Guida pratica

Macchine 4.0 su veicoli: quale costo entra nell’iperammortamento

Per attrezzature 4.0 montate su veicoli: base agevolabile, costi esclusi e documenti da allineare fino alla comunicazione GSE.

Per un’attrezzatura 4.0 montata su un veicolo non entra automaticamente nell’iperammortamento l’intero prezzo della fornitura. Quando sono identificabili una componente veicolare e una macchina che svolge il processo produttivo, la base potenzialmente agevolabile è il costo della macchina, aumentato dei soli oneri accessori direttamente imputabili a essa. Autotelaio, cabina e dotazioni necessarie alla circolazione restano fuori.

Questa conclusione riguarda le forniture realmente scomponibili in veicolo e attrezzatura, come autobetoniera, betonpompa o impianto operativo montato su autocarro. Non va applicata meccanicamente quando il bene, considerato nel suo insieme, è esso stesso una macchina compresa nell’elenco agevolabile.

La regola vigente nel 2026

L’articolo 1, commi 427 e 429, della legge 199/2025 nel testo vigente maggiora il costo di acquisizione dei beni nuovi compresi negli Allegati IV e V e interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura. Non agevola genericamente ogni bene strumentale necessario all’attività.

Per le attrezzature montate su veicoli possono assumere rilievo soprattutto due voci dell’Allegato IV: le macchine e gli impianti che trasformano materiali e materie prime, alla lettera I.c), e le macchine o i dispositivi per carico, scarico, movimentazione, pesatura e cernita automatica, alla lettera I.m). L’inquadramento dipende dalla funzione effettivamente svolta, non dal nome commerciale del mezzo.

Il criterio di separazione emerge dalle Risposte 542/2020, 544/2020 e 189/2021 dell’Agenzia delle entrate. La prima lo applica alle attrezzature operative di autocompattatori e autospazzatrici montate su veicoli; la seconda alle componenti che eseguono lo specifico lavoro di autobetoniere e betonpompe; la terza precisa che il credito 4.0 riguardava la sola betoniera o betoniera con pompa, non l’autoveicolo.

Sono chiarimenti sul credito d’imposta disciplinato dalla legge 160/2019 e sull’Allegato A della legge 232/2016. Non costituiscono quindi una conferma automatica per l’iperammortamento 2026. Restano però un precedente interpretativo coerente con la struttura del nuovo Allegato IV: prima si individua la macchina compresa nell’elenco, poi si delimita il suo costo senza trascinare il veicolo che la trasporta.

Quali costi possono entrare

La base parte dal prezzo attribuibile alla macchina: tamburo, pompa, gruppo di compattazione, braccio, sistema di sollevamento o altra attrezzatura che realizza il lavoro produttivo. Possono aggiungersi controlli, sensori, azionamenti e componenti necessari al funzionamento di quella macchina.

L’articolo 110 del TUIR include nel costo gli oneri accessori di diretta imputazione. Nel caso concreto possono quindi rilevare, per la quota riferibile alla macchina:

  • trasporto specifico dell’attrezzatura;
  • montaggio e installazione sul veicolo;
  • collegamenti elettrici, idraulici o pneumatici dedicati;
  • messa in funzione e collaudo tecnico contrattuale;
  • accessori indispensabili e di normale dotazione della macchina.

Restano invece fuori il prezzo dell’autotelaio, il motore destinato alla trazione stradale, cabina, assali, pneumatici, sistemi di guida e dotazioni di circolazione. Lo stesso vale per immatricolazione, pratiche stradali e costi di omologazione riferibili alla componente veicolare. Il fatto che senza autotelaio la macchina non potrebbe raggiungere il cantiere non trasforma il mezzo di trasporto in una voce dell’Allegato IV: era proprio questa la tesi respinta nella Risposta 189/2021.

Per i costi comuni serve un criterio oggettivo. Se una spesa serve sia il veicolo sia la macchina, entra soltanto la quota documentabilmente riferibile alla seconda. Il riparto può basarsi sui prezzi separati del fornitore, su listini, distinta base o altre misure tecniche verificabili. Una percentuale costruita dopo l’acquisto, senza riscontro contrattuale, è molto più debole. La guida sui costi accessori approfondisce la distinzione tra costo del bene, dotazioni e spese autonome.

