Legge 22 maggio 2026, n. 88 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 117 del 22-5-2026. In vigore dal 23 maggio 2026.
Questa pagina riporta le disposizioni della Legge 88/2026 rilevanti per i temi del sito: art. 7 (iperammortamento), art. 7-bis (concordato preventivo biennale) e art. 8 (esodati Transizione 5.0). La legge contiene disposizioni ulteriori (IVA, accise, riforma fiscale enti territoriali, marittimi, ecc.) non riprodotte qui. Per il testo dell'art. 7 del decreto-legge nella sua formulazione originaria del 27 marzo 2026 vedi la scheda DL 38/2026 — Art. 7.
Art. 7
La conversione interviene sull'art. 7 del decreto-legge con due modifiche: una correzione lessicale al comma 3 e un nuovo comma 3-bis che incide sulla disciplina del concordato preventivo biennale. Resta invariato il comma 1 (soppressione del vincolo Made in UE/SEE) e il comma 2 (copertura finanziaria) del DL 38/2026, art. 7.
Al comma 3, le parole «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2».
Comma 3-bis (aggiunto in sede di conversione)
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: “b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
b) al comma 2, dopo le parole: “la maggiorazione del costo del lavoro” sono inserite le seguenti: “, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.»
Effetto: la maggiorazione iperammortamento è ora un valore non rilevante nella formazione del reddito d'impresa concordato. Approfondimento operativo nell'articolo CPB e iperammortamento: la Legge 88/2026 sblocca la deduzione 4.0.
Art. 7-bis (introdotto in sede di conversione)
L'articolo introduce alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale. Per i temi trattati dal sito rileva il differimento del termine di adesione:
Termine adesione CPB 2026-2027 — differito al 31 ottobre 2026 (ovvero all'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo non coincidente con l'anno solare).
L'articolo prevede inoltre nuove soglie massime per la proposta di reddito concordato (+30% per ISA ≥ 6 e < 8; +35% per ISA ≥ 1 e < 6) e l'anticipo della disponibilità dei programmi informatici ISA al 15 maggio 2026: disposizioni di interesse CPB generale, non riprodotte qui.
Art. 8
L'art. 8 disciplina il trattamento delle imprese «esodate» dal credito Transizione 5.0 (comunicazioni presentate ex art. 38, c. 10 del DL 19/2024 a fronte dell'esaurimento delle risorse). La conversione consolida quanto già introdotto dal DL 42/2026 (ora abrogato dall'art. 1, comma 2, della stessa L. 88/2026) e aggiunge due nuovi commi (3-bis e 4-bis). Vedi anche il testo coordinato dell'art. 8.
Alle imprese esodate spetta nell'anno 2026 un credito d'imposta pari all'89,77% dell'ammontare originariamente richiesto, nel limite di 1.302,3 milioni di euro, riferito a investimenti negli Allegati A e B alla L. 232/2016 e a spese di formazione del personale.
Compensazione in F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2026. Nessun riporto del residuo. Il credito non è cedibile né trasferibile, anche nell'ambito del consolidato fiscale (art. 38, c. 13, DL 19/2024).
Comma 3-bis (aggiunto in sede di conversione)
Alle stesse imprese è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni € (2026), 80 milioni € (2027) e 60 milioni € (2028), in proporzione alle spese sostenute per:
Il contributo non eccede l'importo del credito d'imposta richiesto per le medesime spese, è erogato dal MIMIT sulla base delle informazioni del GSE secondo modalità da definire con apposito decreto, nel rispetto della disciplina UE degli aiuti di Stato. Si attende il DM attuativo MIMIT. Il contributo non concorre al reddito ai fini IRPEF/IRES/IRAP.
Plafond complessivo del credito d'imposta innalzato da 537 a 1.302,3 milioni di euro per il 2026.
Comma 4-bis (aggiunto in sede di conversione)
Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni € (2026), 80 milioni € (2027) e 60 milioni € (2028), si provvede ai sensi dell'art. 18 della stessa legge.