Guida pratica

Iperammortamento: fatture, pagamenti e costo da certificare

Serve aver pagato tutto prima della certificazione contabile? Due casi numerici spiegano la differenza tra fattura, consegna, pagamento e costo.

Serve aver pagato interamente una macchina prima che il revisore ne certifichi il costo per l’iperammortamento? In generale no. La risposta dipende dal momento in cui l’investimento si considera effettuato e dai documenti che dimostrano il costo, non dalla sola data della fattura né dall’uscita finanziaria complessiva.

Il pagamento torna però decisivo in un passaggio diverso: per un acquisto diretto, la comunicazione di conferma richiede il pagamento dell’acconto che porta almeno al 20% del costo del bene. Nel leasing il decreto tratta quel requisito in modo specifico. Distinguere questi piani evita di chiedere un saldo anticipato che la norma non impone oppure, all’opposto, di trattare la sola fattura come prova dell’effettuazione dell’investimento.

Quattro elementi che non coincidono

La fattura documenta l’operazione e il relativo importo, ma non stabilisce da sola quando l’investimento è effettuato. Per i beni mobili, il criterio generale richiamato dal decreto è quello dell’articolo 109 del TUIR: conta normalmente la consegna o la spedizione, oppure il successivo momento in cui si produce l’effetto traslativo previsto dal contratto.

Il pagamento indica invece quando il debito verso il fornitore o la società di leasing viene estinto. Può avvenire prima, contestualmente o dopo la consegna. Un saldo differito, se previsto dagli accordi e correttamente registrato, non cancella un costo già sostenuto secondo i criteri fiscali.

La certificazione contabile ha un oggetto ancora diverso. L’articolo 7 del decreto richiede di attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Il revisore deve quindi ricostruire il fatto economico e contabile attraverso documenti coerenti, non limitarsi a controllare un bonifico o una fattura isolata.

Infine, l’acconto del 20% appartiene alla procedura di conferma prevista dall’articolo 3, comma 2. Non è una regola generale secondo cui, pagato il 20%, il costo diventa automaticamente certificabile.

Caso 1: acquisto in proprietà con saldo a gennaio

Una Srl acquista una macchina al prezzo di 100.000 euro. Tutti gli importi di questo esempio sono al netto dell’IVA. Le date del calendario sono esemplificative. Il contratto prevede il trasferimento della proprietà alla consegna e questa sequenza:

  • 10 giugno 2026: ordine accettato dal fornitore per 100.000 euro;
  • 16 giugno: comunicazione preventiva, dopo l’apertura della piattaforma del 12 giugno;
  • 18 giugno: notifica dell’esito positivo della preventiva da parte del GSE;
  • 15 luglio: fattura di acconto e pagamento effettivo di 20.000 euro;
  • 22 luglio: comunicazione di conferma, dopo l’apertura delle conferme alle ore 12 del 21 luglio e comunque entro 60 giorni dalla notifica positiva;
  • 10 ottobre: consegna della macchina, DDT e fattura di saldo di 80.000 euro;
  • 20 ottobre: interconnessione del bene;
  • 31 gennaio 2027: scadenza concordata per il pagamento del saldo.

Al 31 ottobre 2026 l’impresa ha pagato soltanto 20.000 euro, ma il costo da verificare è 100.000 euro. La macchina è stata consegnata, la proprietà è passata alla Srl e l’acquisto è stato registrato; gli 80.000 euro ancora dovuti risultano come debito verso il fornitore, con una scadenza coerente con il contratto.

Il revisore può quindi certificare 100.000 euro senza attendere il pagamento di gennaio. Per arrivare a questa conclusione deve poter collegare ordine e contratto, fatture, pagamento dell’acconto, DDT, registri IVA e contabili, libro cespiti e debito residuo. La documentazione tecnica prova separatamente l’interconnessione; non sostituisce i controlli sul costo.

Se cambiasse un solo fatto, cambierebbe anche l’esito. Immaginiamo che la fattura di saldo sia emessa il 10 ottobre, ma che la consegna avvenga il 10 dicembre. In ottobre la fattura non basta a rendere già effettuato l’investimento. Il momento rilevante arriva a dicembre, salvo una diversa e successiva clausola contrattuale sul trasferimento della proprietà.

