verificarsi soprattutto in due aree:

  • infrastrutture materiali dell'Allegato IV, come cluster HPC, server GPU, sistemi di accelerazione hardware, edge server e storage ad alte prestazioni, quando possiedono la destinazione funzionale e i requisiti tecnici richiesti;

  • beni immateriali dell'Allegato V, compresi determinati software, piattaforme, algoritmi e modelli di intelligenza artificiale destinati alla trasformazione digitale dell'impresa.

Non ogni server è automaticamente un bene 4.0 e non ogni progetto software genera un bene immateriale agevolabile. Per il software occorre che l'operazione dia origine a un bene nuovo fiscalmente ammortizzabile e riconducibile a una voce dell'Allegato V. La capitalizzazione non è una scelta discrezionale compiuta per ottenere l'incentivo: deve discendere dal contratto, dalla sostanza economica dell'operazione e dai principi contabili applicabili.

Restano invece fuori dalla base dell'iperammortamento i normali costi per servizi cloud a consumo, chiamate API, abbonamenti SaaS, formazione, consulenza, certificazione e personale. Queste spese possono essere finanziabili da SIMEST, ma non costituiscono per ciò solo il costo di acquisizione di un bene ammortizzabile. Il riferimento al cloud contenuto in alcune voci dell'Allegato V descrive le funzioni delle soluzioni digitali; non trasforma automaticamente ogni canone cloud in un investimento iperammortizzabile.

Il risultato è che un progetto interamente ammesso dalla sezione SIMEST può avere una base iperammortizzabile molto più piccola, oppure non averla affatto. La verifica deve essere eseguita per singolo bene e singola voce di costo, non sull'importo complessivo della domanda.

La regola del comma 431: cumulo sì, ma sulla base netta

L'articolo 1, comma 431, della Legge 199/2025 consente di cumulare l'iperammortamento con ulteriori agevolazioni nazionali ed europee riferite ai medesimi costi, a due condizioni: il sostegno non deve coprire le stesse quote di costo e non deve condurre oltre il costo sostenuto.

La norma aggiunge una regola decisiva: la base di calcolo dell'iperammortamento deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

La formula di partenza è quindi:

Base iperammortizzabile netta = costo iperammissibile − sovvenzioni e contributi riferibili al medesimo costo

La nettizzazione opera soltanto sulla parte effettivamente comune. Se SIMEST finanzia anche formazione, consulenze e servizi cloud, tali voci non entrano nella base dell'iperammortamento e non possono ridurla. Occorre isolare, per esempio, il contributo riferibile al server GPU o al software ammortizzabile che beneficia di entrambe le misure.

Finanziamento, fondo perduto ed equivalente sovvenzione lordo

Le componenti SIMEST non vanno trattate tutte nello stesso modo.

Il capitale del finanziamento è rimborsabile. Non rappresenta, per il suo intero importo, una sovvenzione ricevuta a copertura del costo e non deve quindi essere sottratto integralmente dalla base dell'iperammortamento. Diversamente, si finirebbe per azzerare o ridurre la base solo perché il bene è stato acquistato ricorrendo a un prestito pubblico.

La quota a fondo perduto costituisce invece un contributo. Per la parte attribuibile ai medesimi beni e costi ammessi all'iperammortamento deve essere portata in diminuzione della relativa base.

Resta distinta la componente di aiuto incorporata nel tasso agevolato. Ai fini de minimis, SIMEST qualifica come aiuto sia il fondo perduto sia il vantaggio finanziario del tasso, espresso attraverso l'equivalente sovvenzione lordo. Quest'ultimo serve a tradurre in valore attuale il beneficio economico del prestito rispetto alle condizioni di mercato.

Al 30 settembre 2026 non risultava pubblicato un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, del MIMIT o del GSE che escludesse espressamente l'equivalente sovvenzione lordo dalla nettizzazione prevista dal comma 431. La sua natura non coincide con quella del capitale da restituire, ma neppure con un contributo monetario erogato direttamente sul prezzo del bene. Per questo non è corretto presentare come acquisita la conclusione secondo cui «si sottrae soltanto il fondo perduto».

