Cumulabilità

Bandi automotive e moda 2026: come cumularli con l'iperammortamento

Al 10 settembre 2026 il decreto Moda è online, mentre l'Automotive è solo annunciato: cumulo, nettizzazione e corretta sequenza delle domande.

Al 10 settembre 2026 automotive e moda non sono allo stesso punto. Per l'automotive il MIMIT ha diffuso il 7 settembre un comunicato su un decreto firmato da Adolfo Urso, ma il comunicato non indica la data dell'atto e rinvia a un successivo decreto direttoriale per la presentazione delle domande. Per la moda, invece, il 10 settembre è stato reso disponibile il decreto ministeriale del 6 agosto 2026. In nessuno dei due casi lo sportello è aperto.

La differenza è decisiva per chi vuole affiancare il contributo alla maggiorazione fiscale prevista dalla Legge di bilancio 2026: sul Fondo Moda il cumulo è disciplinato da un testo consultabile; sull'Automotive, alla data di questo articolo, si può descrivere la misura annunciata, ma non attribuirle regole di cumulo che il comunicato non contiene.

Atti, pubblicazione e sportelli: la fotografia al 10 settembre

Misura Atto e disponibilità entro il 10 settembre Stato delle domande
Mini Contratti di sviluppo Automotive Il comunicato MIMIT del 7 settembre annuncia un decreto firmato, senza riportarne la data. Entro le 23:59 del 10 settembre era leggibile il comunicato, non il testo del decreto annunciato. Non aperte: modalità e termini sono demandati a un successivo decreto direttoriale.
Fondo Filiera Moda Decreto ministeriale del 6 agosto 2026, pubblicato sul sito MIMIT il 10 settembre e collegato dal comunicato dello stesso giorno. Non aperte: termini e modalità saranno definiti con un successivo provvedimento direttoriale.

La notizia della settimana, dunque, non equivale all'apertura di due nuovi bandi. È l'annuncio di una misura Automotive e la pubblicazione del testo attuativo Moda; per entrambe manca ancora il provvedimento che consente di inviare le istanze.

Automotive: 300 milioni già programmati dal DPCM

Il DPCM 10 giugno 2026, pubblicato dal MIMIT il 26 giugno e annunciato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio, aveva già destinato 300 milioni di euro ai programmi di investimento della filiera automotive di dimensione inferiore a 20 milioni.

La somma deriva da 100 milioni di residui 2025, 70 milioni del 2027, 30 milioni del 2028, 40 milioni del 2029 e 60 milioni del 2030. L'articolo 2, comma 2, del DPCM non assegna a questa linea risorse dell'annualità 2026 e rinvia a un decreto del Ministro per la definizione del regime di aiuto.

Il comunicato del 7 settembre aggiunge gli elementi essenziali della misura annunciata: contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato fino al 75% delle spese ammissibili, programmi anche congiunti, valutazione in ordine cronologico e successivo decreto direttoriale per domande e concessione. Non espone, però, una clausola di cumulo con l'iperammortamento. Senza un testo del decreto disponibile entro la fine del 10 settembre, non è corretto trasformare quel silenzio del comunicato in un divieto o in un'autorizzazione.

Moda: il cumulo è previsto espressamente

Il Fondo Moda ha una base normativa e documentale completa. L'articolo 3 della legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo ed entrata in vigore il 7 aprile, destina fino a 100 milioni di euro a programmi di sviluppo delle PMI della filiera. Il decreto del 6 agosto assegna 100 milioni e disciplina programmi compresi tra 1 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti produttivi sono ammissibili, tra l'altro, macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica e determinate immobilizzazioni immateriali. Questo non li rende automaticamente beni 4.0: l'iperammortamento riguarda soltanto i beni che rispettano anche il perimetro dell'Allegato IV o dell'Allegato V alla L. 199/2025.

Sul cumulo il decreto Moda non tace. L'articolo 8, comma 8, ammette il cumulo con altri aiuti di Stato, anche de minimis, entro i limiti della disciplina europea applicabile; ammette inoltre il cumulo con altre agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuti di Stato, fermo il divieto di sovracompensazione.

