Sintesi
La risposta esamina la decorrenza dell’iperammortamento per beni acquisiti in leasing, consegnati nel 2019 ma entrati in funzione e interconnessi nel settembre 2020. Per l’Agenzia, la consegna individua il momento di realizzazione dell’investimento, mentre la fruizione richiede sia l’entrata in funzione sia l’interconnessione. Nel caso esaminato, la maggiorazione compete soltanto sulle quote ideali dei canoni relative ai mesi da settembre a dicembre 2020. Sebbene l’interpello sia dichiarato inammissibile per assenza di nuove condizioni di incertezza, la risposta integra i chiarimenti precedentemente forniti.
Contesto e quesito
ALFA S.r.l. aveva sottoscritto nel 2019 contratti di leasing della durata di 67 mesi, relativi a macchinari compresi nell’Allegato A alla legge n. 232 del 2016. Gli ordini erano stati accettati e gli acconti, pari ad almeno il 20 per cento, erano stati versati entro il 31 dicembre 2018.
Dal quesito dell’interpellante:
I macchinari sono stati consegnati e collaudati nel corso del mese di dicembre 2019, ma sono entrati in funzione nel processo produttivo e interconnessi al sistema aziendale nel mese di settembre 2020.
La società chiedeva se l’iperammortamento dovesse decorrere dal gennaio 2020, primo mese di maturazione dei canoni nell’esercizio dell’interconnessione, oppure dall’effettiva entrata in funzione e interconnessione. La seconda alternativa era formulata così:
b) dal mese di settembre 2020, ovvero dal primo mese di entrata in funzione del bene del periodo di imposta durante il quale si è verificata l'interconnessione.
L’istante sosteneva invece la decorrenza da gennaio 2020, considerando irrilevanti sia il comportamento contabile sia il risconto dei canoni relativi al periodo gennaio-agosto 2020.
Analisi dell'Agenzia
Momento di effettuazione dell’investimento in leasing
L’Agenzia riconduce l’investimento alla disciplina dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016, in virtù dell’articolo 1, comma 30, della legge n. 205 del 2017. Per i beni in leasing, il momento di effettuazione dell’investimento coincide con la consegna e la conseguente disponibilità del bene per l’utilizzatore:
Ai fini della determinazione dell'iper ammortamento, inoltre, trova applicazione il principio espresso con riferimento alla maggiorazione cd. super ammortamento per cui nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing ai fini dell'individuazione del realizzo dell'investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.
La maggiorazione spetta all’utilizzatore, opera mediante una deduzione extracontabile e non dipende dal trattamento civilistico adottato. L’eventuale riscatto del bene non costituisce un autonomo investimento agevolabile.
Entrata in funzione e interconnessione
L’Agenzia distingue il momento di effettuazione dell’investimento da quello a partire dal quale il beneficio può essere utilizzato:
Dal momento di effettuazione degli investimenti deve, in ogni caso, distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio.
Per il superammortamento è sufficiente l’entrata in funzione; per l’iperammortamento è necessario anche il requisito ulteriore dell’interconnessione:
A differenza di quanto previsto in tema di super ammortamento, la disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 prevede un ulteriore requisito da rispettare per poter (iniziare a) fruire della maggiorazione del 150 per cento: quello dell'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Richiamando la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, l’Agenzia precisa la conseguenza dell’interconnessione successiva:
La relazione evidenzia che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.
La dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo d’imposta di entrata in funzione oppure, se successivo, entro quello in cui avviene l’interconnessione.
Applicazione alla fattispecie
Nel caso esaminato, consegna e collaudo collocano l’investimento nel 2019, mentre i requisiti necessari per iniziare la fruizione risultano integrati nel 2020:
Nel caso di specie, occorre considerare che l'investimento è realizzato nel periodo d'imposta 2019 (momento in cui i macchinari risultano consegnati/collaudati), l'entrata in funzione e l'interconnessione, invece, avvengono nel periodo d'imposta 2020, con la conseguenza che la fruizione del beneficio risulta sospesa fino a tale ultimo momento.
L’iperammortamento non può quindi essere recuperato sulle quote dei canoni riferibili ai mesi anteriori all’entrata in funzione e all’interconnessione:
La deduzione quale iper ammortamento in ipotesi di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento ed alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedente poiché, in ogni caso, il requisito dell'interconnessione deve sussistere e integrare la predetta messa in funzione.
La soluzione è collegata alla funzione dell’incentivo, che presuppone l’utilizzo del bene nel ciclo produttivo aziendale.
Perimetro della risposta
In via preliminare, l’Agenzia conferma i chiarimenti già resi il 31 maggio 2022 e dichiara inammissibile la nuova istanza, non essendo intervenuti mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto:
l'istanza di interpello in esame deve ritenersi inammissibile per carenza delle obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 212 del 2000, con la conseguenza che, in ogni caso, non si producono a tal riguardo gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 11 citato.
Il chiarimento è riferito alla specifica fattispecie descritta dall’istante e resta soggetto ai limiti fiscali applicabili ai canoni di leasing:
Con riferimento alla fattispecie rappresentata dall'istante, per quanto sopra descritto ne consegue che, la sovvenzione possa essere fruita con riferimento alle ideali quote dei canoni relativi ai mesi da settembre a dicembre, successivi al momento di entrata in funzione del bene, nei limiti disposti dall'articolo 102, comma 7 del TUIR.
Riferimenti normativi
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 8 a 13 e, in particolare, commi 9, 10 e 11; Allegato A.
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 30.
- Decreto legislativo n. 156 del 2015, articolo 5, comma 1, lettera d).
- Legge n. 212 del 2000, articolo 11, commi 3 e 4.
- Decreto-legge n. 104 del 2020, articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies.
- Decreto-legge n. 107/2020, articolo 60, commi 7-bis e seguenti, come indicato nel quesito riportato dall’istante.
- TUIR, articolo 102 e, specificamente, commi 1 e 7.
- Decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017, compreso il paragrafo 6.4.
- Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 66 del 2022.
- Risposta dell’Agenzia delle Entrate resa all’istante il 31 maggio 2022.
- Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017.
- Risposte dell’Agenzia delle Entrate richiamate dall’istante nell’ambito di Telefisco 2022.