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DL 38/2026 — Art. 8

Misure fiscali in favore delle imprese — Testo coordinato con le modifiche del DL 3 aprile 2026, n. 42

Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27-3-2026 e n. 78 del 3-4-2026

Nota: le parti aggiunte o modificate dal DL 42/2026 sono evidenziate in verde. Fa fede esclusivamente il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Art. 8 DL 38/2026 — estratto GU (PDF)|Art. 1 DL 42/2026 — estratto GU (PDF)

Sommario

  1. 1. Comma 1 — Credito d’imposta all’89,77% per beni strumentali e formazione
  2. 2. Comma 2 — Comunicazione GSE entro il 30 aprile 2026
  3. 3. Comma 3 — Compensazione F24 entro il 31 dicembre 2026
  4. 4. Comma 3-bis — Contributo MIMIT al 100% per FER e certificazioni
  5. 5. Comma 4 — Copertura finanziaria (1.302,3 mln)
  6. 6. Comma 4-bis — Copertura finanziaria FER

Art. 8.

Misure fiscali in favore delle imprese

Comma 1 (sostituito dal DL 42/2026)

Credito d'imposta all'89,77% per beni strumentali e formazione

Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.

Comma 2

Comunicazione GSE entro il 30 aprile 2026

Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Comma 3 (modificato dal DL 42/2026)

Compensazione F24 entro il 31 dicembre 2026

Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati di cui al comma 2. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

Comma 3-bis (aggiunto dal DL 42/2026)

Contributo MIMIT al 100% per FER e certificazioni

Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1.

Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Comma 4 (importo modificato dal DL 42/2026)

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Comma 4-bis (aggiunto dal DL 42/2026)

Copertura finanziaria FER e certificazioni

Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Documento elaborato da iperammortamenti.it a fini informativi. Fa fede esclusivamente il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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