Analisi

Beni usati e iperammortamento 2026: quali casi sono ammessi

L'iperammortamento 2026 richiede beni nuovi: esclusi usato e rigenerato, salvo i casi circoscritti tracciati dalla prassi per showroom, beni complessi e particolari periodi di prova.

Un'azienda metalmeccanica acquista da un rivenditore un tornio CNC rigenerato. Il macchinario possiede tutte le caratteristiche tecniche richieste dal Gruppo I dell'Allegato IV, ma è già stato utilizzato. Può accedere all'iperammortamento 2026?

La risposta operativa è no: la conformità 4.0 non sostituisce il requisito della novità. L'articolo 1, comma 429, lettera a), della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 riserva la maggiorazione ai beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli Allegati IV e V e interconnessi. Anche il decreto interministeriale 7 maggio 2026 conserva lo stesso requisito.

La parola “rigenerato”, da sola, non apre quindi l'agevolazione. Occorre distinguere il macchinario usato e successivamente ricondizionato da fattispecie diverse: un bene mai impiegato se non a scopo dimostrativo, un nuovo bene complesso che incorpora componenti usate oppure nuovi dispositivi installati su una macchina esistente.

La regola del 2026 e la prassi precedente

Né la legge né il decreto attuativo definiscono in dettaglio quando un bene debba considerarsi nuovo. Alla data del 20 settembre 2026 non risulta pubblicato un documento di prassi dedicato al nuovo iperammortamento che ricostruisca queste fattispecie.

Il riferimento istituzionale più articolato resta quindi la Circolare Agenzia delle Entrate-MiSE 4/E del 30 marzo 2017. La successiva Circolare 9/E/2021 ne ha espressamente richiamato i criteri generali, nei limiti della compatibilità, per il credito d'imposta sui beni strumentali. Per il regime 2026 quei chiarimenti costituiscono un precedente interpretativo coerente con il requisito testuale della novità, non una deroga generale a favore dei beni usati.

Il quadro che ne deriva può essere sintetizzato così:

Fattispecie Esito sul requisito di novità Condizione decisiva
Macchinario già utilizzato e poi ricondizionato Escluso Il bene acquistato è lo stesso bene già usato
Bene esposto in showroom Ammesso Utilizzo del rivenditore esclusivamente dimostrativo
Nuovo bene complesso con componenti usate Ammesso a condizioni Costo dei componenti usati non prevalente sul costo complessivo
Nuovi dispositivi per revamping Agevolabile limitatamente ai dispositivi I componenti nuovi devono avere autonoma rilevanza agevolabile
Comodato gratuito seguito dall'acquisto Ammesso solo nella specifica fattispecie della Risposta 63/2022 Bene originariamente nuovo, prova gratuita, stesso utilizzatore e continuità contrattuale
Noleggio oneroso seguito dall'acquisto Escluso nel caso della Risposta 109/2024 Il bene era già stato utilizzato dall'acquirente prima dell'acquisto

Showroom e dimostrazioni: l'uso deve restare circoscritto

La Circolare 4/E/2017 considera ancora nuovo il bene esposto in showroom e utilizzato dal rivenditore esclusivamente per dimostrazioni. Non basta, però, chiamarlo “demo”: l'impiego deve essere realmente limitato alla presentazione commerciale.

La stessa circolare contrappone a questo caso il bene utilizzato per finalità ulteriori. Quando il macchinario ha già prodotto per un cliente, è stato impiegato nell'attività ordinaria del venditore o ha comunque avuto un uso economico effettivo, il requisito della novità viene meno.

Per l'acquirente sono quindi rilevanti la storia del cespite, i precedenti utilizzatori e la funzione delle prove eseguite. Le ore di funzionamento possono essere un elemento documentale utile, ma la prassi non stabilisce una soglia numerica capace, da sola, di trasformare un bene usato in un bene nuovo.

Beni complessi: non è un'apertura generalizzata all'usato

La regola più citata riguarda i beni complessi. Se viene realizzato un nuovo impianto al quale concorrono anche componenti usate, la novità dell'insieme può sussistere quando il costo dei beni usati non è prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Questa previsione non significa che qualsiasi macchina ricondizionata sia agevolabile. Il punto da dimostrare è che l'investimento riguardi un nuovo bene complesso, non la semplice compravendita di una macchina preesistente sottoposta a manutenzione, revisione o sostituzione di alcune parti.

La Circolare 4/E distingue inoltre due situazioni:

  • se il bene complesso è realizzato internamente, la verifica si fonda sui costi sostenuti dall'impresa;

  • se il bene complesso che incorpora componenti usate è acquistato da un terzo, il cedente deve attestare che il costo dell'usato non è prevalente.

La circolare non introduce una percentuale diversa dal criterio di prevalenza. In termini pratici, un costo dell'usato pari o superiore alla metà del costo complessivo non supera il test; sotto tale livello resta comunque necessario ricostruire in modo attendibile il costo delle componenti e il processo che ha portato alla realizzazione del nuovo bene.

Qui si concentra il problema per acquisti da aste o procedure concorsuali. Se viene ceduto un macchinario interamente usato, l'assenza di un'attestazione non è il vero ostacolo: manca a monte la novità. Se, invece, l'oggetto della vendita è presentato come nuovo bene complesso formato anche da parti usate, la documentazione del cedente diventa essenziale. Né la legge 2026 né il decreto attuativo prevedono un documento sostitutivo che faccia venir meno la condizione indicata dalla prassi.

Revamping: può essere nuovo il componente, non la vecchia macchina

Un intervento di revamping non rende automaticamente nuovo il macchinario sul quale viene eseguito. La Circolare 4/E/2017 riconosce però autonoma rilevanza a dispositivi, strumentazione e componentistica nuovi destinati all'ammodernamento di beni esistenti, anche quando il loro costo viene contabilizzato a incremento della macchina originaria.

