Dal 1° luglio 2026 cambia la protezione europea sulle importazioni di acciaio. Il nuovo regime riduce i quantitativi che possono entrare senza dazio e applica un prelievo del 50% alle quantità importate oltre i contingenti. Per chi sta acquistando una macchina 4.0, però, quel 50% non equivale a un aumento del 50% del prezzo del bene.
La misura colpisce specifiche categorie siderurgiche elencate nel Regolamento (UE) 2026/1384. Un macchinario finito, salvo che ricada esso stesso in una voce doganale compresa nell'elenco, non è direttamente assoggettato al dazio. L'effetto può arrivare a valle attraverso il prezzo dell'acciaio utilizzato dal costruttore, e dipende dalla catena di fornitura concreta.
Situazione al 1° luglio 2026. Il Regolamento è applicabile dalla stessa data. I contingenti sono amministrati su base trimestrale; l'obbligo di fornire la prova del paese di "melt and pour" previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, si applicherà dal 1° ottobre 2026.
Cosa cambia davvero dal 1° luglio
Il Regolamento fissa un contingente annuo complessivo di circa 18,3 milioni di tonnellate, distribuito tra le categorie indicate negli allegati, e un dazio fuori quota del 50%. I contingenti sono gestiti trimestralmente. Nel primo anno di applicazione, dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, i volumi non utilizzati in un trimestre sono riportati al trimestre successivo.
Tre precisazioni evitano di sovrastimare l'effetto:
- il dazio si applica solo alle importazioni che superano la quota disponibile;
- riguarda i prodotti siderurgici compresi nel perimetro doganale del Regolamento, non automaticamente ogni bene che contiene acciaio;
- anche quando il costruttore subisce un maggior costo, il trasferimento sul prezzo finale dipende dal peso dell'acciaio sul costo della macchina e dagli accordi commerciali.
Il numero utile non è quindi il 50% isolato, ma la variazione documentata nel preventivo del fornitore.
Un metodo di calcolo, non una previsione di prezzo
Per stimare l'ordine di grandezza si possono separare quattro variabili:
- prezzo del macchinario;
- quota del prezzo riconducibile a componenti siderurgiche;
- quota di quei componenti effettivamente esposta alle importazioni oltre contingente;
- aumento che il fornitore trasferisce sul prezzo.
Esempio puramente illustrativo: macchina da 500.000 euro, componente siderurgica pari al 20% del prezzo, metà di quella componente esposta a un aumento del 10%. L'effetto stimato sarebbe:
500.000 × 20% × 50% × 10% = 5.000 euro
In questo scenario il prezzo della macchina crescerebbe dell'1%, non del 50%. Cambiando composizione del bene, origine dell'acciaio o potere contrattuale del fornitore, il risultato cambia. L'esempio serve a impostare il calcolo, non a prevedere il mercato.
Come entra il maggior prezzo nell'iperammortamento
L'iperammortamento 2026 maggiora il costo fiscalmente riconosciuto dell'investimento agevolabile. Se il rincaro è incorporato nel prezzo effettivo di acquisto del bene, concorre normalmente al costo del cespite; se l'impresa importa direttamente componenti o beni, il trattamento degli oneri accessori va verificato secondo le regole fiscali e contabili applicabili.
Questo non significa che l'incentivo rimborsi il rincaro. Per un soggetto IRES, sulla quota di investimento che ricade nella maggiorazione del 180%, ogni 1.000 euro in più di costo producono 1.800 euro di deduzione aggiuntiva e un risparmio IRES nominale di 432 euro. Il risparmio arriva lungo il piano di ammortamento e richiede capienza fiscale.
Va inoltre coordinato il dato economico con la procedura GSE. La comunicazione di conferma non può riportare beni diversi o un ammontare superiore rispetto alla preventiva. Prima di trasmettere la comunicazione conviene quindi acquisire un'offerta aggiornata e verificare che il valore dichiarato sia coerente con contratto, acconto e fatture attese. La procedura di accesso all'iperammortamento resta distinta dall'analisi del prezzo.
Documenti da chiedere al fornitore
Per evitare che una stima generica diventi un dato fiscale, è utile conservare:
- preventivo precedente e preventivo aggiornato;
- clausola di revisione prezzi, se prevista;
- nota del fornitore che separi, quando possibile, l'aumento legato ai materiali;
- distinta base o altra evidenza della composizione del bene, se disponibile;
- ordine, fatture, documenti di trasporto e pagamenti.
Il nuovo dazio può incidere su alcuni investimenti, soprattutto quelli ad alta intensità di acciaio, ma non autorizza percentuali standard sul prezzo della macchina. Il modo corretto di valutarlo è partire dal codice doganale e dalla filiera del materiale, misurare l'aumento nel preventivo e solo dopo riportare il costo effettivo nella pratica GSE.