Un'impresa progetta e assembla nel proprio reparto una linea automatizzata 4.0: componenti a magazzino, software scritto in casa, ore dei propri tecnici. Sul piano fiscale la posizione è chiara — la maggiorazione spetta e si calcola sul costo di produzione. Poi arriva il momento di prenotare l'estensione della finestra agevolativa, e la comunicazione di conferma al GSE chiede un dato che quel bene non ha: l'acconto del 20% versato a un fornitore e i numeri delle fatture. Non c'è un fornitore, non c'è una fattura del bene. È in questo scarto — tra una base ben definita e un campo modellato su chi compra da terzi — che si gioca la gestione di un investimento autocostruito sotto l'iperammortamento 2026.
L'autocostruzione è ammessa, ma il decreto è scritto per chi compra da terzi
Un'impresa può realizzare un bene 4.0 con risorse proprie — componenti acquistati o prelevati dal magazzino, software sviluppato internamente, manodopera diretta — senza che intervenga un fornitore che cede il bene finito. È la costruzione «in economia», e rientra a pieno titolo nell'iperammortamento istituito dall'art. 1, commi da 427 a 436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026). La differenza rispetto all'acquisto da terzi non è l'ammissibilità, ma il parametro su cui si calcola la maggiorazione: dove la legge maggiora il «costo di acquisizione», per il bene autoprodotto quel costo è sostituito dal costo di produzione, determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR.
Qui si annida l'asimmetria che attraversa l'intera vicenda. La L. 199/2025 maggiora il «costo di acquisizione» senza definirne la composizione: riprende, come già la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, una formula pensata per chi compra. Il decreto attuativo (decreto interministeriale 7 maggio 2026, reg. Corte dei conti 20 maggio 2026 n. 778) interviene su un punto specifico — la «data di completamento» — e per fissarla rinvia espressamente al solo art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, «a prescindere dai principi contabili adottati». Non richiama l'art. 110 e non detta una disciplina dedicata ai beni in economia. Il regime resta scritto per il caso del fornitore esterno, dell'ordine accettato, della fattura.
Da questa lacuna nascono due domande che vanno tenute distinte, perché hanno risposte di segno opposto. La prima: che cosa entra nella base maggiorabile di un bene autocostruito? È una questione risolta — il perimetro del costo di produzione è definito dalla norma e dalla prassi, e lo si vedrà voce per voce. La seconda: come si documenta l'acconto del 20% richiesto per prenotare l'estensione della finestra agevolativa, quando non esiste un fornitore cui versarlo né un ordine da far accettare? Questa resta aperta.
La base maggiorabile: il costo di produzione, definito voce per voce
Su che cosa entri nella base maggiorabile di un bene autoprodotto la risposta è netta. Il perimetro è quello del costo di produzione ex art. 110 del TUIR — materiali, manodopera diretta, ammortamenti dei beni strumentali impiegati, costi industriali indiretti imputabili all'opera — con gli stessi criteri di inclusione ed esclusione degli oneri accessori che valgono per il bene acquistato. È terreno già percorso: quali costi accessori entrano nella base iperammortizzabile lo affronta voce per voce, e il principio non cambia per chi costruisce in economia. Il nodo, semmai, non è la base: è il campo che la deve documentare in fase di conferma.
L'acconto del 20%: un campo modellato sull'acquisto da fornitore
Per prenotare la maggiorazione l'impresa presenta prima una comunicazione preventiva; ottenuto l'esito positivo del GSE, ha 60 giorni per trasmettere la comunicazione di conferma. È qui che il decreto attuativo costruisce il passaggio più delicato per chi autoproduce. L'art. 3, comma 2, chiede due elementi, e li chiede insieme: la data e l'importo del pagamento dell'ultima quota dell'acconto necessario a raggiungere il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, e i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Acconto versato e fatture: lo schema presuppone un soggetto a cui pagare e un documento che certifichi la spesa.
Il riferimento al «ciascun bene» non è un dettaglio di forma. Il 20% va calcolato bene per bene, non sul valore complessivo dell'investimento. È un criterio più stringente di quello applicato nel piano Transizione 5.0, dove l'acconto del 20% si misurava sul valore complessivo della domanda — «non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento», chiariva la FAQ MIMIT Transizione 5.0 del 10 aprile 2025 (n. 2.11): lì un solo versamento robusto poteva coprire la soglia di più beni; qui ogni bene deve raggiungere la propria soglia in modo autonomo. Un'impresa che realizza due linee da 400.000 euro l'una non può compensare — le servono 80.000 euro riferibili alla prima e 80.000 riferibili alla seconda, ciascuna con la propria evidenza.
