Dichiarazione dei redditi

Iperammortamento in dichiarazione: dove indicare la maggiorazione

Nei modelli Redditi 2026 l’iperammortamento è una deduzione extracontabile: RF55 codice 51 o RG22 codice 32, non Quadro RU. Per gli esercizi solari il primo modello utile sarà Redditi 2027, con codici da verificare nelle relative istruzioni.

Alla data del 27 luglio 2026 la risposta sulla collocazione dichiarativa dell’iperammortamento è già scritta nelle istruzioni dei modelli Redditi: la maggiorazione non va nel Quadro RU. Nei quadri dedicati al reddito d’impresa si espone invece come componente fiscale negativo, al rigo RF55 con il codice 51 oppure al rigo RG22 con il codice 32.

Questa indicazione richiede però una precisazione temporale. Redditi 2026 dichiara il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. I codici appena introdotti possono quindi interessare i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, il cui periodo 2025-2026 comprende investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Per le imprese con esercizio solare, la prima quota riferita al 2026 confluirà normalmente nel modello Redditi 2027: i relativi righi e codici dovranno essere controllati sulle istruzioni di quel modello, non presunti oggi per continuità.

C’è anche un secondo limite storico. Il 21 luglio 2026 il MIMIT ha aperto la comunicazione di conferma dell’investimento, ma al 27 luglio non aveva ancora aperto il canale per la comunicazione di completamento. Il decreto attuativo collega la decorrenza fiscale proprio al periodo d’imposta in cui viene trasmesso il completamento. I codici dei modelli 2026 individuano dunque la destinazione dichiarativa della maggiorazione, ma non dimostrano da soli che il beneficio sia già concretamente fruibile.

Perché il Quadro RU non va compilato

L’art. 1, comma 427, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 riconosce ai titolari di reddito d’impresa una maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Non nasce quindi un credito d’imposta autonomo. Non c’è un importo da utilizzare in compensazione, non serve un codice tributo dedicato e la maggiorazione non transita nel modello F24. Il Quadro RU raccoglie invece i crediti d’imposta e i relativi utilizzi: è il luogo corretto per i precedenti crediti Transizione 4.0 e 5.0, non per la nuova deduzione.

Il meccanismo opera direttamente nella determinazione del reddito d’impresa. In contabilità resta la quota ordinaria di ammortamento o il canone di leasing; in dichiarazione si aggiunge la sola quota agevolata come variazione fiscale in diminuzione.

La formulazione «ai fini delle imposte sui redditi» delimita anche il tributo interessato: la maggiorazione incide sull’IRES o sull’IRPEF dovuta sul reddito d’impresa, ma non sulla base imponibile IRAP.

RF55 codice 51 oppure RG22 codice 32

La destinazione dipende dal metodo con cui l’impresa determina il reddito:

Regime dichiarativo Dove indicare la maggiorazione Cosa esporre
Contabilità ordinaria RF55, codice 51 La maggior quota di ammortamento o la maggiorazione del canone finanziario riferibile al periodo
Contabilità semplificata RG22, codice 32 La sola quota agevolata deducibile nel periodo

Il rigo RF55 raccoglie le «altre variazioni in diminuzione». Il codice 51 identifica il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti disciplinati dai commi 427-436 della Legge n. 199/2025.

La medesima logica vale nel Quadro RG: il rigo RG22 accoglie gli altri componenti negativi deducibili e il codice 32 distingue la nuova maggiorazione dalle precedenti agevolazioni sui beni strumentali. Non va utilizzato il codice residuale 99, perché le istruzioni hanno previsto una voce specifica.

Nei modelli che contengono il Quadro RF, la collocazione resta RF55 codice 51; nei modelli destinati alle imprese in contabilità semplificata, la collocazione è RG22 codice 32. L’importo da riportare non è il costo del bene e neppure l’intera maggiorazione teorica: è soltanto l’extra-quota fiscalmente deducibile nel singolo periodo d’imposta.

Le istruzioni furono corrette il 27 maggio 2026 per recepire la Legge n. 88/2026, che aveva eliminato con efficacia dal 1° gennaio 2026 il requisito generale della produzione del bene nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Per ricostruire correttamente la disciplina al 27 luglio occorre quindi usare quella versione aggiornata, non le istruzioni originarie che riportavano ancora il vincolo geografico.

Quando la quota può entrare in dichiarazione

Il decreto attuativo del 7 maggio 2026 stabilisce che la maggiorazione rileva dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo. La fruizione resta inoltre subordinata all’esito positivo delle verifiche del GSE.

Per i beni degli Allegati IV e V, la comunicazione di completamento segue anche l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Non è quindi sufficiente che il macchinario sia stato acquistato, consegnato o pagato.

La sequenza da controllare prima della compilazione è questa:

  1. individuare il periodo d’imposta nel quale sono soddisfatti i requisiti di entrata in funzione e, quando richiesta, di interconnessione;
  2. verificare in quale periodo è stata trasmessa la comunicazione di completamento;
  3. acquisire l’esito positivo del GSE;
  4. determinare la quota ordinaria fiscalmente deducibile e calcolare separatamente la relativa maggiorazione;
  5. esporre soltanto quest’ultima in RF55 o RG22.

