Fiscalità d'impresa

Iperammortamento 2026 e contabilità semplificata: chi ha diritto

La contabilità semplificata non esclude l'iperammortamento 2026: conta essere titolari di reddito d'impresa e poter dedurre fiscalmente le quote di ammortamento.

La contabilità semplificata, da sola, non impedisce l'accesso all'iperammortamento 2026. Una ditta individuale o una società di persone che determina il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 66 del TUIR può beneficiare della maggiorazione, se rispetta tutti i requisiti soggettivi, oggettivi e procedurali della misura. Il regime contabile non è però sufficiente: il punto decisivo è la titolarità di reddito d'impresa e la possibilità di dedurre fiscalmente quote di ammortamento.

Questa distinzione evita due errori opposti: escludere le imprese minori perché non tengono la contabilità ordinaria e includere automaticamente chiunque utilizzi scritture contabili semplificate, anche quando produce reddito di lavoro autonomo o determina il reddito con un coefficiente forfettario.

La legge guarda al reddito d'impresa, non al regime contabile

L'art. 1, comma 427, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 riconosce la maggiorazione ai «soggetti titolari di reddito d'impresa» che effettuano gli investimenti agevolabili. La disposizione non limita il beneficio alle imprese in contabilità ordinaria e non introduce una soglia minima di ricavi o di dimensione.

Il decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 disciplina l'accesso, la fruizione e i controlli riferendosi all'«impresa», senza creare un percorso diverso per la contabilità semplificata. Non è il silenzio del decreto, da solo, a fondare il diritto: è la combinazione tra l'ampia formula della legge e le regole dell'art. 66 del TUIR sugli ammortamenti delle imprese minori.

In pratica:

Situazione Effetto sull'iperammortamento
Ditta individuale, SNC o SAS in contabilità semplificata, titolare di reddito d'impresa Può accedere, se ricorrono tutti gli altri requisiti
Impresa in contabilità ordinaria Può accedere alle stesse condizioni soggettive
Professionista o studio associato che produce reddito di lavoro autonomo Non rientra nella platea definita dal comma 427
Imprenditore in regime forfettario La maggiorazione non riduce il reddito determinato mediante coefficiente

La forma «semplificata» descrive dunque il modo in cui l'impresa determina e documenta il reddito; non trasforma il reddito d'impresa in una categoria diversa.

Perché gli ammortamenti restano deducibili nel regime di cassa

Il reddito delle imprese minori segue in larga parte il criterio di cassa, ma non per gli ammortamenti. Il comma 2 dell'art. 66 del TUIR ammette in deduzione le quote secondo gli articoli 102 e 103. Il costo di un macchinario, quindi, non viene dedotto integralmente quando è pagato: continua a essere ripartito nelle quote fiscali previste per il bene.

L'iperammortamento si innesta su questa struttura. Per gli investimenti compresi nel primo scaglione, la maggiorazione è del 180%: un costo agevolabile di 100.000 euro genera una base aggiuntiva di 180.000 euro, da dedurre attraverso maggiori quote fiscali. Non si tratta di un'aliquota unica applicata all'imposta né di un credito utilizzabile in F24. Oltre 2,5 milioni di euro, le maggiorazioni del 100% e del 50% si applicano progressivamente alle quote di investimento comprese nei rispettivi scaglioni, fino a 20 milioni.

Anche il momento di avvio del beneficio è fiscale e procedurale. L'art. 4 del decreto del 7 maggio 2026 fa decorrere la maggiorazione dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo; la fruizione resta subordinata all'esito positivo del GSE. La semplice fattura di acquisto, quindi, non basta a rendere deducibile la quota maggiorata.

Semplificata e forfettario non sono la stessa cosa

Il regime forfettario non va confuso con la contabilità semplificata. Nell'art. 66 il reddito d'impresa conserva costi analitici e ammortamenti. Nel forfettario, invece, il reddito imponibile deriva dall'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi: il costo del bene strumentale non entra analiticamente nel calcolo e la maggiorazione non trova una quota da aumentare.

La Circolare 4/E del 30 marzo 2017, riferita al precedente super e iperammortamento, aveva già distinto i due casi: ammetteva le imprese minori nel regime di cassa perché per gli ammortamenti restava il criterio di competenza ed escludeva il forfettario, nel quale i costi non rilevavano analiticamente. La circolare riguarda la disciplina del 2017 e non sostituisce le regole del 2026; è però coerente con il meccanismo ancora oggi previsto dall'art. 66.

Per la stessa ragione, chiamare «semplificata» la tenuta contabile di un professionista non basta. Se il reddito è di lavoro autonomo, manca il requisito soggettivo fissato dal comma 427. Conta la natura fiscale del reddito, non l'etichetta usata per descrivere gli adempimenti contabili.

