Sintesi
La Risposta a interpello n. 715/2021 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione dell'applicabilità dell'iper ammortamento (art. 1, commi 9-11, legge n. 232/2016) all'acquisto di registratori di cassa telematici e sistemi POS destinati a punti vendita al dettaglio. L'Agenzia, recependo integralmente il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, nega la riconducibilità di tali beni all'allegato A della legge n. 232/2016 e, conseguentemente, l'accesso all'agevolazione. Il documento costituisce un precedente rilevante per delimitare il confine tra beni strumentali destinati alla gestione amministrativo-commerciale dell'impresa e beni effettivamente funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma Industria 4.0. Il quesito sulla cumulabilità tra credito d'imposta per registratori di cassa e iper ammortamento viene dichiarato assorbito dalla risposta negativa al primo quesito.
Contesto e quesito
L'interpello è presentato da Alfa S.p.A., società operante nel settore della produzione e commercializzazione di articoli ceramici e da regalo, dotata di una rete capillare di punti vendita sul territorio nazionale. La società ha investito in registratori di cassa telematici e sistemi POS per digitalizzare i flussi informativi tra i punti vendita e la sede principale.
Dal quesito dell'interpellante emerge la descrizione dei beni oggetto di investimento:
Il registratore di cassa telematico [...] è dotato delle funzioni "Intelligent" che lo rendono un hub in grado di dialogare con server, applicazioni XML o altre stampanti, fiscali e non, appartenenti allo stesso sistema di gestione del punto vendita; è abilitato all'emissione di documenti con valore fiscale, mantiene in memoria tutte le transazioni effettuate e può essere interrogato per avere informazioni sui dati del venduto o sugli scontrini emessi.
La società istante ha inoltre chiarito in sede di documentazione integrativa che:
oggetto dell'interpello è esclusivamente la componente materiale del bene strumentale denominato "SISTEMA FISCALE", con esclusione della componente immateriale, ovvero il software di sistema
e che:
con riferimento agli investimenti effettuati - acquisto di registratori di cassa - ha fruito del credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
La società formulava due quesiti: (a) se il "SISTEMA FISCALE" fosse riconducibile all'allegato A e potesse fruire dell'iper ammortamento, e (b) se tale agevolazione fosse cumulabile con il credito d'imposta per registratori di cassa.
Soluzione interpretativa del contribuente
La società riteneva che il bene fosse riconducibile alla seconda categoria dell'allegato A, qualificandolo come:
"altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica"
Sul requisito dell'interconnessione, la società sosteneva che:
il requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici aziendali, con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute, deve ritenersi soddisfatto dalla scambio bidirezionale dei dati con il sistema gestionale "..."
Quanto alla cumulabilità, la società argomentava che:
l'iper ammortamento è un'agevolazione di tipo "fiscale" per cui diviene cumulabile con altre agevolazioni fiscali, contributi e crediti d'imposta, salvo il caso in cui vi sia un divieto espresso di cumulo da parte dell'altra agevolazione fiscale, contributo e credito d'imposta. Nel caso in questione, la disciplina relativa al credito d'imposta per l'acquisto di registratori di cassa non prevede alcun divieto di cumulo.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Quadro normativo dell'iper ammortamento
L'Agenzia ricostruisce l'evoluzione normativa dell'agevolazione a partire dalla sua introduzione. Circa la disciplina originaria:
L'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge di bilancio 2017") stabilisce che "al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento."
Con riferimento alla proroga della legge di bilancio 2019, l'Agenzia ricorda la rimodulazione della percentuale di maggiorazione per scaglioni (dal 170% al 50%, con azzeramento oltre i 20 milioni di euro) e segnala il passaggio al regime del credito d'imposta:
con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (la cui disciplina sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il super ammortamento e l'iper ammortamento), parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in luogo della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile.
Competenza tecnica del MiSE e richiesta di parere
L'Agenzia chiarisce il riparto di competenze con il Ministero dello Sviluppo Economico:
le indagini riguardanti la effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all'iper ammortamento (elencate analiticamente nel richiamato allegato A alla legge n. 232 del 2016) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo economico.
Parere tecnico del MiSE: esclusione dall'allegato A
Il MiSE, nel proprio parere tecnico, affronta anzitutto la questione pregiudiziale della classificabilità del bene nell'allegato A, precisando che l'interconnessione non è di per sé sufficiente:
l'asserita interconnessione dei beni oggetto d'interpello con il sistema informativo aziendale non comporta di per sé l'automatico riconoscimento dell'agevolazione. Va ricordato, infatti, che l'applicazione della disciplina presuppone necessariamente la classificabilità dei beni materiali (o dei beni immateriali) in una delle voci ricomprese nel citato allegato A (o allegato B) alla legge n. 232 del 2016.
Questo passaggio è di particolare importanza: il MiSE separa nettamente il requisito dell'interconnessione (condizione necessaria ma non sufficiente) dalla classificabilità del bene nell'allegato, che costituisce il presupposto fondamentale dell'agevolazione.
