Un investimento realizzato nel 2026 può contribuire al requisito dell'IRES premiale riferita al periodo d'imposta 2025 e, separatamente, beneficiare dell'iperammortamento 2026. Non basta però che sia genericamente un "bene 4.0": le due discipline utilizzano elenchi, condizioni e momenti di verifica distinti.
Il cumulo è espressamente ammesso dall'articolo 12 del decreto MEF 8 agosto 2025, nel rispetto delle regole delle altre agevolazioni. La stessa disposizione precisa che la minore IRES spetta entro il costo dell'investimento rimasto a carico dell'impresa. Il punto delicato non è quindi un divieto generale, ma la doppia qualificazione del medesimo investimento.
Le due misure fanno lavori diversi
L'IRES premiale riduce di quattro punti l'aliquota IRES applicabile al reddito del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Per un soggetto solare significa, in presenza di tutte le condizioni, passare dal 24% al 20% sul reddito 2025.
L'iperammortamento, invece, aumenta il costo fiscalmente deducibile di determinati beni nuovi. Non riduce l'aliquota e non genera un credito d'imposta: produce maggiori quote deducibili a partire dal periodo in cui sono soddisfatte le condizioni previste dalla disciplina e dalla procedura GSE.
Lo stesso bene può quindi avere due funzioni:
- concorrere alla soglia minima degli investimenti rilevanti richiesta dall'IRES premiale;
- generare la maggiorazione del costo prevista dall'iperammortamento.
Questa sovrapposizione è possibile, ma non automatica.
Primo controllo: il bene deve rientrare in entrambi i perimetri
Per l'IRES premiale, l'articolo 5 del decreto 8 agosto 2025 considera rilevanti i beni compresi negli Allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, a determinate condizioni, i beni dei progetti Transizione 5.0 richiamati dal decreto.
L'iperammortamento 2026 utilizza invece gli Allegati IV e V alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, oltre agli investimenti ammessi per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili.
Gli elenchi presentano molte aree di continuità, ma non sono giuridicamente intercambiabili. Prima di calcolare il doppio effetto occorre costruire una matrice di corrispondenza:
| Verifica | IRES premiale | Iperammortamento 2026 |
|---|---|---|
| Elenco del bene | Allegato A/B 2016 o perimetro 5.0 richiamato | Allegato IV/V 2025 o FER ammesse |
| Interconnessione | Richiesta nei termini del DM 8 agosto 2025 | Richiesta dalla legge e attestata in perizia |
| Finestra | Dal 1° gennaio 2025 al termine dichiarativo | Investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 |
| Procedura | Condizioni IRES premiale | Preventiva, conferma e completamento GSE |
Un bene presente solo in uno dei due perimetri alimenta una sola misura.
Secondo controllo: la finestra temporale
Il decreto IRES premiale ammette gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 fino alla scadenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo agevolato. La realizzazione segue l'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.
Per un soggetto solare, un investimento realizzato nel 2026 ai sensi dell'articolo 109 del TUIR entro il termine dichiarativo può quindi concorrere alla soglia dell'IRES premiale del 2025. Lo stesso investimento, se effettuato dal 1° gennaio 2026 e conforme agli Allegati IV o V, può entrare anche nell'iperammortamento.
La realizzazione da sola, tuttavia, non perfeziona l'iperammortamento. Oltre alla comunicazione preventiva e alla conferma, servono interconnessione, perizia asseverata o attestazione tecnica, certificazione contabile e comunicazione di completamento al GSE. La maggiorazione rileva dal periodo d'imposta in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e il GSE comunichi l'esito positivo.
Un esempio corretto
Una società solare acquista nel luglio 2026 un macchinario da 300.000 euro. Il bene:
- è compreso nell'Allegato A del 2016 e nell'Allegato IV del 2025;
- è realizzato ai sensi dell'articolo 109 del TUIR entro il termine utile per l'IRES premiale;
- è interconnesso e mantiene l'interconnessione per il periodo richiesto dal decreto IRES;
- completa correttamente la procedura GSE nel 2026.
Il costo può concorrere alla soglia degli investimenti rilevanti dell'IRES premiale e può essere maggiorato ai fini dell'iperammortamento. Restano comunque da soddisfare le altre condizioni dell'IRES premiale: accantonamento dell'utile, soglia minima di investimento, requisiti occupazionali e assenza delle cause di esclusione o decadenza.
Per un soggetto solare, i due effetti non si applicano normalmente alla stessa base imponibile nello stesso esercizio: l'aliquota ridotta riguarda il 2025, mentre le maggiori deduzioni del nuovo bene iniziano dal 2026. Nei soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, il coordinamento temporale deve essere ricostruito sul calendario specifico.
Il controllo sul cumulo va fatto per singola voce di costo
L'articolo 12 del decreto IRES premiale consente il cumulo con altre agevolazioni, nel rispetto delle regole della misura che si affianca, e limita la minore IRES al costo dell'investimento rimasto a carico dell'impresa. L'articolo 1, comma 431, della Legge n. 199/2025 disciplina a sua volta il cumulo dell'iperammortamento e impone la nettizzazione rispetto a sovvenzioni o contributi riferiti ai medesimi costi.
L'IRES premiale non è un contributo calcolato come percentuale del singolo cespite; riduce l'aliquota sul reddito quando l'impresa supera tutte le condizioni. Per questo il coordinamento non si risolve sottraendo automaticamente quattro punti dal beneficio dell'iperammortamento. Va documentato nel fascicolo fiscale, verificando anche eventuali ulteriori contributi sul bene.
Prima di indicare lo stesso investimento in entrambi i calcoli, servono dunque quattro risposte positive: doppia inclusione negli elenchi, corretta data di realizzazione, requisiti specifici di entrambe le misure e assenza di sovracompensazione. Solo allora "lo stesso bene vale due volte" diventa una conclusione difendibile, non uno slogan.