Un macchinario 4.0 rubato genera conteggi distinti. Il primo riguarda il costo fiscale ordinario non ancora ammortizzato; il secondo riguarda la maggiorazione 4.0 che avrebbe prodotto deduzioni negli anni successivi. Se interviene l’assicurazione, occorre inoltre confrontare l’indennizzo con il costo non ammortizzato. Sommare costo residuo e maggiorazione sovrastima la perdita deducibile; considerarli entrambi definitivamente indeducibili può invece far rinunciare alla componente ordinaria riconosciuta dal TUIR.
Al 7 novembre 2026 manca un chiarimento dell’Agenzia delle entrate dedicato al furto nel nuovo iperammortamento. Le norme consentono di definire il trattamento del costo ordinario e dell’eventuale indennizzo; gli effetti sulle quote residue della maggiorazione richiedono invece una lettura prudenziale, da documentare.
La circolare 9/E non disciplina l’iperammortamento 2026
Il paragrafo 7.2 della circolare 9/E del 23 luglio 2021 afferma che il furto del bene, comprovato dalla denuncia alle autorità competenti, non causa la rideterminazione dell’agevolazione, perché la fuoriuscita non dipende da una scelta del beneficiario.
Quel documento riguarda però il credito d’imposta della legge 178/2020. Il nuovo iperammortamento 2026 non è un credito già maturato da utilizzare in F24: è una maggiorazione del costo che produce deduzioni extracontabili attraverso le quote di ammortamento o i canoni di leasing.
La circolare resta un precedente utile per qualificare il furto come evento involontario e individua nella denuncia una prova essenziale. Non consente però di trasferire automaticamente al nuovo regime né il mantenimento delle quote future né l’assenza di recupero delle quote già dedotte.
Furto, costo non ammortizzato e indennizzo
Per il furto del cespite la norma specifica è l’articolo 101, comma 5, TUIR: la perdita di beni è commisurata al costo non ammortizzato ed è deducibile se risulta da elementi certi e precisi. L’articolo 102, comma 4, disciplina più in generale l’eliminazione dal complesso produttivo dei beni non completamente ammortizzati, ma non esaurisce il trattamento della perdita per furto.
In assenza di indennizzo, il calcolo ordinario parte da:
costo storico fiscalmente riconosciuto − ammortamenti ordinari già dedotti = perdita commisurata al costo non ammortizzato.
Denuncia, identificazione univoca del macchinario, eliminazione dal libro cespiti e rilevazione contabile devono permettere di provare l’evento e determinare l’importo. La deduzione non discende dal solo aggiornamento della scheda cespite: servono gli elementi certi e precisi richiesti dall’articolo 101 TUIR.
Se l’impresa consegue un indennizzo, la disciplina cambia. L’articolo 86, commi 1, lettera b), e 2, TUIR considera il risarcimento, anche assicurativo, per la perdita del bene e confronta l’indennizzo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, con il costo non ammortizzato. Se l’indennizzo netto è maggiore, la differenza è una plusvalenza; se è minore, la differenza negativa è una minusvalenza deducibile secondo l’articolo 101, comma 1. Polizza, denuncia di sinistro, determinazione della compagnia e quietanza devono quindi restare riconciliate con il libro cespiti: l’indennizzo non va sottratto informalmente nel foglio di calcolo.
Esempio: macchina costata 300.000 euro e ammortamenti ordinari già dedotti per 90.000 euro. Il costo non ammortizzato è 210.000 euro. Senza indennizzo, questo è l’importo della perdita da verificare ai sensi dell’articolo 101, comma 5. Con un indennizzo netto di 240.000 euro emerge una plusvalenza di 30.000 euro; con un indennizzo netto di 180.000 euro emerge una minusvalenza di 30.000 euro.
La maggiorazione 4.0 resta un piano separato
La legge di Bilancio 2026 riconosce la maggiorazione esclusivamente per determinare maggiori quote di ammortamento o canoni. Non aumenta il valore fiscale ordinario del macchinario e non entra quindi nel costo non ammortizzato utilizzato dagli articoli 86 e 101 TUIR.
Riprendendo l’esempio, si ipotizzi una maggiorazione del 180 per cento pari a 540.000 euro, della quale 162.000 euro già dedotti. Al furto:
- il costo ordinario non ammortizzato resta 210.000 euro;
- i 378.000 euro di maggiorazione non ancora dedotti non diventano una perdita immediata;
- per le quote già dedotte e per quelle future occorre distinguere la regola espressa dalla soluzione interpretativa.
