Il 6 ottobre 2026 è stato l'unico giorno utile per inviare le domande del nuovo sportello di Investimenti sostenibili 4.0. La chiusura, disposta con effetto dal 7 ottobre, è arrivata dopo 592 richieste riferite a circa 1,5 miliardi di investimenti e a 1,15 miliardi di agevolazioni: oltre due volte e mezzo la dotazione di 447.595.808,76 euro.
Per le PMI del Mezzogiorno rimaste senza copertura, però, «sportello esaurito» non equivale ancora a rigetto. Il decreto distingue fra domande ammesse all'istruttoria, domande sospese in attesa delle economie e domande che, solo al termine di quell'accertamento, decadono. È una distinzione decisiva per capire se attendere oppure avviare l'investimento facendo affidamento sull'iperammortamento 2026.
Un solo giorno di domande, quindi una graduatoria di merito
Il decreto direttoriale del 5 agosto 2026 stabilisce un ordine cronologico giornaliero: le istanze trasmesse nella stessa giornata sono considerate pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall'orario. Poiché tutte le 592 domande sono state presentate il 6 ottobre e il fabbisogno ha superato le risorse disponibili, l'ordine dei minuti non decide chi accede all'istruttoria.
Si applica invece una graduatoria di merito. Il punteggio considera le caratteristiche dell'impresa proponente e la sostenibilità ambientale del programma; in caso di parità prevale il progetto con il costo minore. Le domande entrano in istruttoria seguendo questa graduatoria fino all'esaurimento della dotazione.
Quelle che non trovano copertura vengono sospese dalla procedura di valutazione mentre Invitalia accerta le eventuali economie prodotte dalle istruttorie in corso. Se, concluso l'accertamento, una domanda rimane priva di copertura, si considera decaduta. L'Agenzia deve comunicare all'impresa la sospensione o la decadenza.
Non è dunque una lista d'attesa finanziata automaticamente da futuri stanziamenti. Il meccanismo previsto dal bando aggancia le domande sospese alle economie della dotazione esistente; un rifinanziamento richiederebbe un nuovo atto.
I precedenti rendono lo scorrimento possibile, non garantito
Le edizioni precedenti mostrano che il Ministero può aggiungere risorse dopo la chiusura. Per lo sportello 2023, chiuso dopo il primo giorno di invii, il decreto ministeriale del 16 febbraio 2024 ha assegnato 356.488.426,61 euro e quello del 13 settembre 2024 altri 243.511.573,39 euro, entrambi destinati allo scorrimento della graduatoria del 30 ottobre 2023.
Anche l'edizione 2025, chiusa con effetto dal 21 maggio, ha ricevuto risorse aggiuntive con il decreto ministeriale del 4 settembre 2025, destinate allo scorrimento dell'ordine di ammissione approvato il 10 giugno.
Il precedente è quindi favorevole, ma non crea un diritto. In entrambi i casi sono serviti specifici decreti di assegnazione. All'11 ottobre 2026 né il provvedimento di chiusura del nuovo sportello né il comunicato MIMIT del 9 ottobre stanziavano nuove risorse per l'edizione 2026.
Per l'impresa, una domanda sospesa conserva una possibilità amministrativa, non una data di incasso da inserire nel piano finanziario.
L'iperammortamento non ha una graduatoria, ma segue un altro calendario
L'iperammortamento opera come maggiorazione fiscale del costo dei beni agevolabili. Non assegna un posto in una dotazione a esaurimento e non premia chi trasmette prima la comunicazione: la spettanza dipende dai requisiti dell'investimento e dal completamento della procedura GSE.
La finestra riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La comunicazione preventiva può essere presentata dal 12 giugno 2026; dal 21 luglio è disponibile anche la comunicazione di conferma, da trasmettere entro sessanta giorni dall'esito positivo della preventiva con l'indicazione dell'acconto del 20 per cento per ciascun bene.
Al cutoff dell'11 ottobre 2026 la comunicazione di completamento non era ancora presentabile. Il decreto direttoriale del 20 luglio aveva aperto soltanto le conferme e rinviava l'apertura del completamento a un provvedimento successivo, che a quella data non risultava pubblicato.
Il calendario normativo distingue inoltre due termini:
- l'investimento deve essere completato entro il 30 settembre 2028;
- dopo il completamento e l'interconnessione, la relativa comunicazione deve essere trasmessa entro il 15 novembre 2028.
La maggiorazione comincia a rilevare dal periodo d'imposta nel quale viene inviata la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo, e la fruizione resta subordinata all'esito positivo dei controlli GSE. Il comma 434 della legge di bilancio impone inoltre di calcolare l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 senza considerare la maggiorazione. Non è quindi corretto trattare l'iperammortamento come liquidità immediata disponibile per pagare il fornitore.
