Per le 7.417 imprese rimaste fuori dalla finestra GSE di novembre 2025, la conversione del decreto fiscale aveva un significato preciso: l'ultima occasione per ottenere il riporto in cinque quote del credito d'imposta, sull'analogia del regime ordinario Transizione 5.0. L'iter parlamentare si è chiuso il 20 maggio senza accogliere quella richiesta. Il termine del 31 dicembre 2026 per compensare in F24 il credito 7079 è ora definitivo, e nei giorni immediatamente successivi una risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente ristretto il perimetro di manovra. Sul fronte parallelo del contributo MIMIT da 197,7 milioni introdotto in conversione, l'attuazione resta condizionata a un decreto che non è ancora arrivato.
Il termine è definitivo: la conversione nella Legge 88/2026
Il passaggio formale è arrivato il 22 maggio 2026. La Legge 22 maggio 2026, n. 88, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 dello stesso giorno ed entrata in vigore il 23, ha convertito con modificazioni il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Tra le disposizioni modificate in sede di conversione figura l'art. 8, comma 3, quello che disciplina il credito d'imposta per le imprese rimaste fuori dalla finestra GSE di novembre 2025. La cornice operativa, descritta nel pezzo del 6 aprile su scadenze, compensazione e rischio capienza degli esodati 5.0, esce dall'iter parlamentare con i suoi confini intatti.
L'approvazione definitiva alla Camera, il 20 maggio con 169 voti favorevoli e 93 contrari, ha chiuso lo spazio per l'unica modifica che le imprese coinvolte attendevano: l'innesto del meccanismo dell'art. 38, comma 13, del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 sul credito esodati, ovvero la possibilità di ripartire la fruizione in cinque quote annuali sul modello del credito ordinario Transizione 5.0. Gli emendamenti in questo senso, presentati sia in Senato sia in Camera, non hanno superato l'esame. La fruizione resta confinata al 31 dicembre 2026, in compensazione tramite modello F24 ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in una o più soluzioni — come confermato dalla Risoluzione AdE 16/E del 23 aprile 2026.
Il segnale che rende esplicita la divergenza di trattamento è nel codice tributo. La Risoluzione AdE 14/E del 16 aprile 2026 ha istituito il codice 7079 per il credito esodati, distinto dal 7072 che identifica il credito ordinario Transizione 5.0. Quest'ultimo, secondo la Risoluzione AdE 1/E del 12 gennaio 2026, segue il piano di riparto in cinque quote annuali tra il 2026 e il 2030; il 7079 vive una sola stagione fiscale. Due codici, due regimi: la scelta amministrativa anticipava l'esito politico, e la conversione in legge l'ha resa definitiva.
Perché il riporto in cinque quote non è passato: i tre nodi
Il primo nodo è finanziario. I 1.302,3 milioni di euro che coprono il credito 7079 sono interamente concentrati sul 2026 e provengono da due canali nazionali: il Fondo istituito dall'art. 1, comma 770, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) e le maggiori entrate mobilitate dal DL 42/2026, lo stesso provvedimento che aveva portato il credito esodati all'89,77%. È una struttura di copertura diversa, per natura e per ciclo, da quella che alimenta il credito ordinario Transizione 5.0: il 7072 attinge al PNRR-RepowerEU, e proprio per questo la Risoluzione AdE 1/E del 12 gennaio 2026 ne distribuisce la fruizione su cinque annualità tra il 2026 e il 2030. Spalmare il 7079 sullo stesso arco avrebbe imposto di trasferire una parte della copertura sugli anni successivi — un'operazione che le fonti nazionali, esauribili nell'esercizio, non consentono.
Sul fronte politico, la pressione era stata costruita con cura. Le associazioni di categoria avevano già ottenuto un risultato di peso: l'aliquota era salita dal 35% del testo originario del DL 38/2026 all'89,77% del DL 42/2026, con il plafond rivisto al rialzo. Sul termine, però, il muro non si è spostato. Gli emendamenti per innestare il riporto pluriennale non sono stati accolti in commissione né portati al voto in aula. Il governo ha tenuto la linea della tassatività, e l'iter si è chiuso il 20 maggio.
