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Analisi6 luglio 2026

Robot 2026: ISO 10218, marcatura CE e requisito 5

Le ISO 10218:2025 sono pubblicate; il Regolamento macchine si applica dal 20 gennaio 2027. Come distinguere norme, marcatura CE e requisito fiscale.

Sommario

  1. Il requisito fiscale dell'Allegato IV
  2. La disciplina di prodotto cambia il 20 gennaio 2027
  3. ISO pubblicata e norma armonizzata non sono la stessa cosa
  4. Braccio robotico e cella possono avere storie diverse
  5. Interconnessione e modifiche sostanziali
  6. Nessuna nuova marcatura automatica non significa nessun obbligo di sicurezza
  7. Cosa dovrebbe verificare la perizia
  8. La conclusione prudente
  9. Fonti ufficiali

Nel 2025 sono state pubblicate le nuove ISO 10218 sulla sicurezza dei robot industriali. Il 20 gennaio 2027, inoltre, il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituirà in via generale la Direttiva 2006/42/CE.

Nel mezzo si colloca un investimento effettuato nel 2026: un robot o una cella che l'impresa vuole includere nell'Allegato IV e sottoporre alla perizia richiesta per l'iperammortamento. Quale quadro deve applicare il professionista? Basta la marcatura CE? Serve già la conformità alla ISO 10218:2025? Il passaggio al nuovo Regolamento impone un adeguamento?

Non esiste una risposta fondata su una sola data. Bisogna distinguere tre piani: disciplina di prodotto, norme tecniche e requisito fiscale.

Il requisito fiscale dell'Allegato IV

Per i beni del Gruppo I dell'Allegato IV, il quinto requisito obbligatorio richiede la rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Il decreto interministeriale del 7 maggio 2026 stabilisce che le caratteristiche tecniche necessarie per includere il bene nell'Allegato e l'interconnessione siano comprovate da una perizia asseverata, corredata da analisi tecnica, oppure dall'attestazione di un ente di certificazione accreditato.

La disciplina fiscale, però, non definisce quale edizione di una specifica norma tecnica debba essere utilizzata per interpretare l'espressione "più recenti parametri". Alla data editoriale del 6 luglio 2026 non risulta un chiarimento MIMIT o GSE dedicato al rapporto tra requisito 5, ISO 10218:2025 e passaggio al Regolamento macchine.

La marcatura CE e le norme tecniche sono quindi elementi centrali dell'istruttoria, ma non devono essere trasformati in automatismi che il testo fiscale non contiene.

La disciplina di prodotto cambia il 20 gennaio 2027

Fino al 19 gennaio 2027 il riferimento generale per l'immissione sul mercato delle macchine resta la Direttiva 2006/42/CE. Dal 20 gennaio 2027 si applica in via generale il Regolamento (UE) 2023/1230, che sostituisce la Direttiva e aggiorna anche i requisiti relativi ai sistemi digitali e alla protezione da alterazioni che possono compromettere la sicurezza.

L'articolo 52 del Regolamento contiene una disposizione transitoria: gli Stati membri non possono impedire la successiva messa a disposizione sul mercato dei prodotti immessi conformemente alla Direttiva prima del 20 gennaio 2027.

Questo significa che il solo passaggio di calendario non obbliga a sottoporre nuovamente al Regolamento un prodotto già immesso legittimamente sul mercato. Non significa, invece, che quel prodotto soddisfi automaticamente il requisito 5 dell'Allegato IV o che non possa richiedere interventi durante l'utilizzo.

Vanno inoltre distinte l'immissione sul mercato, cioè la prima messa a disposizione del prodotto nell'Unione, e la messa in servizio, cioè il suo primo utilizzo per la destinazione prevista. Fattura, consegna, collaudo, dichiarazione di conformità e integrazione non sono necessariamente eventi coincidenti.

ISO pubblicata e norma armonizzata non sono la stessa cosa

ISO ha pubblicato il 5 febbraio 2025:

  • ISO 10218-1:2025, terza edizione, dedicata ai robot industriali;
  • ISO 10218-2:2025, seconda edizione, dedicata alle applicazioni e alle celle robotizzate.

Le due norme sostituiscono a livello ISO le edizioni del 2011 e aggiornano il quadro tecnico applicabile a robot, integrazione e utilizzo nelle celle.

La pubblicazione di una norma ISO non coincide però con la sua citazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2006/42/CE, è la conformità a una norma armonizzata i cui riferimenti sono stati pubblicati in GUUE a conferire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali coperti dalla norma.

Alla data del 6 luglio 2026, negli atti pubblicati dalla Commissione per la Direttiva macchine non risultava citato il riferimento alle edizioni 2025 delle ISO 10218; il quadro delle norme armonizzate continuava a comprendere le precedenti edizioni EN ISO 10218:2011.

Questo dato va letto correttamente. La versione armonizzata offre una presunzione di conformità per i requisiti coperti, ma le norme tecniche restano volontarie e non rappresentano l'unico modo possibile per dimostrare la conformità. Allo stesso tempo, l'esistenza di una nuova edizione tecnica non può essere ignorata quando si valuta lo stato dell'arte e la sicurezza effettiva di un'applicazione realizzata nel 2026.

La stessa ISO 10218-1:2025 precisa di non applicarsi ai robot fabbricati prima della sua pubblicazione. La data di fabbricazione utilizzata dalla norma non va quindi confusa con la successiva data di vendita, consegna, interconnessione o perizia.

