La Legge di bilancio 2026 ha riportato l'iperammortamento sui beni 4.0 con maggiorazioni fino al 180%, ma il vantaggio produce un effetto solo se c'è un reddito da abbattere. Per l'impresa che chiude l'esercizio in perdita, o con un utile fiscale risicato, la domanda arriva subito: quella maggiorazione, senza imponibile capiente, è denaro lasciato sul tavolo? La risposta dipende dalla natura giuridica dell'agevolazione, ed è meno penalizzante di quanto sembri — a patto di conoscerne i limiti.
Deduzione, non credito: perché in perdita la maggiorazione sembra sprecata
Per rispondere bisogna partire dalla forma giuridica dell'agevolazione. L'art. 1, comma 427, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) configura l'iperammortamento 2026 come maggiorazione del costo fiscalmente deducibile «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria». La formula va letta con attenzione: il vantaggio non si traduce in un importo da scomputare dall'imposta, ma in un costo figurativo aggiuntivo che si somma all'ammortamento ordinario. Le aliquote — 180% sugli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% sullo scaglione tra 2,5 e 10 milioni, 50% tra 10 e 20 milioni — non sono percentuali di un credito: sono la misura di quanto il costo deducibile viene gonfiato oltre il valore civilistico del bene.
La differenza con un credito d'imposta è sostanziale. Il credito è una posta autonoma che matura a prescindere dal reddito. La maggiorazione dell'iperammortamento, invece, è una variazione in diminuzione extracontabile: opera dentro la dichiarazione dei redditi, abbassando il reddito imponibile IRES o IRPEF prima che su di esso si calcoli l'imposta. E una variazione in diminuzione presuppone un reddito da diminuire: se l'esercizio chiude in perdita, o con un utile fiscale troppo esiguo per assorbire l'intera quota maggiorata, non resta materia su cui la deduzione possa produrre il suo effetto immediato.
Resta allora da capire, in assenza di reddito capiente, dove finisca la parte di maggiorazione che non trova spazio nell'imponibile dell'anno.
Dove finisce la maggiorazione incapiente: la perdita fiscale riportabile
La risposta è netta: non si perde. Essendo una variazione in diminuzione e non un credito, la quota di maggiorazione priva di capienza concorre a formare la perdita fiscale del periodo, che il TUIR consente di riportare agli esercizi successivi. Il beneficio non decade, si differisce — è la stessa natura per cui l'iperammortamento, abbattendo il reddito e non l'imposta, non riduce gli acconti IRES dovuti.
Le regole del riporto: illimitato nel tempo, ma all'80% (e il mito dei cinque anni)
Chiarito che la maggiorazione incapiente diventa perdita fiscale, resta da capire con quali regole quella perdita torna utile negli esercizi successivi. Qui conviene distinguere i due fronti soggettivi, perché la logica è la stessa ma le norme sono diverse.
Per le società e gli enti soggetti a IRES vale l'art. 84, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): la perdita di un periodo d'imposta si riporta in avanti senza alcun limite temporale, ma in ciascun esercizio successivo può abbattere il reddito imponibile solo fino all'80%. È un tetto annuale, non un termine di scadenza. Un esempio rende la meccanica concreta. Un'impresa chiude il 2026 con una perdita fiscale di 100.000 euro generata in larga parte dalla quota di iperammortamento che non ha trovato capienza; nel 2027 torna all'utile con un reddito imponibile di 50.000 euro. Quell'anno potrà utilizzare la perdita pregressa solo nel limite dell'80% di 50.000, cioè 40.000 euro, restando imponibili i 10.000 residui; i 60.000 euro di perdita non ancora compensata proseguono verso il 2028 e oltre, finché il reddito li assorbe. Nulla va perduto: cambia solo il calendario.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede una deroga rilevante per chi avvia un'attività: le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione si riportano anch'esse senza limite di tempo, ma si utilizzano per l'intero ammontare del reddito, senza il tetto dell'80%. Per una start-up che investe presto e fattura tardi, questo significa recuperare il beneficio dell'iperammortamento al 100% nel primo esercizio in utile, senza la diluizione che colpisce le imprese a regime.
