Risposta n. 139/2026 del 10 luglio 2026 — Agenzia delle Entrate

10 luglio 2026 · Risposta a interpello · Agenzia delle Entrate

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Sintesi

La risposta n. 139/2026 esamina l’accesso al credito d’imposta Transizione 4.0 in presenza di scioglimento giudiziale temporaneo, affitto di ramo d’azienda, interconnessione tardiva e successiva scissione. L’Agenzia ammette la maturazione del credito per gli investimenti del 2021 e 2022, sul presupposto che l’attività sia proseguita e che la procedura non avesse finalità liquidatorie. L’interconnessione avvenuta nel 2025 non preclude il beneficio se il ritardo deriva da condizioni oggettive documentate, ma rinvia a tale momento la relativa fruizione. Il credito può infine essere utilizzato dalla beneficiaria della scissione alla quale è assegnato il ramo d’azienda comprendente gli investimenti agevolati.

Contesto e quesito

La Società aveva acquistato sei macchinari materiali nuovi riconducibili all’Allegato A della legge n. 232 del 2016. I beni erano entrati in funzione nel biennio 2021-2022, mentre l’interconnessione era stata completata soltanto nel maggio 2025.

Dal quesito dell’interpellante:

Detti macchinari sono entrati in funzione nel corso del biennio 2021-2022 dopo il completamento dell'installazione e del positivo collaudo, come risulta dalle perizie giurate predisposte ai sensi dell'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ma interconnessi al sistema informatico solo nel maggio 2025 a causa delle vicende aziendali dalle quali è stata interessata.

Tra il 2022 e il 2023 la Società era stata interessata da una dichiarazione giudiziale di scioglimento, dalla prosecuzione dell’attività e dalla successiva revoca dello stato di liquidazione. I due rami produttivi erano stati concessi in affitto a società riconducibili ai due gruppi familiari, in attesa della scissione.

Quanto al requisito soggettivo, l’interpellante chiedeva in particolare:

In particolare, chiede se possa considerare integrato il requisito soggettivo richiesto dalla disciplina agevolativa in commento nonostante, per il periodo compreso tra il 19 maggio 2022 e il 14 febbraio 2023, si sia trovata in stato di liquidazione e i beni siano stati concessi in affitto d'azienda in un'ottica di continuità aziendale;

Gli ulteriori quesiti riguardavano la spettanza del credito nonostante l’interconnessione nel 2025 e la possibilità che il beneficio fosse utilizzato dalla società beneficiaria della scissione.

Analisi dell'Agenzia

Requisito soggettivo e continuità aziendale

L’Agenzia interpreta la causa di esclusione prevista dall’articolo 1, comma 1052, della legge n. 178 del 2020 in funzione della finalità concretamente liquidatoria della procedura:

La norma mira, quindi, ad escludere dall'agevolazione imprese che, ancorché rientranti tra i soggetti potenzialmente beneficiari del Credito d'imposta, sono sottoposte a procedure di natura liquidatoria finalizzate alla chiusura dell'attività.

Nel caso esaminato, la dichiarazione giudiziale di scioglimento non risultava finalizzata alla cessazione dell’impresa: l’attività era proseguita, i soci avevano raggiunto un accordo per separare i rami aziendali e lo stato di liquidazione era stato revocato. Su tali presupposti, l’Agenzia condivide la maturazione del credito per gli investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022.

Interconnessione tardiva

L’entrata in funzione e l’interconnessione rappresentano momenti distinti. Richiamando la risposta n. 34 del 2024, l’Agenzia precisa tuttavia che il differimento dell’interconnessione non può dipendere da scelte discrezionali o strumentali:

in ''ogni caso, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere ''qualsiasi'' periodo d'imposta, ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente''

Nel caso concreto, i ritardi erano stati ricondotti alla separazione dei sistemi informatici, a inconvenienti tecnici e a problemi di licenza del software. Assumendo tali circostanze come veritiere, l’Agenzia conclude:

Pertanto, nel presupposto che quanto rappresentato nell'istanza e qui assunto acriticamente trovi riscontro nei fatti - circostanza non verificabile in sede di interpello - si ritiene che la Società possa fruire del citato Credito con la modalità indicata nella richiamata circolare n. 9/E del 2021, dal momento dell'avvenuta interconnessione dei beni appartenenti al complesso aziendale della stessa società.

La fruizione del credito nella misura propria dei beni 4.0 decorre quindi dall’avvenuta interconnessione.

Scissione e trasferimento del credito

Il trasferimento del bene nell’ambito di un compendio aziendale non è equiparato alla cessione isolata del singolo cespite, poiché non interrompe l’utilizzo unitario dell’organizzazione tecnologicamente trasformata. L’Agenzia delle Entrate richiama il seguente principio:

In quest'ultima ipotesi, infatti, il trasferimento del bene nell'ambito di un'azienda o di un ramo d'azienda, diversamente dall'ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative: in tal caso, infatti, l'azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello ''qualitativo''.

Poiché il credito e i beni agevolati sono compresi nel ramo assegnato alla beneficiaria, la conclusione dell’Agenzia è favorevole al trasferimento:

si ritiene la società beneficiaria della scissione possa fruire del Credito d'imposta maturato dalla Società scissa, a prescindere dal carattere ''non proporzionale'' dell'operazione di scissione.

Perimetro della risposta

L’Agenzia delimita anzitutto la risposta ai tre quesiti formulati dalla Società:

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere prende in esame esclusivamente i quesiti sopra indicati e come formulati dall'Istante, non implicando alcun giudizio o valutazione in merito ad altri aspetti non specificatamente oggetto dei quesiti stessi.

Sono espressamente esclusi dall’esame gli effetti civilistici dello scioglimento, della sua revoca e della progettata scissione:

La risposta, inoltre, non entra nel merito degli effetti civilistici legati alla dichiarazione giudiziale di scioglimento della Società e alla successiva revoca della stessa e nemmeno in quelli connessi al progetto di scissione prospettato.

Le conclusioni dipendono dalla veridicità e dalla concreta realizzazione dei fatti rappresentati e non limitano i poteri di verifica dell’Amministrazione finanziaria:

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione, fermi restando gli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11, comma 1, lettera a).
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 1051 a 1063; in particolare, commi 1051, 1052, 1054, 1055, da 1056 a 1058-bis, 1059 e 1062.
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Allegato A.
  • Codice civile, articolo 2484, comma 1, n. 3.
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 184 a 197, compreso il comma 186.
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  • Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
  • Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17.
  • TUIR, articolo 109, commi 1 e 2.
  • Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2.
  • Decreto 25 giugno 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, articolo 3, comma 3.
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate 30 marzo 2017, n. 4/E, in particolare paragrafo 5.3.
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 luglio 2021, n. 9/E, in particolare paragrafi 5.4 e 5.6.1.
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2018.
  • Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 394 dell’8 giugno 2021.
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate 10 aprile 2019, n. 8/E, paragrafo 2.3.
  • Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 719 del 15 ottobre 2021.
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate 20 gennaio 2025, n. 1/E.
  • Circolare 15 maggio 1995, n. 140, paragrafo 5.2.
  • Circolare 1° gennaio 2002, n. 4/E, paragrafo 1.
  • Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 34 dell’8 febbraio 2024.
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 9 maggio 2002.
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 140/E del 26 giugno 2003.
  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 143/E del 30 giugno 2003.
  • Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 72 dell’8 marzo 2019.