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Transizione 4.0: completamento al 15 settembre, ma non per tutti

Il decreto MIMIT del 31 luglio rinvia al 15 settembre 2026 il completamento Transizione 4.0 per gli investimenti ultimati nel primo semestre e per alcune imprese in lista d'attesa.

Il termine del 31 luglio non è più l'ultimo giorno per tutte le pratiche Transizione 4.0 ancora aperte. Con il decreto direttoriale del 31 luglio 2026, il MIMIT ha spostato al 15 settembre 2026 la comunicazione di completamento per gli investimenti soggetti al plafond e ultimati entro il 30 giugno 2026. La stessa data può valere per le imprese rimaste in lista d'attesa, ma soltanto dopo la comunicazione del GSE sulla nuova disponibilità di risorse.

Non è, invece, una riapertura indistinta delle posizioni chiuse nel 2025. Per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 e già coperti dalle risorse, il termine del 31 marzo 2026 resta fermo. La prima verifica da fare, quindi, non riguarda il calendario: riguarda il percorso normativo e lo stato della pratica sul portale GSE.

Che cosa cambia con il decreto del 31 luglio

Il provvedimento modifica l'articolo 2 del decreto direttoriale 15 maggio 2025, già ritoccato il 16 giugno 2025 e il 28 gennaio 2026.

La prima modifica riscrive il comma 4. Restano due scadenze diverse:

  • 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025;
  • 15 settembre 2026 per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026.

Il decreto sposta dunque il precedente termine del 31 luglio soltanto per il secondo gruppo. Non prolunga il termine entro cui realizzare l'investimento: per la coda 2025 resta necessario avere ultimato il bene entro il 30 giugno 2026, con ordine accettato e acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2025.

La seconda modifica interessa il comma 9, cioè il meccanismo di scorrimento quando le risorse tornano disponibili. Le imprese sbloccate dal GSE possono inviare entro il 15 settembre sia la comunicazione di conferma dell'acconto sia quella di completamento. La deroga opera anche se l'investimento era stato ultimato entro il 31 dicembre 2025.

Quest'ultimo passaggio non va isolato dal suo contesto. Il preambolo del decreto e l'avviso pubblicato dal MIMIT nello stesso giorno collegano la deroga alle imprese in lista d'attesa che ricevono dal GSE la comunicazione di nuova disponibilità. Non emerge, quindi, una rimessione in termini generale per chi aveva già ottenuto copertura e ha lasciato scadere il 31 marzo.

Chi può usare il 15 settembre

Il quadro operativo si può riassumere così:

Situazione al 31 luglio 2026 Termine applicabile
Risorse già prenotate e confermate; investimento ultimato dopo il 31 dicembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 Comunicazione di completamento entro il 15 settembre 2026
Risorse già disponibili; investimento ultimato entro il 31 dicembre 2025 Il termine era il 31 marzo 2026 e non risulta riaperto
Pratica in lista d'attesa; successiva comunicazione GSE di nuova disponibilità Conferma e completamento entro il 15 settembre 2026, anche per investimenti ultimati nel 2025
Ordine accettato e acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2024 Regime fuori dal plafond di 2,2 miliardi e disciplinato dal decreto 24 aprile 2024; il 15 settembre non si applica

L'ultima distinzione è essenziale. Il comma 446 della legge n. 207/2024 esclude dal limite di spesa gli investimenti per i quali ordine e acconto minimo risultavano già perfezionati alla data di pubblicazione della legge, il 31 dicembre 2024. Queste pratiche restano nel precedente flusso comunicativo e non vanno confuse con quelle soggette al nuovo sistema di prenotazione.

Per individuare la riga corretta non basta guardare la data della fattura. Servono almeno la data di ultimazione dell'investimento, la data dell'ordine e dell'acconto, il modello utilizzato, l'esito delle comunicazioni già trasmesse e l'eventuale avviso GSE di indisponibilità o nuova disponibilità delle risorse.

Perché il completamento non è un adempimento neutro

Il decreto del 15 maggio 2025 stabilisce che il mancato invio delle comunicazioni nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito. La comunicazione di completamento, inoltre, è la base sulla quale il MIMIT inserisce l'impresa nell'elenco trasmesso all'Agenzia delle Entrate con l'importo utilizzabile in compensazione.

Per le pratiche soggette al plafond, quindi, il 15 settembre non è una data di semplice monitoraggio. Chi intende fruire del credito deve chiudere correttamente il flusso sulla piattaforma GSE entro il termine applicabile.

La procedura telematica resta quella già illustrata nella guida alle comunicazioni GSE per Transizione 4.0. La proroga cambia la data finale, non il contenuto dei modelli né il canale di trasmissione.

Lista d'attesa: due passaggi entro un'unica data finale

Il MIMIT ha dichiarato esaurito il plafond l'11 novembre 2025, precisando che le imprese potevano continuare a inviare le comunicazioni preventive. Queste pratiche restano ordinate cronologicamente e possono avanzare quando si liberano risorse.

Nel meccanismo ordinario, il decreto del 16 giugno 2025 fa decorrere dalla comunicazione GSE di nuova disponibilità i 30 giorni per trasmettere la conferma con i dati dell'acconto. Il decreto del 31 luglio aggiunge però un limite finale specifico: per perfezionare la procedura, le imprese sbloccate devono trasmettere sia la conferma sia il completamento entro il 15 settembre 2026.

Per chi è in coda, le verifiche immediate sono tre:

  1. controllare lo stato della pratica nell'Area Clienti GSE e la casella PEC associata;
  2. accertare che sia arrivata la comunicazione di nuova disponibilità delle risorse;
  3. predisporre entrambi i modelli necessari senza assumere che il termine di 30 giorni possa superare il 15 settembre.

La sola presenza in lista d'attesa non equivale all'assegnazione del credito. È la comunicazione del GSE a consentire la prosecuzione, nel rispetto dell'ordine cronologico e delle risorse disponibili.

Il rapporto con l'iperammortamento 2026

Per alcuni investimenti effettuati nel primo semestre 2026 esiste una sovrapposizione temporale fra la coda del credito Transizione 4.0 e il nuovo iperammortamento. La legge n. 199/2025 stabilisce però un confine netto: la maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito 4.0 previsto dal comma 446 della legge n. 207/2024.

Il possibile doppio perimetro riguarda soltanto i beni la cui data di effettuazione, determinata secondo l'articolo 109 del TUIR, cade dal 1° gennaio 2026. L'ordine o l'acconto versato nel 2025 non bastano, da soli, a collocare il bene fuori dall'iperammortamento; allo stesso tempo, rinunciare al credito 4.0 non rende automaticamente agevolabile l'investimento con la nuova misura. Restano da rispettare il periodo, i requisiti oggettivi e la procedura GSE propri dell'iperammortamento.

Al 31 luglio 2026 mancava ancora un chiarimento ufficiale sul momento esatto in cui un investimento debba considerarsi beneficiario del credito 4.0 e sulle modalità per abbandonare una pratica già avviata in favore della maggiorazione. Per questo non è corretto presentare il mancato invio del completamento come una procedura di opzione già definita: l'omissione impedisce certamente di perfezionare il credito 4.0, ma non garantisce da sola l'accesso all'iperammortamento.

Per le imprese che rientrano potenzialmente in entrambi i regimi, il mese e mezzo aggiuntivo serve a ricostruire la data fiscale dell'investimento, confrontare i due benefici e verificare gli adempimenti già eseguiti. Il decreto del 31 luglio ha allungato il tempo per chiudere una pratica; non ha cancellato le differenze tra le pratiche né risolto il passaggio da un incentivo all'altro.

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