Un macchinario su misura può arrivare in stabilimento in un esercizio ed essere collaudato in quello successivo. Per l’iperammortamento 2026 non si sceglie liberamente la data più conveniente: occorre individuare l’evento che, secondo il contratto e i fatti, rende effettuato l’investimento. A volte è la consegna; nei contratti complessi può essere l’accettazione finale. La parola “collaudo”, da sola, non decide nulla.
La regola vigente parte dall’articolo 109 TUIR
Il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 definisce il completamento dei beni degli Allegati IV e V come la data di effettuazione dell’investimento determinata secondo i commi 1 e 2 dell’articolo 109 TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati.
Il testo dell’articolo 109 stabilisce due passaggi:
- il costo deve essere certo nell’esistenza e determinabile oggettivamente nell’ammontare;
- per i beni mobili, la spesa si considera sostenuta alla consegna o spedizione, oppure nella successiva data in cui si verifica il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale.
Per i servizi vale invece l’ultimazione della prestazione. Questa distinzione conta quando il fornitore non vende soltanto una macchina, ma esegue trasporto, montaggio, avviamento, prove e ottimizzazione.
La data di completamento non va confusa con l’interconnessione, con l’entrata in funzione o con l’invio al GSE. Nel portale completamento e interconnessione hanno campi separati. La comunicazione può essere trasmessa soltanto quando, per i beni 4.0, è avvenuta anche l’interconnessione; la maggiorazione decorre dal periodo d’imposta dell’invio, se il bene è entrato in funzione nello stesso periodo, e resta subordinata all’esito positivo del GSE.
Quando decide la consegna: il caso 107/2022
La risposta 107/2022 dell’Agenzia delle entrate riguarda un impianto consegnato nel 2021, mentre montaggio, messa in funzione, prove e collaudo finale proseguivano nel 2022.
Nel contratto, proprietà e rischi passavano all’acquirente alla consegna. L’Agenzia ha ritenuto che le parti avessero attribuito a quell’evento un ruolo preponderante e qualificato le attività successive come accessorie e secondarie rispetto alla fornitura. La data decisiva è stata quindi la consegna. Le prestazioni correlate, se qualificabili come oneri accessori, seguivano invece la regola dei servizi e rilevavano alla loro ultimazione.
Il punto operativo è netto: un collaudo successivo non rinvia automaticamente il completamento. Se la macchina è già trasferita, il prezzo del bene è certo e le prove residue non condizionano l’acquisto, la consegna può chiudere fiscalmente l’investimento.
Quando decide l’accettazione finale: il caso 895/2021
La risposta 895/2021 descrive l’assetto opposto. I fornitori dovevano svolgere un primo collaudo, attività presso la sede dell’acquirente e ulteriori verifiche; i pagamenti erano scanditi anche dall’accettazione finale.
Per l’Agenzia si trattava di contratti complessi nei quali le attività successive alla consegna erano decisive per il completo adempimento. Per i Beni 1 e 3 la sola disponibilità fisica della macchina non bastava: il costo diventava certo con l’accettazione finale, cui il contratto legava il saldo. Per il Bene 2, invece, il saldo era stato pagato prima: l’Agenzia prospettò che il pagamento potesse anticipare l’effettuazione, ma precisò che le fideiussioni a copertura dell’inadempimento avrebbero potuto far coincidere la certezza con la successiva accettazione finale. Il saldo è dunque un indice da leggere con contratto, garanzie e fatti, non una regola autonoma.
Le due risposte non sono una nuova disciplina speciale per il 2026. Riguardano regimi precedenti e casi specifici. Sono però criteri interpretativi pertinenti perché il decreto vigente richiama espressamente lo stesso articolo 109. Non autorizzano una scorciatoia: impongono di leggere il contratto reale.
Le sette clausole che decidono la data
Prima di firmare un ordine per una macchina su misura, acquisti, produzione e amministrazione dovrebbero chiarire sette elementi.
- Oggetto della fornitura. Va distinto il bene dalla prestazione complessiva “chiavi in mano”. Una descrizione generica rende più difficile capire che cosa è stato consegnato.
- Trasferimento di proprietà e rischi. Occorre indicare quando passano all’acquirente e coordinare la clausola con resa, trasporto e assicurazione.