Nella costruzione del piano economico conviene mantenere separati tre importi:

  1. il capitale del finanziamento, che dovrà essere restituito;

  2. il contributo a fondo perduto riferibile ai costi comuni, certamente rilevante per la base netta;

  3. l'equivalente sovvenzione lordo del tasso, da evidenziare autonomamente e da trattare secondo una posizione fiscale documentata, senza presumerne automaticamente l'irrilevanza.

Per una stima conservativa dell'investimento è utile calcolare anche uno scenario nel quale l'aiuto sul tasso riferibile ai medesimi costi riduca la base. In questo modo la decisione non dipende dall'interpretazione più favorevole di un punto sul quale, alla data dell'articolo, manca una presa di posizione ufficiale specifica.

Il plafond de minimis è un controllo diverso

Il Regolamento (UE) 2023/2831 fissa a 300.000 euro il limite complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'«impresa unica» nell'arco mobile di tre anni. Ai fini di tale verifica l'aiuto è considerato concesso quando nasce il diritto giuridico a riceverlo, indipendentemente dalla data del pagamento, ed è espresso in equivalente sovvenzione lordo.

Questo controllo non sostituisce la nettizzazione dell'iperammortamento:

  • il plafond de minimis stabilisce quanta agevolazione SIMEST possa essere concessa all'impresa unica;

  • il comma 431 stabilisce quale costo netto possa essere assunto come base dell'iperammortamento quando le due misure insistono sulla stessa spesa.

Un progetto può quindi rispettare il plafond de minimis ma avere comunque una base iperammortizzabile da ridurre. Viceversa, le spese SIMEST che non rientrano negli Allegati IV e V non producono alcun problema di nettizzazione, perché manca in partenza un costo comune alle due misure.

Come impostare il calcolo senza sovrapporre le misure

Il metodo più affidabile è costruire una matrice per fattura o per voce contrattuale. Per ciascun costo vanno registrati:

  • descrizione del bene o del servizio;

  • ammissibilità alla sezione SIMEST;

  • eventuale riconducibilità all'Allegato IV o V;

  • natura contabile e fiscale del costo;

  • quota di contributo a fondo perduto attribuita alla voce;

  • eventuale equivalente sovvenzione lordo riferibile alla stessa voce;

  • base netta utilizzata per l'iperammortamento.

Questa separazione evita due errori opposti: applicare la nettizzazione all'intero progetto SIMEST oppure ignorare il contributo sui beni che accedono anche all'iperammortamento. È utile anche quando una singola fornitura comprende componenti diverse, per esempio server, configurazione, abbonamento cloud, formazione e assistenza.

Le procedure restano autonome. La concessione SIMEST non certifica l'ammissibilità del bene all'iperammortamento; allo stesso modo, l'inclusione negli Allegati IV o V non rende automaticamente ammissibili tutte le spese accessorie nella domanda SIMEST. La documentazione deve consentire di ricostruire il collegamento tra costo, bene e agevolazione senza ricorrere a riparti costruiti soltanto a posteriori.

Il vero punto di decisione è il contratto

La sezione SIMEST può finanziare un percorso completo di adozione dell'intelligenza artificiale: capacità di calcolo, dati, sviluppo, competenze, sicurezza e governance. L'iperammortamento osserva invece una porzione più stretta di quel percorso, formata dai beni strumentali nuovi che generano quote di ammortamento o canoni di locazione finanziaria e rispettano il perimetro tecnico della legge.

Il cumulo esiste, ma non coincide con la somma indistinta di due percentuali. Nasce dalla classificazione corretta delle singole forniture e dalla tracciabilità dei contributi sugli stessi costi. Prima ancora della domanda, è quindi il contratto — con la separazione tra hardware, licenze, sviluppo, servizi e canoni — a determinare quanta parte del progetto potrà attraversare entrambi i regimi senza sovrapposizioni.

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