Guida praticaAggiornato il 31 ottobre 2026

Fatture iperammortamento 2026: quando serve la dicitura

Quando la dicitura in fattura è obbligatoria, quando è facoltativa e quale riferimento usare per l’iperammortamento 2026.

Per una fattura relativa al nuovo iperammortamento 2026 la dicitura normativa non è obbligatoria. Diventa invece necessaria quando il documento riguarda un investimento rimasto nel precedente credito d’imposta 4.0. La data 2026 stampata sulla fattura, quindi, non basta a dare la risposta: occorre prima individuare il regime applicato all’investimento.

La distinzione evita due errori opposti: trattare come obbligatoria una formula che la nuova disciplina non richiede oppure ometterla su una fornitura appartenente alla coda del credito 4.0.

La regola cambia con il regime agevolativo

Il quadro documentale può essere riassunto così:

Investimento Regola sulla dicitura
Nuovo iperammortamento, disciplinato dalla L. 199/2025 Nessuna dicitura obbligatoria in fattura
Credito d’imposta 4.0, compresa la coda degli investimenti 2025 completati nel 2026 Riferimento normativo obbligatorio

Il comma 1062 della legge 178/2020 impone, per il credito d’imposta, che fatture e altri documenti relativi all’acquisizione contengano l’espresso riferimento ai commi agevolativi. La regola continua quindi a interessare le fatture emesse nel 2026 per investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, quando l’ordine era stato accettato e l’acconto di almeno il 20% pagato entro il 31 dicembre 2025 e l’impresa applica il credito 4.0.

In questo caso una formula coerente con il testo vigente è:

Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Per il nuovo iperammortamento, invece, i commi 427-436 della legge di Bilancio 2026 non riproducono quella prescrizione. La legge introduce una maggiorazione del costo e concentra gli adempimenti su comunicazioni e certificazioni trasmesse attraverso la piattaforma GSE.

Che cosa richiede davvero il decreto attuativo

Anche il decreto interministeriale del 7 maggio 2026 non stabilisce una frase da riportare in fattura. Prevede però una tracciabilità sostanziale molto precisa.

Nella comunicazione di conferma devono essere indicati i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. La certificazione contabile deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza con la documentazione predisposta dall’impresa. Fatture, documenti di trasporto e altri documenti di acquisto devono inoltre essere conservati e resi disponibili per i controlli.

La fattura, dunque, rimane centrale, ma per il suo contenuto economico e per la possibilità di collegarla senza ambiguità al bene e alla pratica. La guida operativa all’iperammortamento ricostruisce l’intero fascicolo documentale e le fasi della procedura GSE.

L’assenza della dicitura non autorizza a trascurare la fattura; significa soltanto che, nel nuovo regime, non esiste una formula sacramentale la cui omissione produca da sola la perdita del beneficio.

La dicitura facoltativa consigliata

Inserire comunque un riferimento può rendere più semplice la riconciliazione tra ordine, fattura, cespite, comunicazioni GSE e certificazione contabile. Va presentato al fornitore come requisito organizzativo concordato con il cliente, non come obbligo imposto dalla legge.

Una formula prudente è:

Fornitura riferita a investimento destinato alla maggiorazione del costo ai sensi dell’articolo 1, commi 427-436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Alla formula si possono aggiungere il numero e la data dell’ordine, nonché la descrizione e l’identificativo del bene. Il numero della pratica GSE può essere aggiunto quando è già disponibile. Non è opportuno, invece, far dichiarare al fornitore che l’agevolazione “spetta”: la qualificazione fiscale dipende dall’intero investimento e dagli adempimenti dell’impresa, non da una frase inserita dal venditore.

È altrettanto importante non copiare per inerzia la formula del comma 1062 della legge 178/2020 su una pratica del nuovo iperammortamento. Quel richiamo identifica il credito d’imposta 4.0 e mescola due discipline differenti.

I dati da allineare tra fattura e pratica GSE

Per rendere utile la dicitura facoltativa, l’ufficio acquisti dovrebbe curare soprattutto la coerenza dei documenti:

  • descrizione del macchinario sufficientemente specifica e costante tra ordine, fattura e documento di trasporto;
  • numero dell’ordine e data riportati o comunque richiamabili senza equivoci;
  • matricola o altro identificativo univoco, quando disponibile al momento della fatturazione;
  • separazione comprensibile tra bene principale, accessori, installazione e altre prestazioni;
  • corrispondenza degli importi con quelli attribuiti al singolo bene nella procedura;
  • conservazione congiunta di fatture, documenti di trasporto, quietanze e ricevute GSE.

La comunicazione di completamento richiede un controllo ancora più stretto sui documenti associati ai costi. L’approfondimento su cosa preparare prima dell’invio del completamento spiega come riconciliare fatture e importi dichiarati.

La conservazione non è un dettaglio formale: il decreto la collega espressamente ai controlli e contempla la mancata conservazione della documentazione idonea tra le cause di decadenza. Le conseguenze sono ricostruite nella guida su che cosa fa davvero perdere l’iperammortamento.

Quattro casi operativi

Fattura del 2026 per una macchina ordinata e accontata nel 2025, agevolata con il credito 4.0. La dicitura prevista dal comma 1062 resta necessaria, perché il documento appartiene al vecchio regime.

Fattura per un investimento effettuato nel 2026 e gestito con il nuovo iperammortamento. Nessuna dicitura obbligatoria; è consigliabile il richiamo alla L. 199/2025 insieme agli identificativi dell’ordine e del bene.

Fattura già emessa senza richiamo alla L. 199/2025. Se l’investimento appartiene al nuovo iperammortamento, la sola assenza della formula non costituisce una violazione prevista dalla legge o dal decreto. Occorre verificare invece che documento, bene, costo e pratica siano riconciliabili.

Fattura emessa prima della comunicazione preventiva. L’anteriorità della fattura non impedisce da sola l’accesso: la disciplina non impone che ordine, fattura o pagamento seguano la preventiva. Restano obbligatorie la corretta sequenza delle comunicazioni e tutte le altre condizioni, come chiarito nella guida sulla preventiva presentata dopo ordine e pagamento.

Il riferimento da usare sulle fatture 2026

Per i documenti emessi nel 2026 il riferimento facoltativo corretto del nuovo regime resta l’articolo 1, commi 427-436, della legge 199/2025. Il decreto legislativo 117/2026 trasferirà la disciplina nell’articolo 364 del nuovo Testo unico dal 1° gennaio 2027; i rinvii contenuti nei provvedimenti esistenti saranno riferiti alle disposizioni corrispondenti. La transizione è spiegata nell’analisi sulle norme dell’iperammortamento applicabili nel 2027.

La regola pratica resta semplice: prima si identifica il regime, poi si decide la dicitura. Nel nuovo iperammortamento la solidità del fascicolo non dipende da una frase standard, ma dalla continuità verificabile tra ordine, bene, fattura, costo contabilizzato e dati trasmessi al GSE.

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