Lo stesso macchinario 4.0 può entrare in fabbrica con un acquisto, un leasing finanziario o un noleggio operativo. Se ricorrono tutti gli altri requisiti, nei primi due casi l'impresa utilizzatrice dispone della base fiscale sulla quale opera la maggiorazione; nel terzo no. Il canone di noleggio resta un costo deducibile secondo le regole ordinarie, ma non diventa un canone maggiorato.
La ragione è nel testo dell'art. 1, comma 427, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. L'iperammortamento 2026 aumenta il costo di acquisizione «con esclusivo riferimento» alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria. Il decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 ripete la stessa delimitazione. I canoni di locazione operativa, noleggio o pay-per-use non costituiscono una terza base agevolabile.
Acquisto, leasing e noleggio: chi può applicare la maggiorazione
Il punto decisivo non è chi aziona materialmente il macchinario, ma chi effettua l'investimento e dispone di una delle due poste fiscali indicate dalla legge.
| Formula contrattuale | Soggetto che può beneficiare | Base della maggiorazione |
|---|---|---|
| Acquisto in proprietà | Impresa acquirente | Quote fiscali di ammortamento |
| Leasing finanziario | Impresa utilizzatrice | Quota capitale dei canoni di locazione finanziaria |
| Noleggio o locazione operativa | Utilizzatore: no | Nessuna maggiorazione sui canoni di noleggio |
| Bene acquistato e dato a noleggio | Noleggiante-proprietario: solo se ne ricorrono i presupposti | Quote fiscali di ammortamento del noleggiante |
La conseguenza è visibile con un esempio semplice. Per un macchinario da un milione di euro, interamente collocato nel primo scaglione, la maggiorazione del 180 per cento genera 1,8 milioni di euro di deduzioni aggiuntive, distribuite secondo il piano fiscale di ammortamento. Il costo fiscalmente rilevante complessivo diventa così pari al 280 per cento del costo storico. L'effetto riguarda le imposte sui redditi, quindi IRES o IRPEF d'impresa, non l'IRAP.
Se lo stesso bene è utilizzato mediante noleggio operativo, l'impresa cliente continua a dedurre il canone ordinario, ma non può aggiungervi la maggiorazione del 180 per cento. Non è il carattere 4.0 del macchinario a cambiare: manca, in capo all'utilizzatore, la posta fiscale alla quale il comma 427 collega il beneficio.
Il noleggiante può beneficiarne, ma non automaticamente
Dire che l'utilizzatore è escluso non significa che l'agevolazione passi sempre al proprietario. La prassi formatasi sui precedenti regimi a maggiorazione pone condizioni precise.
La Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 escludeva i beni utilizzati in base a locazione operativa o noleggio dal beneficio in capo all'utilizzatore e ammetteva la maggiorazione per il locatore o noleggiante soltanto quando il noleggio costituiva l'oggetto principale dell'attività. Il Principio di diritto n. 2/2020 ha precisato il criterio: il noleggio deve essere attività principale o tipica, cioè un'attività abitualmente svolta sul piano tecnico e organizzativo, e il soggetto deve sopportare realmente i rischi dell'investimento e goderne i benefici economici.
La Risposta n. 41/2023 ha applicato questo test negando il beneficio sia ai clienti che usavano i beni in locazione operativa sia, nel caso concreto, al locatore che aveva trasferito contrattualmente i rischi sul cliente. La proprietà formale non era sufficiente a trasformarlo nel vero investitore agevolato.
Questi documenti riguardano l'iperammortamento storico o il successivo credito d'imposta, non costituiscono una circolare applicativa dedicata ai commi 427-436 della legge di bilancio 2026. Sono tuttavia il riferimento interpretativo più vicino per un regime che è tornato a operare attraverso quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria. Ne deriva un controllo sostanziale:
- il noleggio deve appartenere all'attività ordinaria del proprietario;
- il proprietario deve sostenere il costo e il rischio dell'investimento, non limitarsi a finanziare l'operazione;
- il bene deve essere strumentale a quell'attività e rispettare i requisiti 4.0 applicabili;
- il contratto non deve trasferire sul cliente una struttura di rischi incompatibile con il ruolo economico del noleggiante.
La FAQ MiSE del 12 luglio 2017 aggiungeva che, per un bene dato a noleggio, i requisiti di interconnessione potevano essere soddisfatti alternativamente presso il noleggiante oppure presso il cliente. Nel secondo caso, per il vecchio regime, il diritto era proporzionato alla durata del noleggio. Per gli investimenti 2026 il chiarimento resta utile per individuare il soggetto tenuto a dimostrare l'inserimento del bene nel proprio processo, ma la regola quantitativa del 2017 non va presentata come se fosse stata riscritta nel nuovo decreto.
La clausola di riscatto conta, ma l'etichetta del contratto non basta
La Risoluzione n. 175/E del 12 agosto 2003 individua nell'opzione finale di acquisto un elemento qualificante della locazione finanziaria ai fini fiscali. In assenza di riscatto, il rapporto resta normalmente una locazione operativa: il cliente acquista il godimento temporaneo del bene, non il bene attraverso un finanziamento.