La distinzione è sostanziale. Se un tornio usato riceve un nuovo controllo CNC, nuova sensoristica e nuovi dispositivi di interconnessione, l'investimento da esaminare è quello nei componenti nuovi. Non diventa agevolabile, per questo solo fatto, l'intero valore del tornio già utilizzato.

Occorre inoltre che i nuovi componenti siano riconducibili alle voci dell'Allegato IV e soddisfino i relativi requisiti. Una spesa di manutenzione, la sostituzione con un ricambio equivalente o il ripristino delle prestazioni originarie non acquistano natura 4.0 soltanto perché eseguiti su una macchina interconnessa.

Comodato di prova e noleggio non sono equivalenti

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate 63/2022 ha ammesso una fattispecie particolare: un macchinario originariamente nuovo era stato consegnato al futuro acquirente in comodato gratuito, nell'ambito di un progetto unitario, e poi acquistato senza cambiamento dell'utilizzatore. L'Agenzia ha assimilato quel comodato a un periodo di prova.

Il precedente non stabilisce che ogni utilizzo gratuito conservi la novità. La risposta insiste sulla peculiarità del contratto, sull'origine nuova del macchinario, sulla continuità dell'utilizzatore e sul collegamento tra prova e successiva compravendita.

La Risposta 109/2024 traccia il confine opposto. L'Agenzia ha negato il credito d'imposta 4.0 a un'impresa che aveva acquistato un impianto dopo averlo utilizzato in noleggio oneroso per diciotto mesi, con possibile rinnovo. Il contratto non prevedeva formalmente il riscatto finale e non poteva essere assimilato a un breve periodo di prova gratuito.

Non esiste quindi una soglia generale espressa in mesi. Contano il titolo dell'utilizzo, la struttura del contratto, la presenza dell'opzione di acquisto e la storia effettiva del bene. Il precedente del comodato non può essere trasferito automaticamente al noleggio.

Leasing finanziario: l'investimento nasce all'origine, non al riscatto

Il leasing finanziario segue una logica diversa dal noleggio operativo. La Legge 199/2025 applica espressamente la maggiorazione anche ai canoni di locazione finanziaria; beneficiario è l'utilizzatore e il valore di riferimento è il costo sostenuto dalla società di leasing per acquistare il bene.

Il decreto attuativo conferma la struttura dell'operazione: ai fini della comunicazione di conferma, la condizione relativa al 20 per cento è soddisfatta dalla stipula del contratto di leasing e dall'impegno assunto dalla concedente verso il fornitore mediante l'ordine di acquisto.

Il riscatto finale non costituisce un secondo investimento agevolabile. La Circolare 9/E/2021 chiarisce che il prezzo di riscatto non rileva nella base del beneficio spettante al locatario. La novità deve quindi esistere quando viene effettuato l'investimento originario della concedente: un leasing costruito fin dall'inizio su un bene usato non supera il requisito.

L'esito delle comunicazioni GSE non convalida la novità

L'articolo 3 del decreto attuativo distingue le verifiche svolte sulle comunicazioni dai controlli sostanziali. Nella prima fase il GSE controlla il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni. Un esito positivo della comunicazione preventiva o di conferma non certifica, quindi, che il bene sia nuovo.

L'articolo 9 attribuisce al GSE verifiche documentali e controlli sugli investimenti agevolati entro i termini dell'articolo 43 del D.P.R. 600/1973. I controlli riguardano i requisiti tecnici, i presupposti previsti dalla legge e dal decreto e la conformità dell'investimento alle informazioni trasmesse. Poiché la novità è un requisito posto direttamente dal comma 429, rientra nei presupposti di ammissibilità verificabili.

Alla data del 20 settembre 2026 la comunicazione preventiva era disponibile dal 12 giugno e quella di conferma dal 21 luglio. La piattaforma per la comunicazione di completamento non risultava ancora aperta; il decreto interministeriale fissava comunque al 15 novembre 2028 il termine ultimo per trasmetterla.

Difetto di novità: decadenza e recupero

Il decreto non dedica una causa autonoma ai beni usati. Il difetto di novità ricade nell'articolo 10, comma 1, lettera b), che contempla l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, oppure nella clausola residuale della lettera f), relativa alle violazioni che determinano la non spettanza anche parziale del beneficio.

La decadenza può essere totale o parziale. Se il difetto riguarda l'intero macchinario, viene meno l'ammissibilità dell'intero investimento; se riguarda una voce separabile o uno dei beni inclusi nella comunicazione, il recupero può essere circoscritto alla parte non spettante.

L'articolo 11 stabilisce che, quando dai controlli emerge un'indebita fruizione, il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate presupposti, prove e ragioni giuridiche della decadenza. È poi l'Agenzia a recuperare il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Non è previsto, per il difetto originario di novità, un meccanismo che si limiti a interrompere le sole quote future.

Questa fattispecie non va confusa con la successiva cessione del bene agevolato. Il comma 432 disciplina la prosecuzione delle quote residue in presenza di un investimento sostitutivo; non può essere utilizzato per sanare un bene che non era ammissibile fin dall'origine.

Il confine, in definitiva, non passa tra “nuovo” e “conveniente”, né tra macchina recente e macchina datata. Passa dalla storia economica del cespite. Un bene già impiegato resta usato anche dopo una rigenerazione; un nuovo sistema può invece incorporare parti usate non prevalenti, e nuovi componenti possono essere agevolati autonomamente durante un revamping. Finché il regime 2026 non avrà una prassi dedicata, è questa distinzione — più documentale che commerciale — a decidere se l'investimento entra davvero nell'iperammortamento.

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