Sul versante IRPEF — imprese individuali e società di persone — il riporto della perdita d'impresa segue l'art. 8 del TUIR nella versione riformata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). La riforma ha allineato questi soggetti al regime IRES: riporto illimitato nel tempo, compensazione massima all'80% e perdita scomputabile soltanto da redditi della stessa natura, cioè redditi d'impresa. L'equiparazione ha investito anche i contribuenti in contabilità semplificata, prima esclusi dal riporto, attraverso una fase transitoria — 40% nel 2018 e 2019, 60% nel 2020, 80% dal 2021 — che a regime ha portato la soglia all'80% per tutti.
Va sgomberato il campo da un equivoco che circola nella divulgazione: l'idea che le perdite si possano riportare solo per cinque anni. Quel limite quinquennale appartiene a una disciplina precedente ed è stato superato sia per l'IRES sia per l'IRPEF. Chi pianifica un investimento contando su un orizzonte di recupero di cinque esercizi ragiona su una regola non più vigente; il dato di rango legislativo prevale sulle sintesi che ancora lo ripetono.
Resta l'implicazione finanziaria, ed è la più sottile. Il tetto dell'80% non riduce di un euro il beneficio complessivo: prima o poi l'intera maggiorazione viene dedotta. Ne allunga però l'orizzonte. Più lontano nel tempo è il ritorno all'utile, più anni servono per esaurire la perdita, e più si assottiglia il valore attuale del risparmio d'imposta: un vantaggio che arriva nel 2030 vale, in termini finanziari, meno dello stesso importo incassato nel 2027. Il beneficio è certo nell'ammontare, ma il suo peso reale dipende da quando l'impresa torna a produrre reddito.
Differimento non è monetizzazione: il confronto con i crediti d'imposta
Per misurare il limite reale dell'iperammortamento conviene affiancarlo agli strumenti che, sul piano governativo, hanno coperto gli stessi investimenti negli anni precedenti: il credito d'imposta beni strumentali della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e il credito Transizione 5.0. Entrambi sono crediti d'imposta, e questo cambia tutto. Un credito si compensa in F24 ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 anche quando l'esercizio chiude senza reddito imponibile: l'impresa lo utilizza per pagare contributi, ritenute, IVA, monetizzando il beneficio a prescindere dall'andamento del bilancio. La maggiorazione dell'iperammortamento non ha questa via d'uscita. Produce un vantaggio effettivo solo in presenza di reddito capiente; in sua assenza, come si è visto, si trasforma in maggiore perdita riportabile. Stesso obiettivo di policy, due meccaniche finanziarie opposte.
Da qui nasce una domanda pratica: l'impresa che prevede di chiudere in perdita può rinunciare alla deduzione e ripiegare sul credito, più liquido? La risposta è negativa, e dipende da una scelta del legislatore. L'art. 1, comma 431, della L. 199/2025 stabilisce la mutua esclusione tra la maggiorazione e il credito d'imposta 4.0 di cui all'art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) sugli stessi investimenti. Non è un diritto di opzione esercitabile a consuntivo: i due strumenti non possono cumularsi sul medesimo bene, e chi ha imboccato la strada dell'iperammortamento non trova alla fine dell'anno un credito compensabile pronto a sostituirlo. La conseguenza operativa è netta: la scelta dello strumento va fatta a monte dell'investimento, ponderando la capienza fiscale prospettica dei prossimi esercizi, non a bilancio chiuso quando la perdita è già un fatto.
C'è un secondo confine, più severo, per l'impresa già in difficoltà conclamata. Il comma 428 della stessa legge esclude dal beneficio i soggetti in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o altra procedura concorsuale. Qui non si parla più di differimento: per queste imprese l'agevolazione viene meno alla radice, perché la logica del riporto presuppone un'attività destinata a tornare in utile, non una destinata a estinguersi.
Resta da quantificare cosa esattamente viene differito. Con l'IRES al 24%, l'intensità effettiva del risparmio d'imposta è del 43,2% del costo sullo scaglione maggiorato al 180%, del 24% sullo scaglione al 100% e del 12% su quello al 50%. Un esempio chiarisce il primo dato: su un bene da un milione di euro interamente collocato nel primo scaglione, la maggiorazione del 180% genera un costo deducibile aggiuntivo di 1,8 milioni; applicata l'aliquota IRES, il minor carico fiscale è di 432.000 euro, appunto il 43,2% del costo. È la misura del beneficio quando il reddito lo assorbe per intero. Nell'impresa in perdita quel 43,2% non svanisce, ma diventa una promessa rinviata: vive dentro la perdita riportabile e attende un esercizio in utile per tradursi in imposta risparmiata.
