Sintesi
La Risposta a interpello n. 270/2022 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione dell'obbligo di indicazione del riferimento normativo agevolativo sui documenti diversi dalla fattura, in particolare sul documento di trasporto (DDT) e sul verbale di collaudo/interconnessione, nell'ambito del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 di cui alla legge n. 178/2020. L'Agenzia chiarisce che l'obbligo di riportare il riferimento normativo si estende al documento di trasporto, in quanto documento che certifica la consegna del bene, ma non al verbale di collaudo o interconnessione, purché quest'ultimo riguardi univocamente i beni oggetto dell'investimento. La risposta conferma inoltre la possibilità di regolarizzare i documenti già emessi privi della dicitura, a condizione che ciò avvenga prima dell'avvio di eventuali attività di controllo.
Contesto e quesito
L'istante è una società che ha acquistato un bene strumentale nuovo rientrante nell'ambito dell'agevolazione 4.0 e che ha rispettato le condizioni temporali per la prenotazione dell'investimento. In particolare, l'istante rappresenta di aver:
versato un acconto pari al 20 per cento del valore del bene
entro il 31.12.2021 e di aver indicato nella fattura di acconto il riferimento alla norma agevolativa. L'investimento sarebbe stato concluso entro il 30.06.2022.
Il quesito verte specificamente sull'ambito oggettivo dell'obbligo documentale. L'istante chiede di conoscere se:
al fine della fruizione del credito d'imposta, l'espresso riferimento alla norma agevolativa deve essere indicato, oltre che sulle fatture di acquisto, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo/interconnessione.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante propone una lettura estensiva dell'obbligo, ritenendo che:
non essendo presente un'elencazione esaustiva degli altri documenti sui quali debba essere apposto l'espresso riferimento alla norma agevolativa, anche i verbali di collaudo/interconnessione ed il documento di trasporto debbano riportare detta indicazione e che la mancata annotazione può essere sanata (prima dell'avvio di eventuali attività di controllo) apponendo con scritta indelebile il riferimento normativo.
Analisi dell'Agenzia
Quadro normativo di riferimento
L'Agenzia ricostruisce il quadro normativo partendo dalla legge di bilancio 2020 e dalla successiva legge di bilancio 2021. In particolare, richiama testualmente il comma 1056 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020:
«Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro»
L'obbligo documentale del comma 1062
Il fulcro della risposta è l'interpretazione del comma 1062, che l'Agenzia cita integralmente:
«Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter»
L'Agenzia precisa poi la portata di tale obbligo, chiarendo che:
Il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Estensione dell'obbligo al documento di trasporto
L'Agenzia conferma che l'obbligo di indicazione del riferimento normativo si estende anche al DDT. Il ragionamento si fonda sulla funzione certificativa del documento di trasporto rispetto alla consegna del bene:
le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il «documento di trasporto», per i quali resta fermo il predetto obbligo.
Il DDT è dunque qualificato dall'Agenzia come "documento relativo all'acquisizione" ai sensi del comma 1062, in quanto certificativo della consegna fisica del bene.
Esclusione del verbale di collaudo/interconnessione
Per il verbale di collaudo e/o interconnessione, l'Agenzia perviene a una conclusione opposta, fondandola sulla natura intrinsecamente univoca di tali documenti:
Nel presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino univocamente i beni oggetto dell'investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati) essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l'obbligo di riportare l'espresso riferimento di cui al citato comma 1062.
La ratio della distinzione è chiara: il verbale di collaudo o interconnessione, per sua natura, identifica in modo univoco il bene oggetto dell'investimento, rendendo superflua l'apposizione del riferimento normativo ai fini del controllo.
Regolarizzazione dei documenti
L'Agenzia richiama infine la possibilità di sanare l'omissione, facendo rinvio alla precedente risposta n. 438 del 2020:
come chiarito nella risposta n. 438 del 2020, si rammenta che la regolarizzazione dei documenti già emessi, ove dell'impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
Si noti che il testo della risposta appare incompleto in questo passaggio, ma il principio consolidato è che la regolarizzazione è ammessa purché intervenga prima dell'avvio di attività di controllo.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita con precisione l'ambito della risposta, escludendo espressamente ogni valutazione sulla spettanza sostanziale del credito d'imposta:
In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato, non sono in alcun modo oggetto del presente interpello i requisiti necessari per accedere al credito d'imposta in argomento, nelle diverse versioni pro tempore vigenti, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
E ancora:
la risposta al presente interpello non comporta in nessun caso l'implicito riconoscimento della spettanza del credito d'imposta e, in particolare, dell'ammissibilità al beneficio dell'investimento nel bene al quale fa riferimento l'istanza.
Con riferimento alla qualificazione tecnica del bene, l'Agenzia precisa che tale aspetto esula dalla propria competenza:
la riconducibilità del bene menzionato in istanza tra quelli ammissibili all'agevolazione di cui si tratta, nelle diverse versioni pro tempore vigenti, rappresenterebbe una richiesta di un parere tecnico nell'accezione sopra descritta, da ritenersi esclusa dall'area di applicazione dell'interpello, in quanto l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale rientranti nell'ambito operativo di altre amministrazioni.
Per tali aspetti tecnici, l'Agenzia rinvia al MISE:
eventuali richieste in merito a tali aspetti potranno essere trasmesse dal contribuente direttamente alla competente Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero per lo sviluppo economico, restando fermo che a tal riguardo, in ogni caso, non si producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente).
Il presupposto fondamentale per l'esclusione del verbale di collaudo/interconnessione dall'obbligo è esplicitamente condizionato:
Nel presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino univocamente i beni oggetto dell'investimento
Riferimenti normativi
- Articolo 1, comma 1056, della legge 27 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)
- Articolo 1, comma 1062, della legge 27 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)
- Articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178
- Articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
- Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Articolo 11, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
- Decreto legislativo n. 156 del 2015 (relazione illustrativa)
- Circolare n. 9/E del 2016 (Agenzia delle Entrate)
- Circolare n. 31/E del 2020 (Agenzia delle Entrate)
- Risposta a interpello n. 438 del 2020 (Agenzia delle Entrate)