iperammortamenti.it
HomeCalcolatoreRisorseArticoliFAQRichiedi Perizia
  1. Home
  2. /Articoli
  3. /Software Allegato V Senza Nuovo Macchinario Quando E Agevolabile
iperammortamenti.it
powered by DIRATEC SRL

DIRATEC S.R.L.

Via Brescia 108 G/H – 25018 Montichiari (BS)

Cod. Fisc. e P.IVA 04274200981

Numero REA: BS-601891

Codice SDI: W7YVJK9

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.

Strumenti

  • Calcolatore Iperammortamento
  • Risorse
  • Documenti di prassi
  • Articoli
  • FAQ

Contatti

  • [email protected]
  • +39 030 808 8065

Altri nostri servizi

DIRATEC – www.diratec.it

L'ingegneria al servizio delle imprese

© 2026 DIRATEC SRL. Tutti i diritti riservati.
Strumenti e consulenza per l'iperammortamento 2026
Privacy Policy
Analisi3 luglio 2026

Software Allegato V senza nuova macchina: quando è agevolabile

Non serve acquistare insieme un bene materiale. Per il software contano Allegato V, novità, interconnessione, natura del costo e procedura GSE.

Sommario

  1. Cosa dice il comma 429
  2. La differenza rispetto all'iperammortamento storico
  3. Prima condizione: rientrare davvero nell'Allegato V
  4. Seconda condizione: essere un investimento in un bene nuovo
  5. Terza condizione: interconnessione effettiva
  6. Quarta condizione: completare la procedura GSE
  7. Un esempio operativo
  8. Fonti ufficiali

Un'impresa possiede macchine installate da anni e decide di digitalizzare la produzione acquistando un nuovo MES o uno SCADA. Non compra contestualmente un tornio, un robot o un'altra macchina dell'Allegato IV. Il software può comunque accedere all'iperammortamento 2026?

In linea di principio sì: la disciplina vigente non contiene un obbligo di acquisto congiunto tra bene immateriale e bene materiale. Questo non rende però agevolabile qualsiasi programma informatico. Il software deve rispettare autonomamente tutte le condizioni previste per i beni dell'Allegato V.

Cosa dice il comma 429

L'articolo 1, comma 429, lettera a), della Legge 199/2025 comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi inseriti, rispettivamente, negli Allegati IV e V, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La formulazione colloca le due categorie in parallelo. Non rinvia l'agevolazione dell'immateriale all'acquisto di un bene materiale e non stabilisce che il software debba essere accessorio di una macchina compresa nell'Allegato IV.

Anche la pagina ufficiale del MIMIT descrive tra gli investimenti agevolabili i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V interconnessi, senza introdurre un vincolo di abbinamento.

La conclusione più prudente è quindi questa: il mancato acquisto di un nuovo macchinario 4.0 non è, da solo, una causa di esclusione del software.

La differenza rispetto all'iperammortamento storico

Nel regime introdotto dalla Legge 232/2016 il beneficio sui software dell'Allegato B era riconosciuto ai soggetti che fruivano dell'iperammortamento sui beni materiali dell'Allegato A.

Una FAQ ufficiale del MISE chiarì però che la relazione riguardava il soggetto beneficiario e non il collegamento tra due specifici beni. Il software non doveva necessariamente essere riferibile al medesimo macchinario materiale agevolato.

Il regime 2026 compie un passo ulteriore. Il comma 429 non riproduce neppure quella condizione soggettiva e include direttamente i beni immateriali nuovi dell'Allegato V nel perimetro della maggiorazione.

Il confronto corretto, quindi, non è tra software "legato" o "slegato" da una determinata macchina. È tra il vecchio requisito, che imponeva al soggetto di beneficiare anche dell'iperammortamento materiale, e il nuovo testo, che disciplina direttamente il bene immateriale.

Prima condizione: rientrare davvero nell'Allegato V

La denominazione commerciale del prodotto non basta. MES, SCADA, CMMS e altre famiglie di software industriale sono richiamati negli elenchi, ma la perizia o l'attestazione deve individuare la specifica voce applicabile e spiegare quali funzioni del prodotto vi corrispondano.

Un software può includere moduli agevolabili e moduli che svolgono funzioni amministrative o generiche non riconducibili allo stesso perimetro. In questi casi occorre delimitare il bene, le licenze e i costi effettivamente riferibili alle funzioni comprese nell'Allegato.

Lo stesso vale per un ERP. Il nome "gestionale" non determina né l'inclusione né l'esclusione: servono una corrispondenza puntuale con le voci dell'Allegato V e una funzione strumentale alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.

Seconda condizione: essere un investimento in un bene nuovo

La misura riguarda beni immateriali strumentali nuovi. Non ogni spesa informatica sostenuta nel 2026 costituisce quindi un investimento agevolabile.

Occorre distinguere l'acquisizione di un bene immateriale dal pagamento di un servizio. La sola etichetta utilizzata nel contratto non decide il trattamento: una "licenza" può avere caratteristiche economiche diverse, mentre una soluzione erogata in cloud può assumere configurazioni contrattuali e contabili differenti.

