AGV, AMR, robot e cobot possono rientrare tra i beni del Gruppo I dell'Allegato IV, ma la loro presenza nell'elenco non basta. Per accedere all'iperammortamento 2026 devono essere rispettate le cinque caratteristiche obbligatorie e almeno due delle tre caratteristiche ulteriori previste per i beni cyberfisici.
L'interconnessione è la seconda caratteristica obbligatoria. Anche l'integrazione automatizzata con la logistica di fabbrica, la rete di fornitura o le altre macchine del ciclo produttivo è obbligatoria: non va confusa con una delle tre caratteristiche opzionali.
La prova deve essere costruita sull'architettura reale dell'impianto e sull'esatto perimetro del bene agevolato. Un collegamento teoricamente disponibile, ma mai attivato, non è sufficiente.
Il riferimento tecnico e il suo limite
Il decreto attuativo 2026 richiede che la perizia o attestazione dimostri sia l'appartenenza del bene all'Allegato IV sia la sua interconnessione.
Alla data editoriale del 9 luglio 2026 non risulta pubblicata una nuova circolare tecnica che ridefinisca nel dettaglio l'interconnessione per il regime 2026. È quindi ragionevole utilizzare in via prudenziale la Circolare 4/E del 2017 e i chiarimenti MISE del 2018, perché il nuovo Allegato riproduce requisiti tecnici già presenti nella disciplina precedente.
Queste circolari restano un riferimento interpretativo, non devono però essere trasformate in regole che non contengono. In particolare, la definizione generale non stabilisce che ogni bene debba necessariamente produrre uno scambio bidirezionale.
Che cosa richiede l'interconnessione
Secondo la Circolare 4/E, il bene deve:
- scambiare informazioni con sistemi interni o esterni alla fabbrica;
- utilizzare specifiche documentate, pubblicamente disponibili e internazionalmente riconosciute;
- essere identificato univocamente mediante uno standard di indirizzamento riconosciuto a livello internazionale.
Lo scambio può coinvolgere ERP, MES, WMS, SCADA, sistemi di pianificazione, monitoraggio o controllo, altre macchine, fornitori o altri stabilimenti. Può inoltre essere mediato da un fleet manager, da un PLC o da un gateway: non è richiesto un collegamento fisico diretto tra ogni bene e il gestionale aziendale.
La mediazione è però valida soltanto se il flusso arriva effettivamente al bene agevolato e il perimetro dell'unità dichiarata è coerente con l'architettura. Non basta che il server o il PLC sia connesso mentre la macchina rimane un'isola.
Una porta Ethernet, una connessione Wi-Fi o la semplice possibilità di caricare manualmente un file non dimostrano da sole l'interconnessione. Servono scambi attivi e verificabili.
Come documentare un AGV
Per un AGV, il primo elemento da provare è la ricezione delle missioni dal sistema centrale: destinazione, priorità, percorso o compito assegnato dal WMS o dal fleet manager.
È molto utile documentare anche il flusso di ritorno con stato della missione, posizione, allarmi, disponibilità e livello della batteria. Questa telemetria rende la prova più robusta e mostra che il sistema utilizza il veicolo come nodo integrato. Non va però presentata come un autonomo requisito generale imposto dalla norma per qualsiasi AGV.
VDA 5050 costituisce un esempio di architettura pubblica e riconosciuta nel settore: utilizza messaggi strutturati su MQTT, con ordini inviati dal sistema di controllo e stati restituiti dal veicolo. Non è lo standard obbligatorio per ottenere l'agevolazione. Sono possibili altre soluzioni, purché soddisfino le condizioni della prassi.
Un protocollo applicativo proprietario non può essere considerato sufficiente soltanto perché descritto in un manuale interno del fornitore. Occorre dimostrare l'utilizzo di specifiche pubblicamente disponibili e riconosciute, eventualmente attraverso un gateway o uno strato di comunicazione standard.
Anche l'identificazione deve essere documentata con attenzione. Un indirizzo IP dinamico può essere gestito se esiste una mappatura stabile e tracciabile tra indirizzo di rete, numero di serie o identificativo aziendale e singolo veicolo. L'IMEI, da solo, identifica l'apparato mobile ma non dimostra automaticamente lo standard di indirizzamento richiesto per l'interconnessione.
Come documentare un cobot
Per un cobot, il collegamento con il PLC di cella può mediare lo scambio con i sistemi di fabbrica. La sua sufficienza dipende però da quale unità viene agevolata.
Se il bene è una cella robotizzata unitaria, il PLC può rappresentare il nodo di coordinamento attraverso cui la cella riceve istruzioni e restituisce dati. Se ogni cobot viene trattato come bene autonomo, non si può presumere che tutti i requisiti siano soddisfatti soltanto perché il robot comunica localmente con il PLC.
Occorre poi provare la terza caratteristica obbligatoria: l'integrazione automatizzata. La prassi ammette diverse modalità, tra cui:
- integrazione fisica con la logistica di fabbrica, mediante sistemi automatici di alimentazione o movimentazione;
- integrazione informativa, per esempio attraverso identificazione e tracciabilità automatica dei pezzi;
- scambio machine-to-machine con altre macchine del ciclo produttivo;
- integrazione con la rete di fornitura.
Un cobot isolato e avviato manualmente non è escluso per il solo fatto di richiedere la pressione di un comando locale. Diventa critico quando, oltre a ciò, non presenta nessuna forma dimostrabile di integrazione fisica, informativa, M2M o con la rete di fornitura.
La Circolare 177355/2018 non contiene un caso specifico sui cobot avviati dal teach pendant: è quindi scorretto attribuirle un'esclusione automatica di questo tipo.
Cella unitaria o singoli beni
Più robot possono essere considerati un impianto unitario quando sono fisicamente o funzionalmente connessi e concorrono a un processo coordinato. In alternativa, possono essere trattati come beni distinti se mantengono autonomia tecnica e contabile.
Non è una scelta puramente formale da rinviare alla perizia. Il perimetro deve essere coerente con:
- configurazione e collegamenti effettivi;
- funzione produttiva;
- fatture e capitalizzazione;
- collaudo;
- identificativi dei beni;
- modalità con cui vengono verificati i requisiti.
Se si qualifica una cella come impianto unico, la documentazione deve descrivere perché i suoi componenti formano un'unità. Se si qualificano singolarmente i cobot, per ciascuno deve risultare il rispetto dei requisiti pertinenti.
Una prova peritale robusta
La norma non impone un formato unico di log o una checklist rigida. In pratica, una prova ben costruita dovrebbe comprendere:
- inventario dei beni e identificazione univoca;
- schema di rete con PLC, fleet manager, gateway e sistemi aziendali;
- matrice dei flussi con sorgente, destinazione, protocollo e contenuto;
- configurazioni e versioni software rilevanti;
- log o acquisizioni con data e ora relativi a scambi realmente eseguiti;
- descrizione dell'integrazione automatizzata;
- verifica separata delle due caratteristiche cyberfisiche ulteriori;
- verbale di prova coerente con lo stato effettivo del bene.
Questi documenti sono evidenze consigliate, non nuovi requisiti normativi.
Il decreto 2026 considera completato l'investimento soltanto dopo l'interconnessione. La maggiorazione decorre dal periodo d'imposta in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento, se il bene è entrato in funzione e salvo l'esito positivo dei controlli GSE.
L'interconnessione deve infine essere mantenuta durante la fruizione del beneficio. La prova non serve a fotografare per un giorno una configurazione temporanea: deve descrivere il modo in cui AGV, cobot e sistemi di fabbrica operano realmente nel processo produttivo.