Quando il differimento è a rischio: la perdita ordinaria è fragile
Il differimento, però, poggia su una perdita fiscale che non è un asset blindato. Il riporto resta soggetto ai vincoli antielusivi dello stesso articolo 84 del TUIR, che lo comprimono quando al trasferimento del controllo della società si accompagna un mutamento dell'attività prevalente, e va governato con attenzione nelle operazioni straordinarie, dove la sorte delle perdite pregresse — e con esse della maggiorazione incapiente — segue le regole di continuità del beneficio in fusioni, scissioni e conferimenti. Più a lungo la perdita resta da compensare, più cresce la finestra di esposizione a questi limiti.
In bilancio: differenza permanente, perdita riportabile e imposte anticipate
Spostiamo lo sguardo dalla dichiarazione dei redditi al bilancio, perché è qui che la natura dell'iperammortamento produce un effetto contabile preciso, che puo' essere sottovalutato. La maggiorazione, di per sé, è una differenza permanente. Il bene entra in contabilità al suo costo storico e il valore civilistico coincide con quello fiscale: la deduzione aggiuntiva vive solo nella dichiarazione, non altera il valore iscritto né crea uno sfasamento temporale destinato a riassorbirsi. Per questo non genera fiscalità differita propria. Quando il suo peso è significativo, però, l'OIC 25 ne chiede evidenza nel prospetto di riconciliazione tra onere fiscale teorico ed effettivo: è lì che si spiega perché l'imposta realmente dovuta si discosta da quella calcolata applicando l'aliquota nominale al risultato civilistico.
Il problema contabile vero non è la maggiorazione, ma la perdita che essa alimenta quando il reddito è incapiente. Quella perdita apre l'ordinaria questione delle imposte anticipate — le attività per imposte anticipate, o DTA, che trovano collocazione alla voce C.II.5-ter dell'attivo patrimoniale. La DTA è il valore del risparmio fiscale futuro atteso dalla compensazione della perdita: iscriverla significa anticipare in bilancio un beneficio che si realizzerà solo negli esercizi in utile. E qui l'OIC 25 pone una condizione stringente: l'iscrizione è ammessa soltanto in presenza della ragionevole certezza del recupero, dimostrata da una pianificazione fiscale fondata su proiezioni dei risultati o dalla presenza di imposte differite passive sufficienti a coprire la perdita. L'esistenza di perdite pregresse, lungi dal rafforzare la prospettiva, è un indicatore sfavorevole: un'impresa che ha già accumulato perdite difficilmente convince della propria redditività imminente. Si crea così una sovrapposizione delicata. Proprio l'impresa che chiude in perdita e che più avrebbe interesse a contabilizzare il beneficio differito è quella per cui la ragionevole certezza del recupero risulta più ardua da sostenere.
Iscrivere o non iscrivere la DTA non è comunque una scelta opaca. L'art. 2427, comma 1, n. 14), del codice civile impone in nota integrativa una doppia informativa: vanno indicate sia le imposte anticipate iscritte sulle perdite, con le motivazioni che ne giustificano la rilevazione, sia l'ammontare non contabilizzato e le ragioni della mancata iscrizione. La perdita da iperammortamento incapiente trova qui la sua collocazione trasparente. Quando il futuro recupero non è ragionevolmente certo, la DTA non si iscrive, ma il beneficio non scompare dal racconto del bilancio: resta esposto come imposta anticipata non rilevata, con la spiegazione del perché non sia stata appostata.
Si chiude così il ragionamento aperto all'inizio. La maggiorazione incapiente non si perde: confluisce nella perdita fiscale riportabile, attende un esercizio capiente e nel frattempo, sul piano contabile, vive come differenza permanente da riconciliare e come potenziale attività per imposte anticipate. Ma quanto valga davvero quel beneficio differito dipende da una variabile che la norma non controlla — la redditività degli anni a venire. Più tarda il ritorno all'utile, più la DTA resta non iscrivibile e più il vantaggio si assottiglia in valore attuale. È un fattore da pesare prima ancora di firmare l'ordine: non se l'investimento conviene, ma quando conviene farlo partire.