A rinforzare il quadro è arrivata la convergenza dell'amministrazione. L'avviso MIMIT del 29 aprile 2026 ha confermato la fruibilità del credito per le imprese con pratiche tecnicamente ammissibili entro il limite dei 1.302,3 milioni, aprendo — decorsi i cinque giorni dalla comunicazione GSE — la finestra utile in F24; le Risoluzioni 14/E e 16/E dell'Agenzia hanno istituito e ridenominato il codice 7079 senza aprire spiragli interpretativi su modalità diverse dalla compensazione entro l'anno. Tre amministrazioni diverse, una sola lettura.
Il terzo nodo è tecnico, e riguarda la clausola "in quanto compatibili" dell'art. 8, comma 3. Il rinvio all'art. 38 del DL 19/2024 e al DM 24 luglio 2024 c'è, ed è efficace: dal comma 13 dell'articolo richiamato discendono il divieto di cessione a terzi, il divieto di trasferimento nel consolidato fiscale e l'esclusione dei tre limiti ordinari di compensazione — il tetto annuale di 250.000 euro ex art. 1, comma 53, della L. 244/2007, il plafond di 2 milioni ex art. 34 della L. 388/2000, il blocco per ruoli superiori a 1.500 euro ex art. 31 del DL 78/2010. Quello che non si trascina è la regola sulle cinque quote: l'art. 8, comma 3, fissa un termine secco, e una disciplina speciale del termine non è "compatibile" con un meccanismo di riparto pluriennale. È il principio stesso della clausola a escludere l'innesto. Il 31 dicembre 2026, a quel punto, non è più una scelta politica: è la conseguenza tecnica di come la norma è stata costruita.
La stretta della Risposta AdE 110/2026: niente cartelle a ruolo
Cinque giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, l'Agenzia delle Entrate ha messo un altro paletto. La Risposta n. 110 del 27 maggio 2026, pronunciandosi sull'utilizzo in compensazione dei crediti da Superbonus ex art. 121 del DL 34/2020 a fronte di debiti iscritti a ruolo, affronta il nodo interpretativo che le imprese con cartelle pendenti avevano sollevato fin dalle prime istruzioni operative anche con riferimento al credito 7079: un credito agevolativo, una volta disapplicato il blocco delle compensazioni, può servire per chiudere i ruoli erariali scaduti? La lettura dell'Agenzia è negativa, e va letta con attenzione perché si muove su un crinale tecnico facile da fraintendere.
Il punto di partenza, per il credito 7079, è il rinvio dell'art. 8, comma 3, del DL 38/2026 all'art. 38, comma 13, del DL 19/2024. Da quel rinvio discende la disapplicazione dei limiti ordinari di compensazione, fra cui il blocco per ruoli erariali scaduti superiori a 1.500 euro previsto dall'art. 31 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. È la leva che ha generato l'equivoco: se il blocco è rimosso, perché il credito non può azzerare la cartella?
La distinzione è fra due usi diversi della compensazione. La disapplicazione dell'art. 31 elimina l'impedimento alla compensazione ordinaria in F24 con debiti correnti — IVA, ritenute, contributi del mese — quando in parallelo esistono ruoli scaduti sopra soglia. Non abilita invece la compensazione orizzontale del credito agevolativo contro le somme già iscritte a ruolo: per quel percorso servirebbe una norma che includa esplicitamente i crediti agevolativi fra quelli utilizzabili ex art. 28-ter del DPR 602/1973 o nei canali dedicati alle cartelle, e quella norma non c'è. La Risposta 110, pur calata sul perimetro del Superbonus, chiude la lettura estensiva su un principio che per analogia si proietta anche sul credito 7079.