Il MiSE nega quindi la riconducibilità dei beni alla voce dell'allegato A invocata dalla società:
i beni materiali sopra descritti non risultano riconducibili ad alcuna voce dell'allegato A e, in particolare, alla seconda voce del secondo gruppo di detto allegato; trattandosi, in sostanza, di un PC abbinato a un registratore di cassa che, pur efficientando, in senso lato, la specifica fase dell'attività dell'impresa concernente le operazioni di incasso e il collegamento tra le varie sedi, nonché la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate in ottica di adempimenti amministrativi e fiscali, tuttavia non si configurano quali investimenti idonei per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma "4.0", non determinando un significativo effetto sul processo di creazione del valore legato allo specifico processo di produzione di beni e/o servizi.
Il MiSE richiama inoltre l'esclusione di principio dei beni gestionali, già enunciata nella circolare n. 4/E del 2017:
i beni relativi alle fasi gestionali dell'impresa in senso lato (ad es. amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, gestione dell'offerta, della fatturazione, gestione documentale, project management, analisi dei processi organizzativi o di business, ecc.) sono in via di principio esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione della disciplina.
Conclusione e salvaguardia per beni strumentali ordinari
Il MiSE conclude negativamente, ma lascia aperta una possibilità residuale:
i beni oggetto d'interpello non possono considerarsi riconducibili tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma "4.0" e quindi ammessi alla fruizione delle agevolazioni previste dalle diverse discipline applicabili, ratione temporis, in ragione della data di effettuazione degli investimenti; ferma restando, tuttavia, la possibilità per la società istante di applicare ai medesimi beni le agevolazioni previste per i beni strumentali diversi da quelli riconducibili nei citati allegati A e B alla legge n. 232 del 2016
Quesito sulla cumulabilità (assorbito)
Sul secondo quesito, l'Agenzia dichiara la questione assorbita:
Considerata la risposta negativa al quesito sub lettera a), deve considerarsi assorbito il quesito sub lettera b) concernente la cumulabilità del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri previsto dall'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 ottobre 2015, n. 127 e l'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 e successive modifiche.
Perimetro della risposta
L'Agenzia circoscrive il proprio ambito di analisi rinviando al MiSE per le valutazioni tecniche:
le indagini riguardanti la effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all'iper ammortamento (elencate analiticamente nel richiamato allegato A alla legge n. 232 del 2016) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo economico.
L'Agenzia segnala inoltre una rilevante circostanza procedurale:
la presente istanza di interpello è stata presentata in data antecedente alla pubblicazione della Circolare 31/E del 2020 e che, quindi, ad essa non risultano applicabili i chiarimenti resi con tale ultimo documento di prassi
La risposta è resa con riferimento esclusivo alla componente materiale del bene, come precisato dall'interpellante:
oggetto dell'interpello è esclusivamente la componente materiale del bene strumentale denominato "SISTEMA FISCALE", con esclusione della componente immateriale, ovvero il software di sistema
Gli investimenti sono temporalmente circoscritti al periodo d'imposta 2019.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 9, legge 11 dicembre 2016, n. 232 — legge di bilancio 2017 (introduzione dell'iper ammortamento, maggiorazione del 150%)
- Art. 1, commi 9-11, legge n. 232/2016 (disciplina complessiva dell'iper ammortamento)
- Allegato A annesso alla legge n. 232/2016 (elenco dei beni materiali strumentali nuovi ammessi all'iper ammortamento)
- Allegato B annesso alla legge n. 232/2016 (elenco dei beni immateriali strumentali)
- Art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205 — legge di bilancio 2018 (proroga iper ammortamento al 31/12/2018 o 31/12/2019)
- Art. 1, comma 60, legge 30 dicembre 2018, n. 145 — legge di bilancio 2019 (proroga iper ammortamento al 31/12/2019 o 31/12/2020)
- Art. 1, comma 61, legge n. 145/2018 (rimodulazione scaglioni di maggiorazione: 170%, 100%, 50%)
- Art. 1, commi da 184 a 197, legge 27 dicembre 2019, n. 160 — legge di bilancio 2020 (introduzione credito d'imposta per beni strumentali nuovi in sostituzione di super e iper ammortamento)
- Art. 1, comma 1051, legge 30 dicembre 2020, n. 178 — legge di bilancio 2021 (credito d'imposta beni strumentali nuovi dal 16/11/2020)
- Art. 1, commi da 1052 a 1058, legge n. 178/2020 (condizioni e misure del credito d'imposta)
- Art. 2, comma 6-quinquies, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (credito d'imposta per acquisto di registratori di cassa telematici)
- Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 — Agenzia delle Entrate / MiSE (chiarimenti su iper ammortamento e allegato A)
- Circolare n. 31/E del 2020 — Agenzia delle Entrate (chiarimenti successivi, non applicabili al caso di specie)
Temi
- Registratori di cassa telematici
- Iper ammortamento
- Allegato A legge 232/2016
- Classificabilità beni strumentali
- Beni gestionali esclusi da Industria 4.0
- Interconnessione non sufficiente
- Parere tecnico MiSE
- Cumulo agevolazioni (assorbito)
- Sistemi POS punto vendita