Quadro normativo e documentale verificato al 25 ottobre 2026.
Un PLC virtuale realizza la funzione di controllo mediante un runtime software distribuito su un'infrastruttura di calcolo, invece che mediante un controllore hardware dedicato. Non è soltanto un concetto progettuale: una documentazione Siemens del maggio 2024, per esempio, descrive l'installazione della CPU 1517V come applicazione su un dispositivo Industrial Edge, gestita attraverso l'infrastruttura Industrial Edge.
La realtà tecnica del vPLC, tuttavia, non produce da sola una qualificazione fiscale. La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 agevola i beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli Allegati IV e V, purché ricorrano anche gli altri requisiti della misura. Né gli allegati né il decreto attuativo del 7 maggio 2026 contengono una voce denominata «PLC virtuale», «vPLC» o «soft PLC».
La domanda corretta non è quindi se il vPLC sia agevolabile in astratto, ma quali beni e diritti siano stati effettivamente acquisiti e a quale voce normativa corrisponda ciascuno di essi.
La risposta breve: tre livelli tecnici, non sempre tre beni fiscali
Macchina controllata, hardware ospite e runtime costituiscono una buona griglia di analisi. Non esiste però una disposizione che imponga di considerarli sempre tre investimenti autonomi. Il decreto richiede di identificare costi, acconti e completamento con riferimento ai singoli beni, ma non stabilisce una scomposizione standard per ogni architettura integrata.
| Livello del progetto | Possibile riferimento normativo | Verifica decisiva |
|---|---|---|
| Macchina controllata | Allegato IV, gruppo I: controllo mediante CNC e/o PLC, altre quattro caratteristiche obbligatorie e almeno due delle tre ulteriori | Il vPLC deve esercitare realmente il controllo della macchina; la sola supervisione non basta |
| Hardware ospite | Allegato IV, gruppo IV.1.b per determinati sistemi di edge computing; gruppo IV.3.c per infrastrutture di continuità operativa | L'host deve corrispondere alla descrizione completa della voce, non soltanto essere chiamato edge server |
| Runtime vPLC | Nessuna voce dedicata; possono rilevare singole funzioni comprese nell'Allegato V | La funzione acquistata deve coincidere con la categoria invocata e il contratto deve attribuire un bene immateriale ammortizzabile |
Autonomia funzionale, configurazione tecnica, contratto, fatture e trattamento contabile possono condurre a esiti diversi. La tripartizione serve a porre le domande giuste; non è una classificazione prescritta dalla legge.
La macchina: il controllo PLC è un requisito del bene candidato
Per le macchine elencate nel gruppo I, l'Allegato IV richiede cinque caratteristiche obbligatorie. La prima è il controllo mediante CNC e/o PLC; si aggiungono interconnessione, integrazione automatizzata, interfaccia uomo-macchina e conformità ai parametri di sicurezza. Occorrono inoltre almeno due delle tre caratteristiche ulteriori indicate dall'allegato.
Il testo riferisce questi requisiti alla macchina. Non precisa però se il PLC debba essere collocato nel suo armadio elettrico, né disciplina hypervisor, orchestrazione o runtime virtualizzati. Di conseguenza, la norma non permette né di ammettere né di escludere in blocco qualsiasi architettura vPLC.
La verifica deve dimostrare che l'istanza virtuale realizza davvero il controllo della macchina candidata e che l'architettura conserva tutte le altre caratteristiche richieste. Un software che raccoglie dati, visualizza stati, invia ordini di produzione o svolge soltanto supervisione non prova, per ciò solo, il controllo mediante PLC.
Nelle fonti ufficiali della misura disponibili entro il 25 ottobre 2026 non risultava pubblicato un chiarimento specifico di MIMIT, GSE o Agenzia delle Entrate sull'equivalenza tra PLC virtuale e PLC richiamato dal gruppo I. L'equivalenza funzionale deve quindi essere dimostrata sul progetto concreto; non può essere trattata come una presunzione normativa.
L'hardware ospite: edge server non significa server generico
Il gruppo IV.1.b dell'Allegato IV menziona espressamente gli edge server. La voce riguarda però dispositivi e sistemi di edge computing industriale associati all'elaborazione locale dei dati, all'esecuzione in tempo reale di applicazioni di intelligenza artificiale e alla riduzione della latenza nei processi operativi.