Per le imprese il margine operativo si restringe a un perimetro più stretto di quanto la prima lettura del rinvio lasciasse intendere. Restano percorribili le compensazioni con debiti previdenziali correnti non a ruolo — contributi INPS dipendenti, gestione separata, premi INAIL del periodo. Tutto ciò che è transitato dall'agente della riscossione, invece, resta fuori. Per chi ha cartelle pendenti la finestra residua va mappata su due binari separati: da una parte i debiti correnti, compensabili entro il 31 dicembre; dall'altra i ruoli, da gestire con strumenti diversi — rateazione, definizioni agevolate quando disponibili, pagamento ordinario — e fuori dal perimetro del 7079.
Il contributo MIMIT del comma 3-bis: 197,7 milioni in attesa del decreto
Mentre il credito 7079 corre verso la scadenza di fine anno, la conversione ha aperto un secondo binario per le stesse imprese esodate. L'art. 8, comma 3-bis, introdotto in sede di conversione, istituisce un contributo MIMIT destinato all'autoproduzione da fonti rinnovabili, ai sistemi di accumulo e alle certificazioni. Il dimensionamento triennale è preciso: 57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027, 60 milioni per il 2028, per un totale di 197,7 milioni. Le due filiere — investimenti in impianti FER con i relativi sistemi di accumulo e spese per le certificazioni di documentazione contabile e di riduzione dei consumi — viaggiano sotto un unico cappello finanziario, senza riparti interni predeterminati dalla norma: il contributo è erogato in proporzione alle spese effettivamente sostenute.
La norma prevede che il contributo si applichi nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Da qui discende l'architettura procedurale che ne condiziona l'erogazione. Serve un decreto attuativo MIMIT che fissi base giuridica unionale — GBER o notifica alla Commissione — e regole di cumulo con le altre agevolazioni di cui le esodate sono già destinatarie; serve la registrazione nel Registro Nazionale Aiuti; serve l'apertura di una finestra operativa che ricalchi probabilmente il modello GSE. Alla data di questo articolo il decreto non risulta emanato, e senza il decreto il contributo resta una posta di bilancio senza canale di accesso.
La tempistica solleva una questione di sostanza per la tranche 2026. I 57,7 milioni di competenza dell'anno in corso dipendono dal completamento di una filiera amministrativa a tre stadi: pubblicazione del DM attuativo, iscrizione nel Registro Nazionale Aiuti, apertura della piattaforma di domanda. Se uno solo dei tre slitta oltre dicembre, la prima annualità rischia di confluire nei meccanismi ordinari di riassegnazione. Il contributo, come il credito 7079, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR: la neutralità fiscale, almeno, è scritta nella norma e non dipende dal decreto.
Per chi è uscito dalla finestra GSE di novembre 2025 con un progetto di autoproduzione energetica ancora in piedi, lo scenario è quello di una pianificazione su due velocità. Da un lato il 7079 spinge verso adempimenti certi e immediati. Dall'altro il 3-bis offre risorse potenzialmente significative ma collocate dietro un decreto che ancora non c'è, su un orizzonte triennale che premia chi può attendere e penalizza chi avrebbe bisogno di liquidità oggi. Le due misure, nate dalla stessa conversione e indirizzate alla stessa platea, vivono tempi amministrativi diversi: e il disallineamento è, in questa fase, la variabile che pesa di più sulle decisioni di investimento.
Cosa resta da fare nei sette mesi residui
Il percorso operativo per arrivare al 31 dicembre in capienza — prioritizzazione dei debiti F24 compensabili, gestione del rischio incapienza, scelte di acconto IRES e IRPEF — è già stato mappato nella guida del 6 aprile sugli esodati 5.0. Con la conversione in legge e la Risposta 110/2026 quel percorso non cambia nei principi, ma si stringe nei margini: i ruoli pendenti escono dal perimetro, il contributo MIMIT del comma 3-bis è ancora una promessa senza piattaforma. Per le 7.417 imprese il calendario amministrativo coincide ora con il calendario fiscale: tutto ciò che non viene compensato entro fine anno, dal credito 7079, è perso.