- Funzione del collaudo. Il test può essere una verifica accessoria oppure la condizione che rende la macchina accettabile e il fornitore pienamente adempiente.
- Potere di rifiuto. Va scritto che cosa accade se i parametri non sono raggiunti: correzione, penale, riduzione del prezzo, sostituzione o risoluzione.
- Pagamento del saldo. Se una quota rilevante matura soltanto con l’accettazione, questo è un indice del carattere essenziale della fase finale; non è però l’unico elemento.
- Attività successive. Montaggio, formazione, avviamento e ottimizzazione devono essere qualificati e valorizzati, evitando di chiamare “accessorio” ciò che serve a ottenere il risultato promesso.
- Modifiche in corso d’opera. Varianti, proroghe e nuovi test devono risultare da atti coerenti con l’ordine originario.
Per una linea composta da più unità, prima ancora della data va stabilito se esista un solo bene o più cespiti. La guida sui beni complessi spiega perché progetto, linea, cespite e rigo GSE non sono sinonimi. Beni autonomi possono avere date diverse.
Tre esempi che separano consegna e collaudo
Consegna decisiva. Il 20 dicembre la macchina viene consegnata, proprietà e rischi passano al cliente, il prezzo del bene è definito. A gennaio il fornitore esegue una taratura prevista, senza che il cliente possa respingere l’acquisto. Nell’assetto descritto il completamento del bene cade il 20 dicembre; la prestazione accessoria segue la propria ultimazione.
Accettazione decisiva. Il macchinario arriva il 20 dicembre, ma resta a rischio del fornitore; il cliente può rifiutarlo se il test di capacità non è superato e il saldo matura con il verbale finale del 25 gennaio. Qui la consegna fisica non completa l’investimento: decide l’accettazione.
Fornitura scomposta. Macchina, robot e sistema di visione sono beni autonomi, consegnati e accettati in momenti differenti. Non è corretto attribuire a tutti la data finale dell’intero progetto. La scomposizione deve restare coerente con cespiti, costi e righi comunicati.
DDT, verbali e fatture devono raccontare la stessa operazione
Il decreto impone di conservare fatture, documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione. Il DDT prova la movimentazione e la consegna materiale, ma non dimostra da solo che tutte le obbligazioni essenziali siano state adempiute. Il verbale di collaudo non sposta da solo la data se registra una verifica accessoria.
Serve una cronologia unica con ordine, accettazione del fornitore, acconti, varianti, DDT, installazione, prove, verbale finale, fatture e pagamenti. Se la data indicata al GSE non coincide con il DDT, il fascicolo deve spiegare il motivo contrattuale; se coincide con la consegna nonostante un collaudo successivo, deve documentare perché quel collaudo non era essenziale.
Anche i costi richiedono lo stesso lavoro. Trasporto, installazione e collaudo possono concorrere al costo fiscale solo se correttamente qualificati. L’approfondimento sui costi accessori del bene 4.0 aiuta a separare prezzo del bene, servizi direttamente imputabili e spese autonome.
Checklist prima della comunicazione di completamento
Prima dell’invio conviene chiudere questi controlli:
- associare a ogni bene il contratto e il relativo rigo GSE;
- redigere una cronologia documentale con le date effettive;
- motivare in una nota interna perché decide la consegna oppure l’accettazione;
- verificare proprietà, rischi, potere di rifiuto e saldo;
- separare la data di completamento da entrata in funzione e interconnessione;
- riconciliare costo, fatture e documenti di trasporto;
- controllare che la data comunicata rientri nella finestra dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028;
- inviare il completamento nell’esercizio dal quale si intende far decorrere la maggiorazione, fermo l’esito positivo del GSE.
La guida alla comunicazione di completamento ricostruisce i campi e i controlli del portale aggiornati al 15 ottobre 2026.
La data corretta non nasce dal documento compilato per ultimo. Nasce dal contratto e dai fatti, poi attraversa senza contraddizioni DDT, verbali, contabilità e comunicazione GSE. Per una macchina su misura, questo allineamento vale quanto il collaudo: è ciò che trasforma una sequenza di attività in un investimento fiscalmente leggibile.