Per l'iperammortamento la distinzione produce un effetto diretto. Nel leasing finanziario la maggiorazione compete all'utilizzatore e, secondo l'interpretazione consolidata della Circolare n. 4/E, si applica alla quota capitale dei canoni, non agli interessi né ai servizi accessori. Nel noleggio operativo il canone è invece fuori dal perimetro del comma 427.
La clausola di riscatto non è però una parola magica. Il Principio di diritto n. 2/2020 impone di guardare anche alla funzione economica, alla distribuzione dei rischi e al soggetto che realizza davvero l'investimento. Un contratto chiamato «locazione operativa» può avere una causa essenzialmente finanziaria; allo stesso modo, la sola etichetta «leasing» non consente di maggiorare un canone che, per natura e struttura, non è di locazione finanziaria.
Per chi negozia una formula pay-per-use, un noleggio con servizi o un contratto ibrido, la verifica deve quindi precedere la firma. Vanno separati il corrispettivo per il godimento del bene, gli eventuali servizi e la componente finanziaria, e va chiarito se esista un'opzione di acquisto effettiva e coerente con l'assetto dei rischi.
OIC e IFRS 16 non cambiano il beneficiario
Neppure la rappresentazione in bilancio crea un diritto che la norma tributaria non prevede. Nei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali, l'utilizzatore contabilizza normalmente i canoni con il metodo patrimoniale; questa scrittura non rende uguali, sul piano fiscale, leasing finanziario e noleggio operativo.
Per i soggetti che applicano l'IFRS 16, il locatario rileva in via generale un diritto d'uso e una passività anche per contratti che, nella precedente rappresentazione contabile, sarebbero stati trattati come operativi, salvo le eccezioni previste dal principio. Il decreto MEF del 5 agosto 2019 coordina questa rappresentazione con IRES e IRAP distinguendo, tra l'altro, i contratti che trasferiscono la proprietà o incorporano un'opzione di acquisto ragionevolmente certa dagli altri contratti.
L'iscrizione del right-of-use non introduce però una terza base nell'art. 1, comma 427, della legge n. 199/2025. Se il rapporto non è una locazione finanziaria rilevante ai fini della maggiorazione, la capitalizzazione contabile del diritto d'uso non trasforma i canoni in canoni agevolabili. La classificazione contabile è un elemento dell'analisi, non una scorciatoia.
Flotte mobili e utilizzo temporaneo all'estero
Per il noleggiante che beneficia della maggiorazione, la destinazione del bene è un punto da presidiare. Il comma 432 dispone che, durante il periodo di fruizione, la vendita a titolo oneroso o la destinazione del bene a una struttura produttiva estera interrompe le quote residue, salvo sostituzione nello stesso periodo d'imposta con un bene materiale nuovo di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il nuovo bene costa meno, la prosecuzione è limitata al suo costo.
Non ogni spostamento fisico equivale però automaticamente a una destinazione stabile all'estero. La Risposta n. 47/2023, resa sul precedente credito d'imposta, ha escluso la delocalizzazione in un caso di noleggio temporaneo presso un cantiere estero perché il bene rimaneva legato organizzativamente, economicamente e gestionalmente alla struttura italiana, l'uso estero non era prevalente, il canone rispettava condizioni di libera concorrenza e costo e rischio restavano integralmente in capo all'impresa italiana.
Quel precedente riguarda una disciplina diversa e una fattispecie specifica; non autorizza una presunzione generale per l'iperammortamento 2026. Indica però quali fatti diventano decisivi. Per una flotta destinata a ruotare tra clienti, il contratto dovrebbe rendere tracciabili collocazione, durata degli impieghi, divieto o preventiva autorizzazione degli spostamenti oltre confine e responsabilità informative del cliente. Sono cautele contrattuali, non un trasferimento del beneficio all'utilizzatore.
La scelta economica va fatta sul contratto, non sul solo macchinario
Per l'impresa utilizzatrice il confronto corretto non è tra «bene 4.0 agevolato» e «bene 4.0 non agevolato», ma tra tre strutture finanziarie con effetti fiscali diversi. Nell'acquisto e nel leasing finanziario la maggiorazione entra direttamente nel calcolo dell'impresa. Nel noleggio operativo resta fuori dalla sua dichiarazione.
Il noleggiante può incorporare il proprio eventuale vantaggio fiscale in un canone più basso, ma nessuna norma lo obbliga a farlo. Quel trasferimento è economico e negoziale, non tributario. Va quindi misurato nel prezzo e nelle clausole, senza attribuire al cliente una deduzione che non gli spetta.
La distinzione da ricordare è semplice: i requisiti 4.0 qualificano il bene; il titolo di acquisizione stabilisce chi possiede la base fiscale su cui la maggiorazione può operare. Un macchinario può essere perfettamente conforme all'Allegato IV e, nello stesso tempo, non produrre un solo euro di iperammortamento per l'impresa che lo usa a noleggio.