Caso 2: la stessa macchina acquisita in leasing

La stessa Srl sceglie ora la locazione finanziaria. La macchina costa 100.000 euro alla società concedente. Anche in questo caso tutti gli importi sono al netto dell’IVA. Per rendere visibile la differenza fra costo e pagamenti, usiamo date e importi esemplificativi:

  • 5 agosto 2026: contratto di leasing stipulato e ordine da 100.000 euro sottoscritto dalla concedente al fornitore;
  • 6 agosto: comunicazione preventiva;
  • 12 agosto: notifica dell’esito positivo della preventiva da parte del GSE;
  • 18 agosto: comunicazione di conferma, entro 60 giorni dalla notifica positiva;
  • 15 settembre: maxicanone di 15.000 euro;
  • 10 ottobre: consegna e verbale di accettazione della macchina;
  • 20 ottobre: interconnessione;
  • dal 31 ottobre: 35 canoni mensili da 2.700 euro;
  • opzione finale di acquisto: 2.000 euro.

Se la Srl esercitasse anche l’opzione finale, il totale aritmetico dei pagamenti sarebbe 111.500 euro: 15.000 di maxicanone, 94.500 di canoni e 2.000 per il riscatto. Questa somma incorpora anche la struttura finanziaria e contrattuale dell’operazione e non coincide con il costo della macchina.

Alla data del 31 ottobre la Srl ha versato 17.700 euro, cioè maxicanone e primo canone. L’importo da certificare resta però 100.000 euro: è il costo sostenuto dalla concedente per acquistare il bene, non quanto il locatario ha già pagato e neppure la somma nominale di tutti i canoni. La fattura del fornitore alla concedente documenta il costo del bene; il piano dei canoni descrive invece i pagamenti dell’utilizzatrice.

La Risposta 62/2023 dell’Agenzia delle entrate, chiarimento sul precedente credito d’imposta per i beni strumentali, assume per il leasing il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene. Il richiamo distingue il costo della macchina dai pagamenti dell’utilizzatrice e dalla componente finanziaria del contratto.

Il fascicolo deve rendere verificabili contratto di leasing, ordine della concedente, costo di acquisto presso il fornitore, verbale di consegna, piano dei canoni, registrazioni contabili dell’utilizzatrice e corrispondenza con il bene comunicato al GSE. Il maxicanone e i canoni mostrano i pagamenti, ma non sostituiscono la prova del costo della concedente.

Anche il requisito del 20% segue una regola diversa dall’acquisto diretto. Per il leasing, l’articolo 3 considera soddisfatta questa condizione con la stipula del contratto e con l’ordine al fornitore sottoscritto dalla concedente. Non occorre quindi che il maxicanone raggiunga 20.000 euro nell’esempio.

Il confronto in una tabella

Elemento al 31 ottobre 2026 Acquisto diretto Leasing
Prezzo o costo della macchina, IVA esclusa 100.000 euro 100.000 euro sostenuti dalla concedente
Pagamenti già eseguiti dall’impresa 20.000 euro 17.700 euro
Importo da certificare nell’esempio 100.000 euro 100.000 euro
Prova del 20% in conferma Acconto effettivamente pagato Contratto stipulato e ordine della concedente
Documento che colloca l’effettuazione DDT e contratto di vendita Verbale di consegna e contratto di leasing

La piattaforma GSE richiede, al completamento, fatture e contratti che coprano almeno il 100% del costo agevolabile. Copertura documentale del costo non significa pagamento del 100%: una fattura di saldo non ancora pagata o un contratto di leasing ancora in corso possono documentare integralmente l’investimento.

La domanda corretta per il revisore

Chiedere soltanto «è stato pagato tutto?» porta fuori strada. Le domande utili sono: quando si è effettuato l’investimento, quale costo è dimostrato, come è stato registrato, quali somme risultano già pagate e quali sono ancora dovute secondo gli accordi?

La risposta deve reggere sulla riconciliazione dei documenti. Note di credito, sconti, premi o rettifiche successive possono ridurre il costo; pagamenti di terzi o compensazioni richiedono una prova specifica. Il revisore certifica l’importo che risulta effettivamente sostenuto e documentato, mentre requisiti tecnologici e interconnessione restano oggetto della distinta documentazione tecnica.

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