Un esempio numerico

Un’autobetoniera costa complessivamente 260.000 euro, al netto dell’IVA detraibile. Il contratto attribuisce 120.000 euro all’autotelaio, 125.000 euro a tamburo, pompa e controlli e 10.000 euro al montaggio e alla messa in servizio della macchina. Gli ultimi 5.000 euro riguardano immatricolazione e adempimenti stradali.

La base potenziale non è 260.000 euro ma 135.000: componente macchina per 125.000 euro più 10.000 di oneri direttamente imputabili. Autotelaio e costi stradali restano esclusi. Il calcolo non prova da solo l’agevolabilità: la macchina deve comunque rientrare nella corretta voce dell’Allegato IV e possedere le caratteristiche richieste per quel gruppo.

Come impostare preventivo, contratto e fatture

La separazione deve nascere prima dell’invio dei dati al GSE, non essere ricostruita alla fine.

Nel preventivo conviene riportare almeno due macro-voci: componente veicolo e componente macchina. Gli accessori vanno associati alla parte cui servono; montaggio e collaudo devono essere distinti dai costi di immatricolazione e circolazione.

Il contratto dovrebbe richiamare un allegato economico con descrizione, prezzo e componenti delle due parti. Se viene applicato uno sconto complessivo, anche lo sconto va ripartito con un criterio coerente: non si può lasciare il veicolo al prezzo pieno e attribuire arbitrariamente tutta la riduzione alla parte esclusa, o viceversa.

La fattura separata non è una condizione espressamente imposta dalla legge, ma una fattura con un’unica voce come «autobetoniera completa» non dimostra il costo della macchina. Sono preferibili righe distinte oppure un rinvio inequivoco all’allegato contrattuale valorizzato. La somma di ordine, allegato e fatture deve ricondurre allo stesso importo.

Nel libro cespiti il trattamento dipende dalla corretta rappresentazione contabile della fornitura. Anche quando viene registrato un solo cespite, occorre mantenere un prospetto che riconcili valore complessivo, componente veicolare, macchina e oneri accessori. La classificazione contabile non può ampliare il perimetro dell’Allegato IV. Per investimenti con più parti autonome valgono inoltre i criteri illustrati nella guida su come dividere componenti e costi dei beni complessi.

Quale importo comunicare al GSE

Nella comunicazione preventiva va indicato il costo previsto della macchina agevolabile, comprensivo degli oneri direttamente imputabili stimati, non il prezzo lordo dell’intero veicolo. La conferma richiede il raggiungimento del 20% del costo di ciascun bene comunicato: se ordine e acconto riguardano una fornitura unitaria, contratto e documenti di pagamento devono consentire di ricostruire la quota riferita alla macchina.

Le fasi successive non consentono di trasformare il veicolo in un bene agevolabile né di aumentare liberamente l’importo prenotato. La guida operativa alle comunicazioni GSE ricostruisce preventiva, conferma e completamento; la base comunicata deve rimanere riconciliabile con contratto, fatture e contabilità.

Dal 2027 cambiano i riferimenti, non il confine del bene

Il decreto legislativo 117/2026 è già stato pubblicato, ma il relativo Testo unico si applica dal 1° gennaio 2027. Da quella data la disciplina confluisce nell’articolo 364 e l’elenco dei beni materiali nell’Allegato E. Non si tratta di una bozza né di una nuova agevolazione: è un riordino legislativo già approvato. Il passaggio non offre un titolo per inglobare nel costo della macchina la componente veicolare.

Il numero da difendere non è dunque il prezzo del mezzo completo, ma il costo della funzione produttiva identificabile al suo interno. Se questo confine è visibile già nel preventivo, lo stesso importo può attraversare senza salti contratto, fatture, cespiti e comunicazioni; se nasce soltanto a investimento concluso, anche una buona macchina 4.0 poggia su una base fiscale fragile.

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