Sintesi
La Risposta a interpello n. 286 del 23 aprile 2021 affronta la questione della classificazione fiscale delle casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante, acquistate da una società della grande distribuzione organizzata per i propri punti vendita. L'Agenzia delle Entrate, avvalendosi del parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, chiarisce che tali beni non rientrano nel secondo gruppo dell'Allegato A (come prospettato dall'istante), bensì nel primo gruppo, alla voce relativa ai magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica (punto 12). Il documento distingue inoltre la componente materiale da quella immateriale (software), classificando quest'ultima nell'Allegato B. La risposta è rilevante per tutte le imprese che investono in dispositivi automatizzati per la gestione del contante, poiché ne definisce con precisione la collocazione nell'ambito delle agevolazioni 4.0.
Contesto e quesito
L'istanza è presentata dalla società Alfa, operante nel settore della grande distribuzione organizzata, che ha effettuato investimenti in casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante, da installare nei punti vendita e interconnettere con la direzione centrale.
Dal quesito dell'interpellante:
La società Alfa [...], operante nel settore della grande distribuzione organizzata, ha effettuato nel 2020 investimenti in ottica di trasformazione in chiave 4.0.
In particolare, gli investimenti consistono nell'acquisto di casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante da installare presso i punti vendita e interconnettere attraverso la rete informativa interna per lo scambio di informazioni con la direzione generale.
L'istante descrive la funzionalità operativa dei beni:
Le "casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante", oggetto dell'investimento, sono beni che vengono utilizzati per il ricircolo delle banconote e il ricircolo delle monete migliorando la sicurezza e riducendo drasticamente i tempi delle operazioni di "cash handling" in fase di apertura e chiusura cassa, operazioni da ripetersi ad ogni inizio e fine turno da parte degli operatori di cassa.
In merito all'interconnessione con il sistema informativo aziendale, l'istante precisa:
Il reparto Finanza e il reparto IT presso la Direzione Centrale di Alfa hanno accesso ad un portale che, con visualizzazioni diversificate per livelli di autorizzazione, permette in tempo reale di avere tutte le informazioni di tutte le casseforti installate presso i punti vendita.
L'istante descrive inoltre le funzionalità del portale di monitoraggio:
Tutto questo permette giornalmente di monitorare ogni cassaforte e di avere le informazioni in tempo reale atte a pianificare in modo centralizzato le attività di prelievo dei valori per il successivo trasporto in sala conta ed accreditamento in conto corrente oppure a pianificare l'approvvigionamento di monete (kit moneta) ai punti vendita per la gestione dei resti ai clienti.
L'oggetto formale dell'interpello è così formulato dall'istante:
oggetto del presente interpello è la verifica dell'ammissibilità della "cassaforte automatica per il deposito e ricircolo di denaro contante" al beneficio fiscale dell'iper ammortamento di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii. e al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. [...] nonché quella della corretta individuazione della categoria di beni di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 alla quale tali beni sono riconducibili.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società ritiene che i beni siano classificabili nel secondo gruppo dell'Allegato A:
Secondo la società istante, i descritti investimenti sarebbero classificabili nel secondo gruppo dell'allegato A - "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" - e, in particolare, riconducibili alla voce concernente "altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica".
Analisi dell'Agenzia
Quadro normativo di riferimento
L'Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo, partendo dall'introduzione dell'iper ammortamento:
Con l'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), è stata introdotta l'agevolazione dell'iper ammortamento, consistente in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi compresi nell'allegato A alla medesima legge ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria.
L'Agenzia richiama poi la sostituzione dell'agevolazione con il credito d'imposta:
a decorrere dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020, sono stati sostituiti con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ad opera dell'articolo 1, commi 185-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), anch'esso oggetto di proroga con modificazione da parte dell'articolo 1, commi 1051-1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
Competenza tecnica del MiSE
L'Agenzia chiarisce che la classificazione dei beni nell'Allegato A richiede accertamenti tecnici di competenza ministeriale:
Come precisato nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, le indagini riguardanti l'effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all'iper ammortamento (elencate analiticamente nel richiamato allegato A) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
L'Agenzia spiega anche perché ha comunque istruito la pratica, nonostante la natura prevalentemente tecnica del quesito:
Considerato che la richiesta di parere è pervenuta prima dei chiarimenti forniti con la circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 - in merito ai profili di inammissibilità di istanze che hanno ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività/investimento nell'ambito applicativo di una disciplina agevolativa in quanto la relativa istruttoria involge competenze tecniche di carattere non fiscale proprie di altre amministrazioni [...] - la scrivente ha provveduto ad acquisire il parere del competente Ministero dello Sviluppo Economico.
