Dopo sei anni di credito d'imposta, l'Italia torna all'iper-ammortamento. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale, riporta in vita il meccanismo della maggiorazione del costo fiscale per gli investimenti in beni strumentali 4.0 — con un'aliquota di punta che sale al 180%, allegati tecnici completamente rinnovati e una novità per l'iper-ammortamento: l'inclusione degli impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile, una tipologia già agevolata dal credito Transizione 5.0 ma ora estesa al regime della maggiorazione.
Per le imprese italiane si apre una finestra di quasi tre anni — dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 — per investire in digitalizzazione e automazione con un risparmio fiscale che, su un investimento da 2,5 milioni di euro, può valere oltre un milione di euro.
Dalla detrazione diretta alla maggiorazione: cosa cambia
Il passaggio è netto. Dal 2020 al 2025, il beneficio per i beni 4.0 era strutturato come credito d'imposta: un importo fisso da compensare in F24, con comunicazioni al GSE introdotte dal D.L. 39/2024. Ora si torna al meccanismo originario dell'iper-ammortamento, già in vigore dal 2017 al 2019: il costo del bene viene maggiorato ai soli fini fiscali, aumentando le quote di ammortamento deducibili e riducendo così la base imponibile IRES.
In termini pratici: non si riceve un credito da spendere, ma si pagano meno imposte attraverso una deduzione più alta, distribuita lungo l'intero periodo di ammortamento del bene.
Gli scaglioni: aliquota top al 180%
La struttura a tre scaglioni progressivi, introdotta per la prima volta nel 2019 (L. 145/2018), viene confermata e potenziata. L'aliquota massima passa dal 170% del 2019 all'attuale 180%:
| Scaglione di investimento | Maggiorazione | Costo fiscale totale |
|---|---|---|
| Fino a 2.500.000 € | 180% | 280% del costo |
| Da 2,5 a 10 milioni di € | 100% | 200% del costo |
| Da 10 a 20 milioni di € | 50% | 150% del costo |
Gli scaglioni si applicano in modo progressivo, esattamente come gli scaglioni IRPEF. Un investimento da 15 milioni di euro beneficia della maggiorazione al 180% sui primi 2,5 milioni, al 100% sui successivi 7,5 milioni e al 50% sui restanti 5 milioni.
Quanto si risparmia in concreto
Con l'aliquota IRES al 24%, il risparmio fiscale extra — cioè oltre l'ammortamento ordinario — è significativo:
| Scaglione | Risparmio extra (IRES 24%) |
|---|---|
| Fino a 2,5M € | 43,2% dell'investimento |
| Da 2,5M a 10M € | 24% dell'investimento |
| Da 10M a 20M € | 12% dell'investimento |
Un esempio concreto: un'impresa che acquista un centro di lavoro a controllo numerico da 500.000 euro otterrà un risparmio fiscale extra di 216.000 euro, che si somma ai 120.000 euro dell'ammortamento ordinario per un beneficio complessivo di 336.000 euro. Per calcolare il piano di ammortamento anno per anno, è disponibile il simulatore online.
Quali beni sono agevolabili
La L. 199/2025 introduce due nuovi allegati tecnici — l'Allegato IV per i beni materiali e l'Allegato V per i beni immateriali — che prendono il posto, per il nuovo iper-ammortamento, dei vecchi Allegati A e B della L. 232/2016.
Allegato IV: beni materiali 4.0
L'elenco comprende quattro macro-categorie:
- Beni strumentali computerizzati — macchine utensili CNC, robot e cobot, sistemi di manifattura additiva, AGV, magazzini automatizzati, impianti HVAC interconnessi
- Sistemi per qualità e sostenibilità — sistemi di misura, monitoraggio in-process, tracciabilità RFID, gestione energia e riduzione emissioni
- Dispositivi HMI ed ergonomia — postazioni adattive, esoscheletri, dispositivi wearable, sistemi di realtà aumentata per la sicurezza
- Infrastrutture per dati e comunicazione — server per AI ed edge computing, reti 5G private, Wi-Fi industriale
I beni del Gruppo I devono possedere le cinque caratteristiche obbligatorie (controllo CNC/PLC, interconnessione, integrazione logistica, interfaccia HMI intuitiva, conformità sicurezza) più almeno due su tre caratteristiche cyberfisiche (telemanutenzione/telediagnosi, monitoraggio continuo con sensori, digital twin). Per i beni dei Gruppi II, III e IV è richiesta l'interconnessione ai sistemi informativi aziendali — come peraltro è sempre stato fin dal vecchio Allegato A del 2017.