Quanto vale davvero: il 75% del bando non è tutto contributo
Il confronto tra le due misure richiede grandezze omogenee. Investimenti sostenibili 4.0 può coprire nominalmente fino al 75 per cento delle spese ammissibili, ma solo il 35 per cento è un contributo in conto impianti. Il restante 40 per cento è un finanziamento agevolato senza interessi, da restituire in un periodo massimo di sette anni.
L'iperammortamento, invece, non eroga né contributi né prestiti. Aumenta il costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi, per scaglioni progressivi:
| Quota di investimento | Maggiorazione | Costo fiscalmente riconosciuto |
|---|---|---|
| fino a 2,5 milioni di euro | +180% | 280% |
| oltre 2,5 e fino a 10 milioni | +100% | 200% |
| oltre 10 e fino a 20 milioni | +50% | 150% |
Gli scaglioni sono progressivi: per un investimento superiore a 2,5 milioni, la prima quota conserva la maggiorazione del 180 per cento e solo l'eccedenza passa al 100 per cento.
Per una società soggetta all'IRES del 24 per cento, la maggiorazione del 180 per cento produce un risparmio nominale massimo del 43,2 per cento sulla prima fascia. Il valore economico è inferiore perché le deduzioni sono distribuite lungo l'ammortamento.
Nell'audizione del 29 settembre 2026, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha stimato per i beni materiali un valore attuale del risparmio di circa il 40 per cento nella prima fascia, quasi il 23 per cento nella seconda e poco più dell'11 per cento nella terza. Il calcolo assume un tasso di sconto del 3 per cento, una vita utile media di cinque anni e capienza fiscale sufficiente per tutto il periodo.
Questi valori riguardano le singole fasce, non costituiscono un'aliquota unica applicabile all'intero investimento. Inoltre la maggiorazione riduce IRES o IRPEF, ma non l'IRAP, e il suo utilizzo dipende dalla presenza di reddito imponibile. È qui che il confronto con un contributo diretto cambia: il beneficio fiscale può essere consistente, ma arriva nel tempo e non sostituisce la copertura finanziaria dell'acquisto.
Domanda sospesa e procedura GSE possono convivere
La presentazione della preventiva GSE non trasforma la domanda Invitalia sospesa in una rinuncia. Le due procedure possono proseguire in parallelo, ma il piano economico deve contemplare entrambi gli esiti.
Se il bando viene poi concesso e il contributo è ricevuto sugli stessi costi, il cumulo è possibile nei limiti fissati dalle due discipline. Il decreto del 18 marzo 2026 ammette, come eccezione al divieto generale di cumulo, i benefici fiscali e le garanzie, entro le intensità massime previste per gli aiuti di Stato. Il comma 431 della legge di bilancio stabilisce però che la base dell'iperammortamento sia calcolata al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti per i medesimi costi.
In pratica, il contributo in conto impianti del 35 per cento riduce la base sulla quale calcolare la maggiorazione, per la parte riferita agli stessi costi. Il finanziamento agevolato del 40 per cento non va confuso con un contributo del medesimo importo: è capitale da restituire, mentre il suo elemento di aiuto rileva per la verifica dei massimali applicabili. Il calcolo definitivo richiede quindi di separare contributo, prestito e beneficio fiscale, come spiegato nella guida alla cumulabilità e nettizzazione.
La decisione dipende prima di tutto dalla cassa
Per una PMI con un ordine pronto, il confronto non è fra un beneficio certo del 75 per cento e uno certo del 40 per cento. Da una parte c'è una domanda non ancora finanziata, che può recuperare copertura dalle economie o da un eventuale futuro rifinanziamento. Dall'altra c'è una deduzione accessibile senza graduatoria, ma distribuita negli anni e subordinata al completamento della procedura.
Il piano prudente deve quindi funzionare anche senza lo scorrimento del bando: copertura del prezzo del macchinario, sostenibilità del debito e capienza fiscale vanno verificate nello scenario meno favorevole. Se il contributo arriverà, migliorerà quel piano e ridurrà la base maggiorabile; non dovrebbe essere la risorsa che lo tiene in piedi.
I precedenti del 2023 e del 2025 dicono che un rifinanziamento è possibile. Il decreto del 5 agosto 2026 dice però qualcosa di più netto: finché le risorse non esistono, la domanda resta sospesa. Per un investimento industriale la differenza fra possibilità e copertura finanziaria non è semantica; è il confine fra attendere un atto futuro e riuscire comunque a mettere in funzione il bene entro il 30 settembre 2028.