A questa regola si affianca l'articolo 1, comma 431, della L. 199/2025: l'iperammortamento è cumulabile con agevolazioni nazionali o europee sui medesimi costi se non finanziano la stessa quota di costo e se il sostegno complessivo non supera il costo sostenuto. La base sulla quale calcolare la maggiorazione deve essere assunta al netto delle sovvenzioni e dei contributi ricevuti per gli stessi costi ammissibili.

In pratica, se un macchinario da 1 milione di euro è ammissibile a entrambe le misure e il contributo a fondo perduto imputato a quel bene è pari a 300.000 euro, la base della maggiorazione è 700.000 euro. È su questa base netta che si applica la percentuale di maggiorazione pertinente, non sull'intero milione. Restano da rispettare anche i massimali e le condizioni propri del Fondo Moda.

L'ordine corretto: prima la domanda Moda, poi l'impegno vincolante

Il decreto Moda richiede che il programma sia avviato dopo la presentazione della domanda. Per «avvio» considera il primo tra l'inizio dei lavori e il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o altro impegno che renda irreversibile l'investimento; l'acquisto del terreno e gli studi preparatori non rilevano a questo fine.

La procedura GSE dell'iperammortamento distingue invece la comunicazione preventiva dalla comunicazione di conferma. Dal 21 luglio 2026 la conferma deve attestare il pagamento dell'ultima quota di acconto necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene e riportare gli estremi delle fatture.

Per un bene che si intende agevolare anche con il Fondo Moda, la sequenza prudente è quindi:

  1. individuare il bene e verificare separatamente l'ammissibilità alle due misure;
  2. presentare la domanda al Fondo Moda quando lo sportello sarà aperto;
  3. soltanto dopo assumere l'ordine vincolante e versare l'acconto;
  4. inviare la comunicazione di conferma al GSE al raggiungimento del 20%.

La comunicazione preventiva GSE può precedere la domanda Moda, purché non sia accompagnata da un ordine o da un altro impegno irreversibile. Al 10 settembre, però, la domanda Moda non può ancora essere presentata: chi perfeziona ora l'ordine e l'acconto per la conferma GSE rende quel medesimo investimento incompatibile con il requisito temporale del decreto Moda.

Per l'Automotive questa sequenza non può essere trasposta automaticamente. Il comunicato annuncia che le domande saranno regolate da un successivo decreto direttoriale, ma i documenti disponibili entro il 10 settembre non consentono di verificare la definizione di avvio né le eventuali condizioni specifiche di cumulo. La regola generale dell'iperammortamento resta favorevole al cumulo, ma la decisione sullo stesso bene va rinviata alla lettura della disciplina Automotive effettivamente pubblicata.

Come preparare il piano senza confondere le basi di calcolo

In attesa degli sportelli, il lavoro utile è costruire una matrice per singolo bene, non una percentuale unica sull'intero progetto. Per ogni voce occorre separare:

  • il costo ammesso dal bando;
  • la quota che possiede anche i requisiti dell'Allegato IV o V;
  • il contributo o la sovvenzione imputabile a quella stessa quota;
  • la base netta residua sulla quale applicare l'iperammortamento;
  • la data della domanda, dell'ordine vincolante, dell'acconto e della conferma GSE.

Questa separazione evita due errori opposti: maggiorare costi che il regime 4.0 non comprende e calcolare la maggiorazione su somme già coperte dal contributo. Consente inoltre di destinare a un futuro bando beni ancora non avviati, lasciando procedere autonomamente gli investimenti che l'impresa sceglie di sostenere con il solo iperammortamento.

Il 7 e il 10 settembre hanno prodotto due annunci ravvicinati, non due sportelli contemporaneamente disponibili. Per la moda il quadro del cumulo è già leggibile; per l'automotive manca ancora il documento che permette di chiuderlo. La data che protegge davvero il progetto non è quella del comunicato stampa, ma quella del primo impegno irreversibile: è lì che una pianificazione fiscale diventa, oppure smette di essere, una domanda ammissibile.

Leggi anche

Vuoi calcolare il tuo risparmio fiscale?

Usa il nostro calcolatore gratuito per stimare il vantaggio dell'iperammortamento sui tuoi investimenti 4.0.