La circolare 4/E/2017 aveva chiarito, per l’iperammortamento originario, che la maggiorazione era irrilevante nel calcolo di plusvalenze e minusvalenze e che, in caso di cessione prima della completa fruizione, le quote future non erano più deducibili. Il regime 2026 non contiene però una disposizione sul furto e manca una prassi che estenda espressamente quel chiarimento.
La condotta prudenziale è quindi interrompere le quote future dal momento in cui il bene non può più generare ammortamenti agevolati, senza trasformarle in costo residuo. Quanto alle quote già correttamente dedotte, l’assenza del furto tra le cause nominate di decadenza e il precedente della circolare 9/E sostengono il mancato recupero; si tratta tuttavia di una conclusione interpretativa, non di un chiarimento specifico sul regime 2026.
La sostituzione agevolata non comprende espressamente il furto
Il comma 432 della legge 199/2025 disciplina il realizzo a titolo oneroso e la destinazione del bene a una struttura produttiva estera. In tali casi le quote residue possono continuare se, nello stesso periodo d’imposta, il bene è sostituito con un bene materiale nuovo di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il nuovo bene costa meno, la continuità è limitata al suo costo.
Anche l’articolo 10 del decreto attuativo del 7 maggio 2026 richiama quelle due fattispecie e non menziona il furto. Sul piano letterale, quindi, il furto non attiva la decadenza prevista per cessione o delocalizzazione senza sostituzione, ma neppure attribuisce espressamente alla macchina nuova la continuità delle quote residue. Applicare al furto il meccanismo sostitutivo richiederebbe un chiarimento ufficiale.
La macchina nuova può essere valutata come investimento autonomo se rispetta requisiti, finestra temporale e procedura. In tal caso occorre riferire al nuovo bene le comunicazioni e i documenti richiesti, senza limitarsi a rinominare il cespite nella pratica originaria. La guida alla comunicazione di completamento GSE aiuta a tenere distinti beni, costi e date effettive.
I documenti da conservare dopo il furto
Il fascicolo deve provare sia l’evento sia il calcolo fiscale. Un fascicolo operativo completo comprende:
- denuncia alle autorità competenti, con data, luogo, matricola, numero di cespite, descrizione e valore del bene;
- verbale interno dell’evento, inventario dei beni mancanti e, se disponibili, fotografie, registri di accesso, filmati e log di allarme;
- fattura, documento di trasporto, ordine, pagamenti, scheda cespite e verbale di entrata in funzione del bene rubato;
- ricevute delle comunicazioni GSE, esiti e documentazione tecnica e contabile originaria richiesta per l’agevolazione;
- prospetto firmato che separi costo storico, ammortamenti ordinari, costo non ammortizzato, maggiorazioni già dedotte e maggiorazioni future interrotte;
- polizza, denuncia alla compagnia, determinazione e documenti di liquidazione dell’indennizzo, se il bene era assicurato;
- eventuale segnalazione aperta sul portale di assistenza GSE e risposta ricevuta, soprattutto se la pratica è ancora in corso.
Gli articoli 9 e 10 del decreto attuativo impongono di conservare la documentazione necessaria a verificare dichiarazioni, dati tecnici e costi, comprese fatture, documenti di trasporto e documenti originari dell’agevolazione. La scomparsa fisica del macchinario non riduce il fascicolo. La mancata conservazione di documentazione idonea è una causa autonoma di decadenza.
La sequenza operativa
Appena accertato il furto, l’impresa deve preservare le evidenze, identificare senza ambiguità il bene e presentare denuncia. Subito dopo deve allineare contabilità generale, libro cespiti e piano fiscale, senza cancellare la storia delle quote già dedotte. Se è attesa una liquidazione assicurativa, deve predisporre il confronto con il costo non ammortizzato.
Se la pratica GSE è ancora attiva, è prudente aprire una segnalazione tracciata e rappresentare l’evento nella prima comunicazione utile, evitando di riproporre un piano non più attuale. La sostituzione va poi valutata separatamente: in mancanza di un chiarimento sul furto, non si deve dare per acquisita la continuità delle quote residue.