Il decreto prevede una sola eccezione esplicita a questo impianto, ed è il leasing: per i beni acquisiti in locazione finanziaria il 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e l'ordine assunto dalla concedente nei confronti del fornitore. Non c'è una clausola analoga per l'appalto, e non ce n'è una per i beni realizzati in economia. Lo schema acconto-più-fattura resta quello, modellato sulla sequenza ordine, pagamento, fattura propria dell'acquisto da terzi.
Si vede subito dove l'impianto non combacia con l'autocostruzione. In un bene realizzato in economia pura non c'è un venditore a cui versare un acconto, non c'è un ordine da far accettare, e per voci come la manodopera diretta e gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione non esiste alcuna fattura: sono costi interni che confluiscono nel costo di produzione senza passare da un documento di terzi. I due campi richiesti dall'art. 3, comma 2 — quota dell'acconto e dati delle fatture — non hanno un valore naturale da accogliere.
Al 14 giugno 2026 questa distanza non è colmata da alcuna indicazione operativa. Sulla piattaforma GSE è disponibile il solo modello della comunicazione preventiva, aperto dal 12 giugno; le sezioni di conferma e di completamento saranno rilasciate con un successivo provvedimento direttoriale. Non esiste, a oggi, una FAQ, un chiarimento del GSE o un documento di prassi 2026 che spieghi come popolare quei campi per un bene privo di fornitore. La base maggiorabile è definita; il modo di documentare l'acconto, per chi costruisce da sé, no.
Cosa dice la prassi storica e cosa documenta il consuntivo
Un precedente esiste, ma va maneggiato per quello che è. Sotto la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 la Circolare AdE 4/E del 30 marzo 2017, al paragrafo 5.3, spiegava come si misurava il 20% per i beni realizzati in economia: non con un acconto a un fornitore né con la fattura del bene, ma con i costi già sostenuti per competenza risultanti dalla scheda di lavorazione — la contabilità di commessa — purché pari ad almeno il 20% del costo complessivo del bene. In quella logica l'accettazione dell'ordine non rilevava affatto, perché un ordine, in economia, non c'è. È prassi storica, knowledge base interna utile a capire il meccanismo: non è una regola vigente per il regime 2026, disciplinato dalla L. 199/2025 e dal decreto attuativo.
Su questa scia la dottrina propone di trasporre quel criterio al 2026: leggere il 20% richiesto in conferma come quota di costo di produzione già maturata, pari al 20% del costo complessivo del bene. La stessa dottrina segnala, come questioni ancora aperte, il momento di effettuazione e il modo in cui le aliquote del 180, 100 e 50 per cento si applicano alle quote maturate per esercizio. È, allo stato, l'unica lettura documentata per l'autocostruzione nel nuovo regime — e proprio per questo va presentata con cautela: resta un'interpretazione, non avallata da Assonime, dal CNDCEC né da un documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate o del MIMIT-GSE. Non è una «via» alternativa da percorrere con sicurezza, ma un'ipotesi da verificare caso per caso con il proprio consulente.
Il quadro cambia quando ci si sposta dalla conferma al consuntivo. Lì l'effettivo sostenimento dei costi non si autocertifica: è attestato dalla certificazione contabile rilasciata da un revisore legale (ai sensi del D.Lgs. 39/2010), prevista dall'art. 7 del decreto attuativo, che verifica la corrispondenza tra il costo agevolato e la documentazione contabile dell'impresa. Per i costi interni — manodopera, materiali prelevati dal magazzino, ammortamenti dei beni strumentali impiegati — è il meccanismo idoneo a documentare la spesa proprio dove la fattura manca. Ma ha una collocazione precisa: vive nella comunicazione di completamento, da trasmettere entro il 15 novembre 2028, ed è obbligatorio per qualsiasi importo, senza soglia di esonero. Non anticipa né sostituisce l'acconto del 20% più fatture che l'art. 3, comma 2, chiede già in fase di conferma.