Il fatto che il software sia installato on-premise non garantisce l'agevolazione. Allo stesso modo, il fatto che sia eseguito su infrastruttura remota non determina automaticamente l'esclusione. Bisogna verificare se l'operazione produce per l'impresa un bene immateriale nuovo strumentale con un costo rilevante ai fini della misura oppure rappresenta un servizio periodico.

Il decreto e le fonti ufficiali disponibili al 3 luglio 2026 non forniscono una regola specifica per tutte le configurazioni SaaS. La qualificazione contabile e fiscale deve quindi essere validata sul contratto concreto, senza trasformare la scelta delle parole in una scorciatoia.

Terza condizione: interconnessione effettiva

Il comma 429 richiede l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione oppure alla rete di fornitura. La controparte dello scambio è dunque un sistema o una rete: la norma non dice che debba essere un bene nuovo, né che debba essere a sua volta agevolato.

Un MES può quindi dialogare con macchine preesistenti. Uno SCADA può raccogliere e restituire dati a impianti installati prima del 2026. La vetustà del parco macchine non esclude da sola il software.

Questo non significa che sia sufficiente installare il programma o collegarlo a Internet. L'interconnessione deve essere reale, documentabile e coerente con la funzione per cui il software viene classificato nell'Allegato V.

La Circolare AdE-MISE 4/E del 2017 e le FAQ storiche descrivono l'interconnessione attraverso lo scambio di informazioni con sistemi interni o esterni mediante specifiche documentate e l'identificazione univoca del bene. Si tratta di riferimenti tecnici nati per il regime precedente: restano utili per costruire le evidenze, ma non sostituiscono una futura prassi dedicata all'iperammortamento 2026.

Alla data editoriale del 3 luglio 2026 non risulta un chiarimento MIMIT o GSE specificamente dedicato al software dell'Allegato V acquistato senza beni materiali.

Quarta condizione: completare la procedura GSE

L'autonomia del software rispetto al macchinario non elimina gli adempimenti della misura. L'impresa deve seguire la procedura prevista dal decreto:

  1. comunicazione preventiva riferita all'investimento;
  2. comunicazione di conferma con l'acconto richiesto;
  3. completamento dell'investimento e interconnessione;
  4. comunicazione di completamento, con attestazione del possesso della documentazione tecnica e contabile.

Le caratteristiche del software e l'interconnessione devono essere provate mediante perizia tecnica asseverata oppure attestazione di un ente accreditato. L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare dalla certificazione contabile.

L'articolo 4 del decreto stabilisce che la maggiorazione rilevi dal periodo d'imposta nel quale viene trasmessa la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. La fruizione è subordinata all'esito positivo delle verifiche GSE.

Un esempio operativo

Si consideri un'impresa che acquista nel 2026 una nuova soluzione MES destinata a ricevere gli ordini dal sistema di pianificazione, distribuirli alle linee esistenti e restituire automaticamente avanzamenti e dati di produzione.

Il fatto che le linee siano state acquistate anni prima non impedisce, in linea di principio, l'agevolazione del MES. L'impresa deve però dimostrare:

  • la riconducibilità delle funzioni a una voce dell'Allegato V;
  • la natura del software come bene immateriale nuovo e strumentale;
  • lo scambio di dati effettivo con i sistemi aziendali o la rete di fornitura;
  • il costo agevolabile e la relativa documentazione;
  • il completamento della procedura GSE.

Se manca una di queste condizioni, l'assenza di un nuovo macchinario diventa irrilevante: il problema non è l'hardware, ma il mancato rispetto dei requisiti propri del software.

Anche l'aliquota non va data per scontata. La maggiorazione del 180% riguarda la prima quota degli investimenti completati nell'annualità; gli scaglioni successivi del 100% e del 50% dipendono dall'ammontare complessivo rilevante, non dal software considerato isolatamente.

Il software dell'Allegato V è dunque autonomo rispetto all'acquisto contestuale di una macchina. Non è autonomo rispetto alle condizioni tecniche, contabili e procedurali dell'iperammortamento.

Fonti ufficiali

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199
  • Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026
  • Pagina MIMIT sul Nuovo Piano Transizione 5.0 - Iperammortamento
  • FAQ ufficiali MISE Industria 4.0
  • Circolare AdE-MISE 4/E del 30 marzo 2017
  • Testo della Legge 199/2025 in Gazzetta Ufficiale, con Allegati

Leggi anche

Analisi27 febbraio 2026

MES in cloud e iperammortamento 2026: il paradosso del SaaS

Analisi21 febbraio 2026

Dall'AI di fabbrica all'AI di impresa: cosa cambia nell'Allegato V

Iperammortamento 202630 maggio 2026

Software e cloud nell'iperammortamento: conta come acquisti la licenza

Vuoi calcolare il tuo risparmio fiscale?

Usa il nostro calcolatore gratuito per stimare il vantaggio dell'iperammortamento sui tuoi investimenti 4.0.

Vai al CalcolatoreRichiedi Consulenza