Dichiarazione dei redditi: i codici c'erano già, ma non per anticipare il 2026 dei soggetti solari

Alla data del 23 settembre 2026, le istruzioni dei modelli Redditi 2026 prevedevano già codici specifici per il nuovo iperammortamento. Nelle istruzioni Redditi SC 2026, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria è indicata tra le variazioni in diminuzione del rigo RF55 con il codice 51. Nelle istruzioni Redditi SP 2026, lo stesso codice 51 è previsto nel quadro RF per la contabilità ordinaria, mentre per il reddito d'impresa in contabilità semplificata la maggiorazione è collocata nel rigo RG22 con il codice 32.

L'aggiornamento del 27 maggio 2026 ha coordinato la descrizione del codice con la soppressione del vincolo di provenienza UE o SEE dei beni: non ha eliminato il codice dedicato alla maggiorazione.

La presenza di quei codici non significa, però, che un'impresa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare possa inserire un investimento del 2026 nella dichiarazione relativa al 2025. Il modello Redditi 2026 riguarda, per un soggetto solare, il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025. I codici servono già nel 2026 perché lo stesso modello può essere applicabile a un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, in corso al 31 dicembre 2025 e chiuso nel 2026. Per esempio, una società con esercizio 1° luglio 2025-30 giugno 2026 può avere, nella parte del periodo che cade nel 2026, una quota di maggiorazione divenuta fruibile secondo l'art. 4 del decreto attuativo.

Periodo dichiarato Modello e trattamento della maggiorazione
1° gennaio-31 dicembre 2025 Redditi 2026; nessuna quota riferita a investimenti effettuati dal 2026
Periodo non solare in corso al 31 dicembre 2025 e chiuso nel 2026 Modello Redditi 2026 applicabile; RF55 codice 51 oppure, se previsto il quadro RG, RG22 codice 32
1° gennaio-31 dicembre 2026 Redditi 2027; rigo e codice da verificare sulle relative istruzioni

Per una ditta individuale o per una società di persone il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, le quote riferite al 2026 confluiranno quindi nel modello Redditi 2027. Entro il cutoff del 23 settembre 2026, ore 23:59 Europe/Berlin, le istruzioni di quel modello non erano ancora pubblicate: non si può dare per scontato che replichino numeri e collocazione dei modelli 2026.

La separazione sostanziale è invece già chiara. L'ammortamento ordinario segue l'art. 66 e le regole del TUIR; la maggiorazione costituisce una deduzione fiscale aggiuntiva. Nel fascicolo di calcolo conviene quindi mantenere distinti costo originario, quota ordinaria, base maggiorata e quota aggiuntiva, associando rigo e codice al modello effettivamente applicabile al periodo d'imposta.

Registro dei beni: le alternative previste per le imprese minori

L'art. 66, comma 2, collega la deduzione delle quote alla tenuta dei dati dei beni ammortizzabili, ma richiama espressamente due modalità semplificate.

L'art. 2 del D.P.R. 695/1996 consente alle imprese minori di annotare nel registro IVA degli acquisti le informazioni che altrimenti andrebbero nel registro dei beni ammortizzabili. L'art. 13 del D.P.R. 435/2001 permette anche di non tenere un registro dedicato, a condizione che, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti in forma ordinata e sistematica gli stessi dati previsti per quel registro.

L'esonero dal libro separato non è dunque un esonero dalla tracciabilità. Per ogni bene devono restare ricostruibili almeno costo originario, anno di acquisizione, coefficiente, quote dedotte, fondo maturato ed eventuale eliminazione dal processo produttivo.

La procedura GSE non sostituisce questi dati fiscali. Il decreto attuativo richiede di conservare fatture, documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni; il registro, l'annotazione nel registro IVA o il prospetto sistematico servono invece a ricostruire nel tempo l'ammortamento. Sono piani documentali distinti che devono riconciliarsi sul medesimo investimento.

Il controllo da fare prima di calcolare il beneficio

Per un'impresa in contabilità semplificata, la verifica corretta segue questo ordine:

  1. accertare che il soggetto produca reddito d'impresa e non reddito di lavoro autonomo o un reddito determinato forfettariamente;
  2. verificare che il bene e l'investimento rientrino nel perimetro della L. 199/2025;
  3. determinare il costo fiscale e la quota ordinaria secondo il TUIR;
  4. applicare alla corretta fascia di investimento la maggiorazione del 180%, del 100% o del 50%;
  5. mantenere i dati del cespite con una delle modalità consentite alle imprese minori;
  6. completare la procedura GSE, individuare il modello in base al periodo d'imposta e usare RF55 codice 51 o RG22 codice 32 solo quando le istruzioni del modello applicabile li prevedono.

Il confine da ricordare non passa tra contabilità ordinaria e semplificata. Passa tra reddito d'impresa determinato con costi e ammortamenti analitici e reddito calcolato senza attribuire rilevanza fiscale al costo del bene. Per una piccola impresa, è questa differenza — non il nome del registro contabile — a decidere se la maggiorazione può trasformarsi in una deduzione effettiva.

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