Restano così due incognite ben definite. La prima è di parametro: se quel 20% vada rapportato al costo di produzione stimato del bene o a quello effettivo. La seconda è di forma: come conciliare la richiesta di «fatture» con voci interne che una fattura non l'hanno per natura. Sono le domande che il consulente dovrà porsi prima di compilare la conferma — non perché la base maggiorabile sia incerta, ma perché il campo costruito per documentarla è stato scritto pensando a chi quel bene lo compra.
Economia pura o appalto: la scelta incide sulla gestibilità della prenotazione
Non tutti i beni «senza acquisto da terzi» sono uguali, e la forma giuridica con cui l'impresa li realizza cambia quanto la prenotazione sia governabile. Tra l'autocostruzione interna pura e l'appalto a un terzo corre una differenza che pesa proprio sul punto critico — la documentazione dell'acconto del 20%. L'appalto si avvicina molto di più allo schema del decreto: esiste un contratto sottoscritto da entrambe le parti e l'impresa versa acconti sul corrispettivo pattuito, esattamente i due elementi che la comunicazione di conferma chiede. È la stessa logica che la Circolare 4/E del 2017 applicava all'appalto, ancorando la prenotazione al contratto firmato e al pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo complessivo previsto nel contratto: c'è un soggetto a cui pagare e ci sono fatture dell'appaltatore. L'autocostruzione in economia pura è il caso opposto, quello più scoperto dalla modulistica attesa, perché lì mancano sia l'ordine sia il fornitore. Va detto, però, che nemmeno l'appalto gode di una clausola esplicita nel regime 2026: la sola deroga scritta resta quella del leasing.
Conviene fissare un punto, per non confondere il silenzio del decreto con un'esclusione. L'iperammortamento 2026 non esclude i lavori in economia: né la L. 199/2025 né il decreto attuativo contengono una formula che li metta fuori o che ammetta i soli beni «acquistati da terzi», come invece accade in altri strumenti agevolativi. La stessa logica, del resto, era già esplicita nella Circolare AdE 4/E del 2017, secondo cui il beneficio spetta «oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto». Il regime non chiude la porta all'autoproduzione — semplicemente non disciplina come si declini l'acconto del 20% quando un fornitore non esiste.
Da qui discende una linea di condotta operativa, valida tanto per l'appalto quanto per l'economia. Chi prevede di realizzare un bene 4.0 con risorse interne deve presidiare fin da subito gli strumenti che danno evidenza ai costi interni: la contabilità di commessa, la rendicontazione della manodopera impiegata, i prospetti di ammortamento dei beni strumentali utilizzati nella realizzazione, il ribaltamento dei costi industriali indiretti sull'opera. Sono gli stessi elementi su cui poggerà la certificazione contabile a consuntivo, e costruirli in corso d'opera è più semplice che ricostruirli a posteriori. Il secondo presidio è temporale: finché non esce il provvedimento direttoriale con i modelli di conferma e di completamento, la prenotazione non può considerarsi avviata.
Resta l'avvertenza che attraversa tutta la materia. Pianificare un investimento autocostruito sulla sola aspettativa di un chiarimento favorevole è prematuro. Nemmeno le associazioni di categoria hanno finora colmato il vuoto: il confronto pubblico sulla misura si è concentrato sulla sua strutturalità e sul perimetro dei beni agevolabili, senza affrontare il caso dell'autocostruzione. La base maggiorabile di un bene autoprodotto è solida; il modo di prenotarla, per chi lo costruisce da sé, è una questione da affrontare con il proprio consulente prima di avviare i lavori, non un percorso già tracciato su cui incamminarsi a occhi chiusi.
Il discrimine, alla fine, è una data che ancora non c'è: quella del provvedimento direttoriale che pubblicherà i modelli di conferma e completamento. Sarà quel testo — non la legge, che la maggiorazione la garantisce, né la prassi storica, che spiega solo il meccanismo — a dire se il campo dell'acconto saprà accogliere un bene senza fornitore. Fino ad allora, per chi costruisce in economia il lavoro vero non è sulla piattaforma: è nella contabilità di commessa, costruita giorno per giorno mentre il bene prende forma. È lì che si formerà la prova del 20% e, più avanti, la base della certificazione contabile a consuntivo. Chi lo capisce per tempo arriverà alla conferma con i numeri già in ordine, qualunque forma assuma quel campo.