Per accedere all’iperammortamento 2026 la certificazione contabile serve a tutte le imprese, anche a quelle che non hanno l’obbligo di revisione legale. L’articolo 7 del decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 non prevede soglie minime: l’adempimento scatta quindi anche per un singolo bene e per investimenti di importo contenuto.
Questa certificazione non va confusa con quelle previste per altri crediti d’imposta. Il suo oggetto è circoscritto: attestare che le spese ammissibili sono state effettivamente sostenute e che corrispondono alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Che cosa attesta il revisore
La certificazione contabile non è una seconda revisione del bilancio e non coincide con un giudizio tecnico sul macchinario. L’articolo 7 ne individua due oggetti:
- l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili;
- la corrispondenza di tali spese alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
La predisposizione della documentazione e la completezza delle informazioni fornite restano responsabilità dell’impresa. Il revisore risponde dei controlli eseguiti e dell’attestazione che sottoscrive: la sua firma non costituisce una garanzia generale sulla spettanza dell’agevolazione. I requisiti tecnologici e l’interconnessione sono oggetto della distinta documentazione tecnica prevista dall’articolo 6.
È opportuno chiarire questa separazione nella lettera d’incarico e nella relazione, distinguendo le responsabilità dell’impresa, quelle del certificatore contabile e quelle del professionista tecnico.
L’articolo 7 non prescrive uno specifico prospetto delle spese, un modello di relazione o una checklist. Sul piano operativo, l’impresa può predisporre un riepilogo che colleghi ciascuna spesa al bene, alla fattura o al contratto e alle relative registrazioni contabili. È un documento di supporto ai riscontri, non un ulteriore adempimento espressamente imposto dall’articolo 7.
Le prassi elaborate per certificazioni analoghe offrono indicazioni per strutturare l’incarico, allegare alla relazione il riepilogo delle spese e documentare nelle carte di lavoro i controlli svolti. Anche l’esame analitico dei documenti e dei contratti, senza limitarsi a un campione, riprende chiarimenti resi per altre agevolazioni. Il suo richiamo nell’iperammortamento si fonda sull’analogia con quelle certificazioni e costituisce un riferimento operativo prudenziale, distinto dal contenuto espresso dell’articolo 7.
Chi può firmare
L’articolo 7 del decreto 7 maggio 2026 distingue due casi:
- Impresa obbligata alla revisione legale: il certificatore deve essere un revisore legale o una società di revisione con un incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010.
- Impresa non obbligata alla revisione legale: la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali.
L’iscrizione nella sezione A non implica necessariamente un incarico in corso. La sezione comprende anche professionisti che hanno cessato gli incarichi di revisione o la collaborazione presso una società di revisione da meno di tre anni. I due requisiti, quindi, non coincidono. FAQ del MEF.
In entrambi i casi il certificatore deve essere indipendente dall’impresa beneficiaria e disporre di idonea copertura assicurativa. L’iscrizione al Registro non supera eventuali problemi di indipendenza. In particolare, chi tiene la contabilità della beneficiaria deve valutare il rischio di autoriesame: certificare la contabilità che ha egli stesso predisposto può comprometterne l’indipendenza.
Il decreto non specifica che l’incarico di revisione debba riguardare l’impresa beneficiaria. La sua formulazione letterale non esclude quindi che la certificazione sia rilasciata da un revisore incaricato della revisione di un’altra società, purché sia indipendente dall’impresa beneficiaria e possieda gli altri requisiti richiesti.
Nella stampa professionale è diffusa una lettura restrittiva che riserva la certificazione al revisore del bilancio della beneficiaria. Questa esclusiva non è formulata espressamente nel decreto.
I controlli da organizzare
Per ogni bene il prospetto consegnato al revisore dovrebbe riportare almeno: codice identificativo usato nella pratica GSE, fornitore, numero e data di fattura, imponibile, IVA detraibile o indetraibile, eventuali note di credito, data di effettuazione dell’investimento, riferimenti del contratto e collegamenti al registro IVA, al libro giornale e al libro cespiti.
Su questa base, il lavoro può essere organizzato in quattro riconciliazioni:
- fatture di acconto e saldo con i documenti ricevuti tramite SdI, incluse note di credito, sconti e premi;
- importi certificati con registro IVA acquisti, contabilità generale e libro cespiti;
- fatture con ordini, contratti, documenti di trasporto, verbali di consegna o accettazione e pagamenti o dilazioni concordate;
- prospetto contabile con costi e codici dei beni indicati nelle comunicazioni GSE.
La data della fattura o del bonifico non determina da sola il momento di effettuazione dell’investimento. Per i beni acquistati valgono i criteri dell’articolo 109, commi 1 e 2, illustrati nella pagina dedicata al TUIR e all’iperammortamento: in via generale conta la consegna o spedizione, salvo che il contratto rinvii il trasferimento della proprietà.
Nel leasing il controllo riguarda il costo sostenuto dalla società concedente per acquistare il bene, non la somma dei canoni. La Risposta 62/2023 dell’Agenzia delle entrate, riferita al precedente credito d’imposta per i beni strumentali, richiama questo criterio di determinazione del costo.
Il revisore deve quindi riscontrare la documentazione dell’acquisto presso la concedente, a partire dalla fattura del fornitore, e raccordarla al contratto di leasing, all’ordine e al verbale di consegna o accettazione. Le registrazioni contabili dell’utilizzatrice completano la riconciliazione, mantenendo distinti costo del bene, quota capitale e interessi. La documentazione va richiesta con anticipo, senza attendere la chiusura della pratica.
Quando deve essere pronta
La certificazione deve esistere prima della sottoscrizione della comunicazione di completamento. Nella procedura oggi operativa l’impresa dichiara di possederla e indica i dati del revisore; nel flusso ordinario non carica il documento, ma deve conservarlo e renderlo disponibile in caso di integrazione o controllo. La guida alla comunicazione di completamento GSE ricostruisce campi, documenti e verifiche del portale aggiornato al 15 ottobre 2026.
L’invio del completamento è possibile dopo la conclusione dell’investimento e, per i beni 4.0, dopo l’interconnessione; il termine finale è il 15 novembre 2028. La maggiorazione decorre dal periodo d’imposta in cui la comunicazione viene trasmessa, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e il GSE dia esito positivo. Per un’impresa con esercizio solare che punta alla decorrenza 2026, certificazione e completamento non possono quindi slittare oltre il 31 dicembre 2026. La guida operativa all’iperammortamento consente di raccordare questo passaggio con le fasi preventiva e di conferma.
Il costo resta a carico dell’impresa
Il decreto sull’iperammortamento non riconosce l’aumento fino a 5.000 euro previsto, per le imprese non soggette a revisione, in altre discipline agevolative. Parcella del revisore e attività preparatorie restano quindi costi dell’impresa. Sui progetti più piccoli questa voce può incidere in modo sensibile sul vantaggio netto e va inserita nel conto economico dell’investimento prima dell’ordine.
La certificazione non si prepara alla fine raccogliendo fatture in una cartella. Funziona quando acquisti, amministrazione e revisore usano fin dall’ordine lo stesso codice bene e riconciliano progressivamente costo, documenti e dati GSE. In un incentivo senza soglia minima, la qualità di questa tracciatura vale più della dimensione dell’investimento.