Braccio robotico e cella possono avere storie diverse

La distinzione tra ISO 10218-1 e ISO 10218-2 è sostanziale. Il robot fornito dal costruttore può essere una quasi-macchina destinata all'integrazione. La cella completa, realizzata dall'integratore con ripari, dispositivi di protezione, utensili, logiche di comando e altre macchine, costituisce un'applicazione distinta che deve essere valutata nel suo complesso.

La data rilevante non è quindi sempre quella riportata sulla documentazione del solo braccio robotico. Un robot prodotto o immesso sul mercato prima della soglia normativa può essere integrato successivamente in una nuova cella. In tale scenario bisogna individuare quale sia il prodotto oggetto della valutazione di conformità e quando la cella completa venga immessa sul mercato o messa in servizio.

Per la perizia fiscale non basta fotografare la targhetta CE del robot. Occorre delimitare il bene agevolato e verificare se l'investimento riguardi il solo robot, una cella completa o un insieme integrato.

Interconnessione e modifiche sostanziali

L'interconnessione richiesta dall'iperammortamento può comportare l'aggiunta di reti, software, gateway o scambi di comandi. Non ogni intervento digitale costituisce una modifica sostanziale, ma non esiste neppure un'esclusione automatica.

Il Regolamento 2023/1230 definisce sostanziale una modifica fisica o digitale non prevista dal fabbricante che crea un nuovo pericolo o aumenta un rischio esistente e richiede nuove misure di protezione nelle condizioni indicate dall'articolo 3. Chi realizza una modifica sostanziale è considerato fabbricante ai sensi dell'articolo 18 e deve svolgere la relativa valutazione di conformità.

Per una semplice acquisizione di dati, senza effetti sulle funzioni di comando o sicurezza, la valutazione può concludere che non vi sia modifica sostanziale. Se invece il collegamento consente comandi remoti, altera logiche di sicurezza, modifica prestazioni o introduce nuovi scenari di accesso, serve un'analisi del rischio specifica.

La conclusione deve risultare dalla documentazione tecnica, non da una formula generale inserita nella perizia.

Nessuna nuova marcatura automatica non significa nessun obbligo di sicurezza

Il datore di lavoro conserva gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 durante l'intera vita dell'attrezzatura. L'INAIL distingue manutenzione, adeguamento e modifica e ricorda che le misure di sicurezza devono essere aggiornate in relazione all'evoluzione della tecnica.

Un intervento destinato a migliorare la sicurezza, che non modifica modalità d'uso e prestazioni, non comporta automaticamente una nuova immissione sul mercato. Questo non rende però facoltativa la valutazione dei rischi né impedisce che siano necessari aggiornamenti per utilizzare il bene in condizioni sicure.

Bisogna quindi tenere separate due conclusioni:

  • il sopraggiungere di una nuova norma o del Regolamento non determina da solo una nuova marcatura CE di ogni macchina esistente;
  • l'impresa deve comunque mantenere l'attrezzatura sicura, valutare le modifiche e rispettare gli obblighi applicabili durante l'uso.

Cosa dovrebbe verificare la perizia

Per un robot o una cella, il dossier tecnico dovrebbe consentire almeno di:

  1. delimitare con precisione il bene agevolato;
  2. identificare fabbricante, integratore e soggetti responsabili della conformità;
  3. ricostruire le date di fabbricazione, immissione, consegna, integrazione e messa in servizio;
  4. acquisire la dichiarazione CE o UE applicabile e il manuale pertinente;
  5. individuare le norme armonizzate e le altre specifiche tecniche utilizzate;
  6. verificare la valutazione dei rischi e la validazione delle funzioni di sicurezza della cella;
  7. documentare gli effetti dell'interconnessione e di eventuali retrofit;
  8. motivare il soddisfacimento del requisito 5 senza limitarlo alla presenza della targhetta CE.

Non è sempre necessario né possibile consegnare al perito l'intero fascicolo tecnico riservato del fabbricante. Devono però essere disponibili evidenze sufficienti a sostenere l'attestazione richiesta dall'agevolazione.

La conclusione prudente

Per un prodotto immesso conformemente alla Direttiva prima del 20 gennaio 2027 non scatta, per il solo trascorrere del tempo, l'obbligo automatico di riconformità al nuovo Regolamento. Questa regola transitoria non dimostra però, da sola, il requisito fiscale dei più recenti parametri di sicurezza.

La verifica deve considerare il prodotto effettivamente agevolato, la data e il regime della sua conformità, le norme tecniche pertinenti, la sicurezza attuale e gli effetti dell'integrazione. Finché MIMIT o GSE non chiariranno espressamente il rapporto con il requisito 5, la perizia deve rappresentare questa ricostruzione come una valutazione tecnica caso per caso, non come una regola fondata su un'unica data.

Fonti ufficiali

  • Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine
  • Commissione europea: legislazione sulle macchine
  • ISO 10218-1:2025 - Industrial robots
  • ISO 10218-2:2025 - Industrial robot applications and robot cells
  • Commissione europea: norme armonizzate per la Direttiva macchine
  • Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
  • FAQ MIMIT sui beni dell'Allegato A e sulla marcatura CE
  • INAIL: modifica, adeguamento e miglioramento di un'attrezzatura
  • Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026

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