Sintesi
La Risposta a interpello n. 542 del 12 novembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione dell'applicabilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "4.0" (comma 189, art. 1, Legge n. 160/2019) all'acquisto di autocompattatori per la raccolta rifiuti e autospazzatrici stradali. Il caso è di particolare interesse perché i beni in questione sono installati su veicoli targati, categoria in linea di principio esclusa dal perimetro agevolativo. L'Agenzia, avvalendosi del parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, conclude che il credito d'imposta può applicarsi limitatamente alla componente qualificabile come "macchina" ai sensi della Direttiva Macchine, ossia alle attrezzature specifiche di raccolta/compattazione rifiuti o lavaggio/spazzatura strade, e non al veicolo nel suo complesso. Il documento chiarisce inoltre che l'agevolazione resta subordinata alla verifica dei requisiti obbligatori 5+2 previsti dalla disciplina.
Contesto e quesito
L'interpello è presentato da una società operante nel settore dei rifiuti urbani che lavora prevalentemente con enti locali tramite appalti di servizi. L'istante descrive il proprio progetto di investimento:
L'istante, in particolare, rappresenta l'intenzione di effettuare un investimento per il quale è previsto l'acquisto:
- di un parco mezzi di autocompattatori quali autocarri e/o semirimorchi (con motore ausiliario) targati con appositi dispositivi di carico automatizzato dei rifiuti, oltre a dispositivi per la loro compattazione, scarico e il trasporto presso i centri di raccolta e/o conferimento;
- di un parco mezzi autospazzatrici classificati sia come autocarri che mezzi d'opera per il lavaggio, aspirazione e spazzatura delle strade urbane.
Il quesito specifico riguarda la riconducibilità di tali beni all'Allegato A della Legge n. 232/2016:
l'istante chiede se l'acquisto dei beni strumentali sopraindicati possa rientrare tra quelli indicati nell'Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) come, da ultimo modificata, dal comma 189 dell'articolo 1 delle legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ai fini della fruizione dei benefici del credito d'imposta secondo il modello "Industria 4.0".
La società ritiene che i beni rientrino nella voce punto elenco 11 del primo gruppo dell'Allegato A:
la società istante ritiene che i beni oggetto d'investimento siano riconducibili alla voce punto elenco 11 del primo gruppo di detto allegato A, concernente: "macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)".
Quanto ai requisiti tecnologici 4.0, l'istante precisa che i mezzi:
"...saranno collegati al sistema informativo aziendale che consentirà in telemetria di avere in tempo reale una serie di parametri (un PLC dotato di sensori collegati alle attrezzature del mezzo consente di avere dati sui consumi, localizzazione, cicli di carico e scarico dei rifiuti, ore di lavoro, monitoraggio degli stili di guida, segnalazione delle anomalie di funzionamento e delle sicurezze) per valutare la tipologia di lavoro, gli intervalli di manutenzione, la logistica del mezzo."
Analisi dell'Agenzia
Premessa e ambito del parere
L'Agenzia delle Entrate delimita preventivamente la portata della propria risposta:
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito agli ulteriori requisiti per fruire della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 come ridefiniti dall'articolo 1, commi dal 184 al 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
Quadro normativo del credito d'imposta
L'Agenzia ricostruisce il passaggio dal super/iper ammortamento al credito d'imposta:
La menzionata legge di bilancio 2020, sostituendo le previgenti disposizioni riguardanti il super ammortamento (Legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 91 a 94) e l'iper ammortamento (Legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi da 8 ad 11), che restano applicabili a determinate condizioni agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019, introduce un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
Quanto alla misura del beneficio per i beni Allegato A, l'Agenzia riporta il dettato del comma 189:
"Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro".
Coinvolgimento del MiSE
Trattandosi di una valutazione che richiede competenze tecniche, l'Agenzia ha richiesto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico:
si è reso necessario effettuare accertamenti di natura tecnica, che alla luce del paragrafo 6.1.2 della circolare Agenzia n. 4/E del 30 marzo 2017, hanno coinvolto la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico
Distinzione tra "macchina" e "veicolo": il cuore della risposta
Il punto decisivo dell'analisi riguarda la scindibilità del bene tra la componente "veicolo" (esclusa) e la componente "macchina" (agevolabile). L'Agenzia, riportando il parere del MiSE, afferma:
si precisa che il citato comma 189 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 può applicarsi agli investimenti descritti dalla società istante limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d. Direttiva Macchine; vale a dire, alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di raccolta e compattazione dei rifiuti (nel caso degli autocompattatori) ovvero di lavaggio/spazzatura delle strade (nel caso delle autospazzatrici).
Questo significa che il credito d'imposta al 40% non si applica all'intero costo del mezzo, ma solo alla quota riferibile alle attrezzature operative specifiche.
L'Agenzia chiarisce inoltre che l'installazione su un veicolo targato non costituisce, di per sé, motivo di esclusione:
non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come "veicolo" ai sensi della definizione di cui all'art. 1 della Direttiva 46/2007/CE e che, in quanto tale, come chiarito nella citata circolare Agenzia Entrate - MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017 (vedasi, in particolare, la parte terza, paragrafo 11, punto elenco 11), sarebbe escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.
Requisiti 5+2 obbligatori
In chiusura, l'Agenzia ricorda che il beneficio resta condizionato:
l'applicazione del credito d'imposta nella misura del 40 per cento prevista dal richiamato comma 189 è comunque subordinata alla verifica del rispetto dei 5+2 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina agevolativa
Perimetro della risposta
L'Agenzia circoscrive esplicitamente il proprio parere sotto diversi profili.
Quanto alla portata generale:
il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito agli ulteriori requisiti per fruire della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 come ridefiniti dall'articolo 1, commi dal 184 al 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
Quanto al potere di controllo:
In ogni caso, sui predetti aspetti rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Quanto al limite oggettivo dell'agevolazione, il beneficio si applica:
limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d. Direttiva Macchine; vale a dire, alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di raccolta e compattazione dei rifiuti (nel caso degli autocompattatori) ovvero di lavaggio/spazzatura delle strade (nel caso delle autospazzatrici).
E resta in ogni caso:
subordinata alla verifica del rispetto dei 5+2 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina agevolativa
Riferimenti normativi
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), articolo 1, commi da 184 a 197 — disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 189 — misura del credito d'imposta per beni Allegato A
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 188, 189 e 190 — misure differenziate per tipologia di beni
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), Allegato A — elenco dei beni strumentali 4.0
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 8 a 11 — previgente disciplina dell'iper ammortamento
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi da 91 a 94 — previgente disciplina del super ammortamento
- Circolare Agenzia delle Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017 — criteri interpretativi (in particolare parte terza, paragrafo 6.1.2 e paragrafo 11, punto elenco 11)
- Direttiva Macchine (c.d. Direttiva Macchine) — definizione di "macchina"
- Direttiva 46/2007/CE, articolo 1 — definizione di "veicolo"