Classificazione della componente materiale
Il MiSE corregge la classificazione proposta dall'istante, evidenziando la necessità di distinguere componente materiale e immateriale. Il Ministero precisa che le casseforti automatiche devono essere ricondotte al primo gruppo dell'Allegato A:
è, invece, necessario nella fattispecie in esame, procedere «analizzando distintamente le componenti materiale e immateriale degli investimenti. Per quanto riguarda la componente materiale», il Ministero «ritiene che le descritte casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante possano rientrare tra i beni strumentali (nuovi) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi di produzione di beni e/o servizi secondo il modello "Industria 4.0".
Il MiSE indica la corretta voce dell'Allegato A:
in ragione della loro funzione nello specifico processo, le "casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante" in questione devono essere più correttamente ricomprese tra i beni di cui al punto 12 del primo gruppo dell'allegato A, concernente "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Si intendono, per esempio, magazzini automatici asserviti da traslo-elevatori o mini-loaders e software WMS per la gestione delle missioni in/out; i sistemi di selezionamento, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino".
Come conseguenza di tale classificazione nel primo gruppo, il MiSE precisa il requisito delle caratteristiche tecnologiche:
Conseguentemente, ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa (a seconda dei casi, iper ammortamento o credito d'imposta) dovranno essere soddisfatte le $5 + 2$ di 3 caratteristiche tecnologiche.
Questo significa che il bene materiale deve possedere tutte e 5 le caratteristiche obbligatorie più almeno 2 delle 3 ulteriori caratteristiche previste per i beni del primo gruppo dell'Allegato A.
Classificazione della componente immateriale (software)
Il MiSE distingue il software dal bene materiale, qualificandolo come software di sistema non embedded:
la stessa viene qualificata «come software di sistema (e, quindi, non di tipo "embedded")», con la conseguenza che «il software descritto possa essere classificato nell'ambito dell'allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016 e, in particolare, presentando funzionalità destinate a supportare aree operative e di processo, possa essere ricondotto alla voce punto elenco 9 di detto allegato B, concernente "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi".
Per la componente software, il requisito è semplificato:
In tal caso, pertanto, ai fini della fruizione del beneficio, sarà sufficiente soddisfare la sola caratteristica tecnologica dell'interconnessione.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delle Entrate delimita il perimetro della risposta chiarendo che le valutazioni tecniche sono di competenza del MiSE:
le indagini riguardanti l'effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all'iper ammortamento (elencate analiticamente nel richiamato allegato A) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
La risposta è resa con riferimento alla specifica fattispecie della società Alfa e ai suoi investimenti in casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante nel settore della grande distribuzione organizzata. La classificazione opera una distinzione vincolante tra componente materiale (Allegato A, primo gruppo, punto 12) e componente immateriale (Allegato B, punto 9), con requisiti tecnici differenziati: 5+2 caratteristiche per il bene materiale, sola interconnessione per il software.
L'Agenzia segnala inoltre i limiti procedurali per future istanze analoghe:
la circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 [...] in merito ai profili di inammissibilità di istanze che hanno ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività/investimento nell'ambito applicativo di una disciplina agevolativa in quanto la relativa istruttoria involge competenze tecniche di carattere non fiscale proprie di altre amministrazioni, alle quali il contribuente può, in autonomia, fare espressa richiesta di parere tecnico.
Riferimenti normativi
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, comma 9 — iper ammortamento beni materiali (Allegato A)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 10 — maggiorazione beni immateriali (Allegato B)
- Allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 — primo gruppo, punto 12 (magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica)
- Allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 — secondo gruppo (sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità)
- Allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016 — punto elenco 9 (software per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi)
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), articolo 1, commi 184-197 — credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 185-197 — disciplina del credito d'imposta
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), articolo 1, commi 1051-1063 — proroga e modificazione del credito d'imposta
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017 — competenza tecnica del MiSE per la classificazione dei beni
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 23 dicembre 2020 — inammissibilità di istanze su questioni tecniche non fiscali