Allegato V: beni immateriali
L'Allegato V è stato significativamente ampliato rispetto al passato, con l'inclusione esplicita di categorie oggi centrali:
- Intelligenza artificiale avanzata (lettera dd): AI generativa, Large Language Models, Agentic AI, piattaforme MLOps, manutenzione predittiva, process mining
- Sostenibilità e transizione ecologica (lettera ee): piattaforme ESG, carbon footprint, economia circolare
- Piattaforme low-code/no-code (lettera gg)
- Cybersecurity (lettera u): monitoraggio continuo, rilevamento anomalie, risposta automatizzata
Impianti per energia rinnovabile
Per la prima volta nel meccanismo dell'iper-ammortamento sono inclusi i beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (comma 429, lettera b), una tipologia di investimento già prevista dal Transizione 5.0 (D.L. 19/2024). Sono agevolabili impianti fotovoltaici — purché con moduli prodotti in UE con efficienza certificata — e sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta. Si unificano così, in un unico strumento, digitalizzazione e transizione energetica.
Il requisito Made in UE: una novità assoluta
Il comma 427 introduce un vincolo mai visto nelle precedenti versioni dell'iper-ammortamento: i beni devono essere prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo. Sarà necessario un certificato di origine o una dichiarazione del produttore a comprova. Un requisito che potrebbe escludere macchinari di produzione extra-UE e che richiede attenzione già in fase di selezione del fornitore.
Tempistica e procedura: si attende il decreto
L'agevolazione copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La legge non specifica i criteri di effettuazione dell'investimento — sarà il decreto attuativo a chiarire se rileva la consegna, il collaudo o altro, anche se è ragionevole attendersi l'applicazione delle regole generali dell'art. 109 del TUIR.
Il comma 430 prevede che l'accesso avvenga tramite comunicazioni telematiche al GSE su piattaforma dedicata, ma non ne dettaglia le fasi. Contenuto, termini e documentazione richiesta sono demandati al decreto attuativo del MIMIT, di concerto con il MEF, atteso entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge (comma 433). Un passaggio cruciale: fino alla pubblicazione del decreto, le imprese conoscono il perimetro dell'agevolazione ma non le modalità operative per accedervi.
La perizia tecnica
La legge non fissa una soglia esplicita per l'obbligo di perizia, rinviando anche questo aspetto al decreto attuativo. È però certo che la perizia tecnica asseverata resterà il documento chiave per attestare l'inclusione del bene negli Allegati e il rispetto dei requisiti di interconnessione. L'esperienza dei precedenti cicli di iper-ammortamento e credito d'imposta 4.0 insegna che una perizia solida è la migliore tutela in caso di verifiche.
Chi può accedere
Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, senza limiti di forma giuridica o dimensione: dalle ditte individuali alle grandi spa. Sono escluse (comma 428) le imprese in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo senza continuità, quelle con sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 e quelle non in regola con sicurezza sul lavoro e contributi previdenziali.
Attenzione: l'iper-ammortamento produce beneficio solo in presenza di utili tassabili. Un'impresa in perdita non perde il diritto, ma il vantaggio fiscale viene differito attraverso il riporto delle perdite.
Cumulabilità e incompatibilità
L'iper-ammortamento 2026 è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee, purché non si coprano le stesse quote di costo e non si superi il costo sostenuto. Non è invece cumulabile con il credito d'imposta 4.0 della L. 207/2024 sugli stessi investimenti (comma 431).
Sostituzione del bene
Se durante il periodo di ammortamento il bene viene ceduto o trasferito all'estero, il beneficio non decade a condizione che nello stesso periodo d'imposta l'impresa lo sostituisca con un bene di caratteristiche analoghe o superiori (comma 432). Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, la maggiorazione prosegue fino a concorrenza del nuovo costo.
Leasing finanziario
La legge prevede espressamente che la maggiorazione si applichi anche ai canoni di locazione finanziaria. Per le imprese che preferiscono il leasing all'acquisto diretto, il beneficio è analogo: si maggiora il costo ai fini del calcolo dei canoni deducibili. Per una simulazione dettagliata che confronti acquisto e leasing, è disponibile il calcolatore online.
I prossimi passi
La legge è in vigore, ma i dettagli operativi dipendono dal decreto attuativo del MIMIT, atteso entro fine gennaio 2026. Saranno definiti modelli di comunicazione, tempistiche precise e modalità di accesso alla piattaforma GSE.
Nel frattempo, le imprese possono già iniziare a:
- Verificare se i beni previsti rientrano nell'Allegato IV o nell'Allegato V
- Simulare il risparmio fiscale con il calcolatore online
- Controllare l'origine dei macchinari (requisito Made in UE)
- Pianificare gli investimenti nel triennio 2026-2028
Per una valutazione tecnica sulla conformità dei vostri beni e sull'interconnessione richiesta, richiedete una consulenza ai nostri periti specializzati.