Questo testo è più selettivo della comune etichetta commerciale «edge». Un host che esegue un vPLC non entra automaticamente nella voce IV.1.b: occorre confrontarne caratteristiche e impiego con l'intera descrizione normativa. In particolare, il solo fatto che il server sia installato vicino alla linea o riduca la latenza non dimostra tutte le funzioni elencate.
Per tutti i beni del gruppo IV valgono inoltre requisiti comuni. Devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali ed essere funzionalmente destinati a uno dei seguenti scopi:
- eseguire software, piattaforme o applicazioni dell'Allegato V;
- supportare operativamente beni dei gruppi I, II o III;
- consentire interconnessione e comunicazione tra beni degli Allegati IV e V.
Queste destinazioni sono necessarie, ma non sostituiscono l'inquadramento in una delle specifiche categorie materiali del gruppo IV. Il supporto a una macchina del gruppo I, da solo, non trasforma un normale server IT in un bene agevolabile. Personal computer e dispositivi di produttività individuale sono espressamente esclusi.
Una seconda possibile voce è il gruppo IV.3.c, che comprende infrastrutture per backup, disaster recovery e continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi replica dei dati, failover automatico e architetture ridondate per applicazioni mission-critical. Anche qui conta la funzione del bene: la mera disponibilità opzionale di una funzione di replica non consente di qualificare l'intero host come infrastruttura di continuità operativa.
Il runtime: nessuna voce vPLC e nessuna assimilazione per nome
L'Allegato V non nomina PLC virtuali, soft PLC o runtime di controllo. Contiene però categorie funzionali che, a seconda delle caratteristiche acquistate, possono essere pertinenti a un progetto software-defined. Tra queste:
- la lettera d), relativa alla gestione e al coordinamento della produzione, con esempi quali comunicazione intrafabbrica, fieldbus, SCADA, MES e CMMS;
- la lettera e), per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro di macchine e sistemi di produzione;
- la lettera h), relativa a Industrial Internet of Things ed elaborazione edge dei dati;
- la lettera ff.2), per la convergenza e l'integrazione dei sistemi IT e OT.
L'elenco non autorizza un'assimilazione per somiglianza. Un runtime che esegue soltanto logiche deterministiche di controllo non diventa un sistema di gestione della produzione perché comunica su un fieldbus, né una piattaforma di convergenza IT-OT per il solo fatto di essere virtualizzato. L'eventuale inclusione autonoma richiede che le funzioni comprese nel diritto acquistato corrispondano alla voce invocata.
La circolare Agenzia delle Entrate-MISE n. 4/E del 2017, al paragrafo 6.2.2, offre un precedente sul software embedded. Nel precedente iperammortamento, quando il software era integrato nel bene materiale e acquistato unitamente a esso, non si separavano componente materiale e componente immateriale.
Il chiarimento riguardava però gli Allegati A e B della L. 232/2016 e non esaminava PLC virtuali. Nel regime 2026 può costituire un criterio interpretativo, ma non una regola automaticamente trasferibile a ogni runtime. In pratica:
- se macchina e software di controllo formano un acquisto unitario e il software è realmente integrato nel bene, il precedente embedded è pertinente, ma la sua applicazione va motivata;
- se la licenza è acquistata separatamente, il runtime deve essere valutato come possibile bene immateriale autonomo e ricondotto puntualmente all'Allegato V;
- se un host condiviso esegue più controllori o altre applicazioni, la classificazione dell'hardware deve essere distinta da quella delle singole licenze;
- se il contratto attribuisce soltanto accesso a un servizio, occorre verificare se esista davvero un diritto software capitalizzabile.
Licenza, abbonamento e cloud: conta il diritto acquisito
La maggiorazione opera sul costo di acquisizione attraverso le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria. Per il software non basta quindi che una fattura utilizzi la parola «licenza».
L'OIC 24 definisce il bene immateriale come un bene non monetario individualmente identificabile. L'identificabilità può derivare dalla separabilità oppure da diritti contrattuali o legali. Il paragrafo 27 include nella voce BI3 il software applicativo acquistato in proprietà o in licenza d'uso, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
Per le licenze, l'appendice dell'OIC 24 distingue inoltre il corrispettivo unitario dai costi legati ai singoli esercizi. Una somma una tantum può essere capitalizzata anche quando il pagamento è dilazionato mediante rate o canoni periodici; componenti commisurate ad altri parametri e imputate come costi di esercizio non diventano immobilizzazioni per la sola periodicità del pagamento.
