Dal 21 luglio 2026 le imprese che hanno ricevuto l'esito positivo della comunicazione preventiva possono compiere il secondo passaggio della procedura per l'iperammortamento 2026. Dalle ore 12:00 è infatti attiva, nell'Area Clienti del GSE, la funzione per trasmettere la comunicazione di conferma dell'investimento.
La data di apertura non coincide con una scadenza comune per tutte le imprese. Il termine è mobile: la conferma deve essere inviata entro sessanta giorni dalla notifica dell'esito positivo della preventiva. Il punto decisivo, inoltre, non è l'acconto complessivamente versato sul progetto. Il decreto richiede di raggiungere il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene.
Dal 21 luglio è aperta la seconda fase della procedura
Le comunicazioni preventive erano diventate trasmissibili dalle ore 12:00 del 12 giugno, in base al decreto direttoriale MIMIT del 10 giugno 2026, pubblicato sul sito ministeriale l'11 giugno. Il decreto direttoriale del 20 luglio ha aperto la fase successiva: le comunicazioni di conferma si possono inviare dalle ore 12:00 del 21 luglio esclusivamente attraverso la piattaforma NPTR5, disponibile nell'Area Clienti del GSE.
Può procedere soltanto chi ha già ottenuto l'esito positivo della preventiva. Da quella notifica decorrono i sessanta giorni previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026. Non si conta quindi dalla data di trasmissione della preventiva e neppure dal 21 luglio, salvo che l'esito positivo sia stato notificato proprio quel giorno.
La conferma è il secondo passaggio della sequenza preventiva, conferma e completamento. Al 23 luglio 2026 il canale per il completamento non era ancora disponibile: il decreto del 20 luglio ne rinviava l'apertura a un successivo provvedimento direttoriale.
Acconto e fattura sono due informazioni distinte
Per ogni bene acquistato direttamente, la comunicazione richiede la data e l'importo del pagamento dell'ultima quota di acconto utile a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione. Il modello GSE raccoglie inoltre l'importo complessivo dell'acconto, la percentuale raggiunta e i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.
La data da indicare nel campo dedicato all'acconto è dunque quella del pagamento che ha consentito di raggiungere la soglia, non la data della fattura. Gli estremi della fattura devono comunque essere censiti separatamente.
Se un macchinario costa 400.000 euro, la soglia è pari a 80.000 euro. Con un primo pagamento di 50.000 euro e un secondo di 30.000 euro, la data rilevante è quella del secondo versamento: è in quel momento che l'acconto complessivo raggiunge il 20%. Nel modello devono poi essere associati al bene anche i dati delle fatture pertinenti.
Il decreto non stabilisce che fattura e pagamento debbano necessariamente essere successivi alla preventiva. Un bene già fatturato o pagato quando viene presentata la prima comunicazione non è escluso per questo solo motivo, purché siano rispettati la finestra temporale dell'agevolazione, i requisiti sostanziali dell'investimento e tutti i termini della procedura.
Il 20% si verifica per ciascun bene
La formulazione del decreto è precisa: l'acconto deve raggiungere il 20% del costo di acquisizione «di ciascun bene». Il modello GSE traduce questa regola in righe autonome, ognuna identificata da un proprio codice e da uno stato: confermato oppure decaduto.
Ne deriva che il totale degli acconti versati sull'intero progetto non basta. Se una preventiva comprende cinque macchinari, ciascuno deve avere una copertura almeno pari al 20% del proprio costo. Un pagamento concentrato su due beni non può compensare la quota mancante sugli altri tre.
Si consideri un progetto composto da due macchinari da 400.000 euro ciascuno. Un acconto complessivo di 160.000 euro equivale al 20% degli 800.000 euro totali, ma non è sufficiente se risulta interamente riferito al primo macchinario. Per confermare entrambe le righe occorrono almeno 80.000 euro riferibili al primo bene e 80.000 euro riferibili al secondo.
L'effetto è selettivo all'interno della singola procedura: una riga priva dei requisiti assume lo stato di bene decaduto, mentre le altre possono essere confermate. Le successive comunicazioni di completamento potranno riguardare uno o più beni compresi nella medesima conferma; il bene non confermato, invece, non prosegue in quella filiera.
Per questo il controllo da effettuare prima dell'invio non deve fermarsi al totale della commessa. Occorre riconciliare, bene per bene, il codice attribuito dalla piattaforma, il costo dichiarato, i pagamenti, la percentuale raggiunta e le fatture associate.
La conferma può restringere la preventiva, non ampliarla
La comunicazione di conferma non può introdurre beni diversi da quelli inseriti nella preventiva né indicare importi superiori. Il perimetro può restare invariato oppure ridursi.
Se un bene era stato prenotato per 400.000 euro e il costo viene rideterminato in conferma a 350.000 euro, la soglia del 20% è pari a 70.000 euro. Non è invece possibile portare nella stessa conferma un nuovo macchinario assente dalla preventiva o aumentare il costo dichiarato oltre i 400.000 euro originari.
La stessa direzione vincolata è già prevista per il passaggio successivo. La comunicazione di completamento non potrà comprendere beni diversi o importi superiori rispetto alla conferma. Preventiva, conferma e completamento formano quindi una catena di massimali: ogni fase pone il tetto per quella successiva.
La regola sostitutiva per il leasing
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, il decreto adotta una regola specifica. Il raggiungimento del 20% si considera soddisfatto con due elementi:
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la stipula del contratto di leasing;
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l'impegno assunto verso il fornitore dalla società concedente mediante la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.
Non è quindi richiesto che l'impresa utilizzatrice versi al concedente un acconto pari al 20% del costo del bene. La comunicazione resta obbligatoria e il modello richiede i dati identificativi del contratto, della società di leasing, dell'importo complessivo e dell'eventuale canone anticipato, ma la condizione che sostituisce l'acconto è quella indicata espressamente dal decreto.
Cosa accade dopo l'invio
La piattaforma rilascia una ricevuta di avvenuto invio. Il GSE verifica il corretto caricamento e la completezza delle informazioni e, entro dieci giorni dalla ricevuta, comunica l'esito positivo oppure richiede dati o documenti integrativi. Le integrazioni devono essere trasmesse entro ulteriori dieci giorni; il GSE dispone poi di dieci giorni per comunicarne l'accoglimento o la non ammissibilità.
La conferma perfeziona questa fase della procedura, ma non fa ancora decorrere la maggiorazione fiscale. L'articolo 4 del decreto attuativo collega il beneficio al periodo d'imposta nel quale viene trasmessa la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo. Per i beni degli Allegati IV e V, la comunicazione finale presuppone inoltre l'avvenuta interconnessione; la fruizione resta subordinata all'esito positivo dei controlli del GSE.
La comunicazione di completamento dovrà essere trasmessa al termine dell'investimento e comunque entro il 15 novembre 2028. Al 23 luglio, tuttavia, il relativo sportello non era ancora aperto e non poteva essere trattato come un adempimento già disponibile.
La conferma del 20% non misura dunque quanto sia avanzato il progetto nel suo complesso. Misura se ogni singola riga ha acquisito una consistenza documentabile sufficiente per proseguire. Nell'iperammortamento 2026 l'unità operativa non è la commessa: è il bene. Ed è su quella scala che pagamenti, fatture e importi devono tornare.