Al 27 luglio 2026 la piattaforma consentiva la comunicazione preventiva e, dal 21 luglio, quella di conferma dell’acconto del 20 per cento. Il provvedimento di apertura della comunicazione di completamento non risultava ancora pubblicato. Perciò, a quella data, nessuna impresa poteva considerare la sola presenza dei codici dichiarativi come prova del perfezionamento del diritto alla deduzione.

Redditi 2026 e Redditi 2027 non sono intercambiabili

Il nome del modello indica l’anno di presentazione, non l’anno in cui è stato effettuato l’investimento. Redditi 2026 riguarda il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Un soggetto con esercizio 1° luglio 2025-30 giugno 2026 può avere al proprio interno investimenti agevolabili effettuati nel 2026; un’impresa con esercizio coincidente con l’anno solare no, perché il suo Redditi 2026 riguarda il 2025.

Per quest’ultima platea la prima dichiarazione potenzialmente interessata sarà Redditi 2027, relativa al 2026. La struttura RF55/RG22 esprime la logica corretta della deduzione extracontabile, ma i codici del modello successivo dovranno essere verificati quando l’Agenzia delle Entrate ne pubblicherà le istruzioni definitive.

La distinzione evita due errori opposti: anticipare nel Redditi 2026 una quota relativa al periodo solare 2026 oppure rinviare automaticamente ogni investimento al Redditi 2027 anche quando il contribuente ha un esercizio 2025-2026.

Cosa accade se il risultato fiscale è negativo

La maggiorazione non richiede un’imposta lorda «capiente» come una detrazione e non genera un credito da spendere in F24. La quota spettante partecipa alla determinazione del risultato fiscale del periodo e può ridurre il reddito oppure concorrere a formare o incrementare una perdita fiscale.

Non esiste, però, un autonomo «residuo di iperammortamento incapiente» da sospendere e utilizzare liberamente negli anni successivi. È l’eventuale perdita fiscale risultante dalla dichiarazione a seguire le ordinarie regole di riporto previste per il soggetto interessato. La distinzione è sostanziale: il piano della maggiorazione continua a seguire le quote annuali, mentre il recupero futuro riguarda la perdita fiscale complessiva.

Niente Quadro RS per la sola maggiorazione

La disciplina generale dell’iperammortamento non è stata configurata come aiuto di Stato o aiuto de minimis e non prevede l’iscrizione della maggiorazione nel Registro nazionale degli aiuti. La sua sola fruizione non alimenta quindi i righi RS401 e RS402 del prospetto aiuti di Stato.

Questo non elimina gli obblighi relativi ad altre agevolazioni cumulate sullo stesso investimento. Un credito ZES, un contributo regionale o un’altra misura qualificata come aiuto conserva la propria disciplina, la propria eventuale registrazione nel RNA e la propria esposizione dichiarativa. L’assenza dell’iperammortamento dal prospetto RS non si estende automaticamente agli incentivi che concorrono a finanziare il medesimo bene.

La base della maggiorazione deve inoltre essere determinata al netto delle sovvenzioni e dei contributi ricevuti per gli stessi costi, secondo il comma 431 della Legge n. 199/2025. È quindi necessario riconciliare gli altri incentivi anche quando l’iperammortamento, considerato isolatamente, non passa dal prospetto aiuti.

Il coordinamento con il concordato preventivo biennale

La Legge n. 88/2026 ha inserito la maggiorazione tra le componenti che non rilevano nella determinazione del reddito concordato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 13/2024. Per chi aderisce al concordato preventivo biennale, la quota non viene dunque assorbita nel reddito proposto: resta una componente variabile da considerare separatamente nella determinazione del reddito imponibile.

Anche in questo caso la natura non cambia. La maggiorazione continua a essere una deduzione collegata alle quote di ammortamento o ai canoni finanziari; il CPB disciplina soltanto il modo in cui essa si coordina con il reddito concordato.

Quale documentazione deve sostenere il rigo

Il bene rimane contabilizzato al costo effettivamente sostenuto e le quote civilistiche seguono le regole ordinarie. La maggiorazione non aumenta il valore iscritto del cespite: nasce fuori dalla contabilità e viene esposta nella dichiarazione dei redditi.

Per ogni bene è quindi opportuno mantenere un prospetto che riconcili almeno:

  • costo agevolabile e contributi da scomputare;
  • percentuale di maggiorazione applicabile;
  • quota ordinaria fiscalmente deducibile;
  • maggiorazione imputata al singolo esercizio;
  • quote già dedotte e residue;
  • date di entrata in funzione, interconnessione e comunicazione di completamento;
  • esito delle verifiche del GSE.

Il piano non è soltanto un presidio interno. L’art. 3, comma 6, del decreto attuativo richiede una comunicazione periodica entro il 20 gennaio e una successiva integrazione entro il 30 giugno, recante il piano di ammortamento e le quote dell’incentivo imputate nei diversi esercizi. Il dato trasmesso al GSE e quello dichiarato in RF55 o RG22 devono quindi essere coerenti.

Il ritorno dall’agevolazione sotto forma di credito alla maggiorazione del costo cambia il punto in cui il beneficio diventa visibile. Non più un importo autonomo nel Quadro RU, ma una quota annuale dentro il calcolo del reddito d’impresa. La casella corretta è l’ultimo passaggio di una catena che parte dal periodo di maturazione e arriva alla riconciliazione con il piano fiscale: RF55 codice 51 oppure RG22 codice 32, nei modelli Redditi 2026 che possono effettivamente accogliere investimenti del 2026.

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