Guida pratica

Iperammortamento: preventiva dopo ordine e pagamento

Ordine, fattura o pagamento anteriori alla preventiva GSE non escludono l’iperammortamento: termini, acconto per bene e controlli da fare.

Al 27 ottobre 2026 la risposta è sì: avere già ordinato, ricevuto la fattura o pagato il macchinario non impedisce, da solo, di presentare la comunicazione preventiva GSE per l’iperammortamento. La normativa vigente non prescrive che questi atti debbano essere successivi alla preventiva.

Questo non significa, però, che ogni acquisto già pagato sia automaticamente agevolabile. Restano determinanti la data fiscale dell’investimento, i requisiti del bene e il rispetto della sequenza preventiva-conferma-completamento.

Perché il pagamento anteriore non blocca la preventiva

L’articolo 3 del decreto attuativo del 7 maggio 2026 assegna funzioni diverse alle prime due comunicazioni.

La preventiva identifica l’impresa, la struttura produttiva, i beni, i costi previsti e le date previste di completamento e interconnessione. Non richiede di dichiarare che l’ordine, la fattura o il pagamento siano ancora da effettuare.

La comunicazione di conferma serve invece a dimostrare l’impegno assunto: deve riportare, per ciascun bene, la data e l’importo dell’ultima quota di pagamento utile a raggiungere almeno il 20% del costo, oltre ai dati delle relative fatture. Il modello GSE contempla espressamente fatture pagate in acconto oppure a saldo.

Ne deriva una distinzione pratica importante: la preventiva deve venire prima della conferma, ma il pagamento non deve necessariamente venire dopo la preventiva. Anche un saldo integrale già versato può essere indicato nella procedura, purché l’investimento rispetti tutte le altre condizioni.

La conclusione è confermata anche dall’analisi specialistica pubblicata da NT+ Fisco il 23 luglio 2026: il decreto non introduce una sequenza cronologica obbligatoria tra preventiva, fattura e pagamento. Sul sito è già disponibile la guida alla compilazione della preventiva GSE, utile per distinguere i dati richiesti nella prima fase da quelli che saranno documentati nella conferma.

Le date che contano davvero

La data dell’ordine e quella del bonifico non stabiliscono, da sole, se l’investimento rientra nell’agevolazione. La legge 199/2025 copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il decreto attuativo rinvia, per i beni degli Allegati IV e V, ai criteri dell’articolo 109 del TUIR per individuare la data di effettuazione.

In concreto, occorre tenere separati quattro momenti:

  1. Ordine e pagamento. Possono essere anteriori alla preventiva. La loro anteriorità non costituisce una causa autonoma di esclusione.
  2. Effettuazione dell’investimento. Deve ricadere nella finestra dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per una compravendita di beni mobili rilevano normalmente la consegna o spedizione, oppure il successivo momento in cui si trasferisce la proprietà se il contratto lo prevede.
  3. Conferma. Deve essere inviata entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo della preventiva. Il termine riguarda la trasmissione della conferma: alla data dell’invio deve risultare raggiunta la soglia del 20% per ogni bene confermato.
  4. Completamento. Per i beni 4.0 presuppone l’avvenuta interconnessione e deve essere comunicato entro il 15 novembre 2028.

La piattaforma preventiva è operativa dal 12 giugno 2026; la funzione di conferma dal 21 luglio; quella di completamento dal 15 ottobre. L’intero ciclo è quindi disponibile. Il funzionamento della seconda fase è approfondito nella guida alla comunicazione di conferma.

Il controllo da fare per ogni macchinario

Chi ha già ordinato o pagato dovrebbe verificare la pratica bene per bene, non soltanto sul totale del progetto.

  • Identificare ogni cespite con il costo che sarà indicato nella preventiva e la corretta struttura produttiva di destinazione.
  • Verificare che la data fiscale di effettuazione dell’investimento ricada nella finestra agevolata. Un pagamento nel 2026 non recupera un bene già consegnato e fiscalmente effettuato nel 2025.
  • Controllare fatture, quietanze ed estratti conto. Se il bene è stato pagato integralmente, la conferma dovrà ricostruire il pagamento utile al raggiungimento della soglia richiesta.
  • Calcolare il 20% separatamente per ogni bene. Non basta che gli acconti complessivi raggiungano il 20% del progetto se un singolo macchinario rimane sotto soglia.
  • Trasmettere la preventiva e conservare la notifica dell’esito positivo: da quella notifica decorrono i 60 giorni per la conferma.
  • In conferma, non aggiungere beni assenti dalla preventiva e non aumentare i costi prenotati. La piattaforma permette di confermare o far decadere i beni e di ridurre gli importi, non di ampliare la domanda originaria.

Nel leasing la regola cambia forma: il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e con l’ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente nei confronti del fornitore. La comunicazione di conferma resta comunque obbligatoria.

Tre casi pratici

Macchina ordinata e pagata integralmente prima della preventiva. L’impresa può ancora presentare la preventiva. Il saldo anteriore non determina l’inammissibilità; occorre però che l’investimento sia effettuato nella finestra 2026-2028 e che preventiva, conferma e completamento siano trasmessi correttamente.

Progetto con tre macchine e acconto complessivo del 25%. La percentuale totale non basta. Se due macchine hanno raggiunto il 20% e la terza soltanto il 10%, quest’ultima non soddisfa la condizione richiesta per la conferma.

Bene consegnato entro dicembre 2025 ma pagato nel 2026. Il pagamento successivo non sposta automaticamente la data dell’investimento. Se, applicando l’articolo 109 TUIR, l’effettuazione è anteriore al 1° gennaio 2026, il bene resta fuori dal nuovo iperammortamento.

Nessuna decadenza automatica, ma la procedura resta vincolante

Il pagamento anteriore alla preventiva non compare tra le cause autonome di perdita del beneficio. Questo punto non va però trasformato nell’idea opposta, cioè che la cronologia sia sempre irrilevante.

Il mancato invio delle comunicazioni di accesso nei termini impedisce il perfezionamento della procedura. Dichiarazioni non veritiere, assenza dei requisiti o documentazione insanabilmente irregolare possono inoltre produrre la perdita totale o parziale dell’agevolazione. La distinzione è ricostruita nell’approfondimento su cosa fa davvero decadere dall’iperammortamento.

Dopo la conferma, il passaggio conclusivo cristallizza costi e date effettivi; la comunicazione di completamento GSE non può aumentare l’importo confermato né recuperare beni rimasti fuori dalle fasi precedenti.

La preventiva, dunque, non è uno spartiacque che cancella quanto è accaduto prima. È il primo atto di una procedura che deve rappresentare fedelmente un investimento ammissibile. Ordine e pagamento possono precederla; coerenza dei beni, date fiscali e termini delle comunicazioni non possono essere ricostruiti dopo.

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