Occorre quindi distinguere:
| Configurazione contrattuale | Conseguenza da verificare |
|---|---|
| Licenza che attribuisce un diritto identificabile, iscritto e ammortizzato | Può offrire una base coerente con la maggiorazione, se il software rientra anche nell'Allegato V |
| Prezzo unitario pagato in più rate | La dilazione non cambia da sola la natura del diritto acquistato |
| Canone ricorrente per accesso al software e servizi del fornitore | Se costituisce un costo di esercizio e non un bene immateriale ammortizzabile, manca la base su cui applicare la maggiorazione |
Anche sul cloud serve precisione. Contrariamente a una sintesi circolata durante l'iter, il testo pubblicato dell'Allegato V contiene riferimenti espressi al cloud e, alla lettera m), una voce dedicata al cloud computing per processi produttivi, gestione della produzione o supply chain. Sarebbe quindi scorretto affermare che il cloud computing sia stato cancellato dall'Allegato V definitivo.
Quella voce descrive però una funzione software; non trasforma ogni servizio SaaS in un bene immateriale acquistato. Il decreto del 7 maggio 2026 non introduce una maggiorazione autonoma dei normali canoni di servizio. Se il contratto remunera soltanto accesso, hosting, aggiornamenti e assistenza imputati a conto economico, il richiamo funzionale al cloud non crea una quota di ammortamento agevolabile.
Specularmente, l'esecuzione su un'infrastruttura remota non esclude da sola un diritto software realmente acquisito, capitalizzato e riconducibile all'Allegato V. Il discrimine non è semplicemente on-premise contro cloud: sono decisivi natura del diritto, trattamento contabile e corrispondenza funzionale all'elenco normativo.
Cosa è scritto e cosa resta da dimostrare
Alla data del 25 ottobre 2026 il quadro documentale consentiva di separare tre piani:
- Norma espressa: controllo CNC/PLC per le macchine del gruppo I; categorie materiali per edge computing e continuità operativa; categorie funzionali dell'Allegato V; requisito generale di interconnessione.
- Precedente interpretativo: trattamento unitario del software embedded acquistato con il bene materiale, chiarito nel 2017 per il precedente regime.
- Valutazione del caso concreto: equivalenza funzionale del vPLC, classificazione dell'host e riconducibilità autonoma del runtime a una voce dell'Allegato V.
Webinar, convegni e interlocuzioni informali possono suggerire elementi tecnici da approfondire, ma non sostituiscono una disposizione o un chiarimento ufficiale pubblicato. In assenza di una risposta istituzionale dedicata al vPLC, non è corretto presentare come acquisita una conclusione valida per ogni architettura.
Il fascicolo tecnico e contrattuale da costruire
Prima di considerare agevolabile un progetto con PLC virtuali è opportuno allineare almeno questi elementi:
- distinta di macchina, host, runtime, moduli opzionali e servizi, con prezzi separati quando le componenti sono effettivamente autonome;
- schema dell'architettura che identifichi quale istanza controlla ciascuna macchina, su quale host opera e quali dipendenze di rete possiede;
- evidenza della funzione di controllo svolta dal runtime, distinta da supervisione, raccolta dati e invio di ordini;
- confronto completo tra caratteristiche dell'host e specifica voce del gruppo IV invocata, incluse destinazione funzionale ed esclusioni;
- confronto tra le funzioni comprese nella licenza e il testo integrale della voce dell'Allegato V proposta;
- contratto di licenza, durata, diritti attribuiti, corrispettivo e trattamento contabile, separando i servizi ricorrenti;
- regole di migrazione, replica e failover, affinché la configurazione documentata resti coerente anche quando un'istanza viene spostata o riavviata.
Il dato più utile da ricordare è netto: «edge server» compare nell'Allegato IV, «PLC virtuale» no. La virtualizzazione può rendere il controllo più flessibile, ma non rende intercambiabili macchina, infrastruttura e diritto software. La tenuta fiscale del progetto dipende dalla capacità di qualificare ciascun elemento per la funzione e il diritto realmente acquisiti, senza trasformare un'analogia tecnica in una voce normativa.