Sintesi
La Risposta a interpello n. 69/2025 dell'Agenzia delle Entrate affronta il tema dell'obbligo di comunicazione preventiva al GSE per investimenti in beni strumentali 4.0 nel caso in cui l'ordine di acquisto sia stato effettuato prima del 30 marzo 2024, ma la consegna, fatturazione e interconnessione siano avvenute dopo tale data. L'Agenzia chiarisce che il momento rilevante per stabilire il regime comunicativo applicabile (sola comunicazione ex post oppure doppia comunicazione preventiva + completamento) non è la data dell'ordine, bensì la data di effettiva realizzazione dell'investimento. Ne consegue che, anche in presenza di un ordine anteriore al 30 marzo 2024, se l'investimento si perfeziona dopo tale data il contribuente è tenuto alla doppia comunicazione (preventiva e di completamento).
Contesto e quesito
La società istante (ALFA S.R.L.) opera nel settore industriale e ha effettuato un investimento in beni strumentali 4.0 a cavallo della data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024. In particolare, l'ordine è anteriore al 30 marzo 2024, mentre fatturazione e interconnessione sono successive. L'istante descrive così la propria situazione:
«ha effettuato il 17/1/2024 ordine di acquisto di attrezzatura con caratteristiche tecniche tali da farla rientrare tra quelle beneficiarie del credito d'imposta "industria 4.0" ex Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), la stessa attrezzatura è stata fatturata il 17/04/2024 ed interconnessa al ciclo produttivo il 06/05/2024»
L'istante ricostruisce il quadro normativo introdotto dal D.L. n. 39/2024, distinguendo due regimi:
«Investimenti che "si intendono effettuare" a decorrere dal 30.3.2024 per i quali è prevista:
- comunicazione preventiva (ex ante) nella quale indicare gli investimenti "programmati" dal 30.3.2024 nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d'imposta e la relativa fruizione;
- comunicazione (ex post) "aggiornata" all'atto del completamento degli investimenti.
- Investimenti effettuati nel periodo 1.1 - 29.3.2024 per i quali è prevista comunicazione (ex post) di completamento degli investimenti»
Il quesito verte sulla corretta modalità di compilazione della comunicazione. L'istante chiede, a fronte di:
«ordine effettuato prima del 30/03/2024 e acquisto ed interconnessione dopo tale data»
quale comunicazione debba essere presentata per beneficiare del credito d'imposta.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene di dover:
«effettuare la sola Comunicazione (ex post) di completamento degli investimenti con opzione "dalla data del 30 marzo 2024" potendo giustificare, in caso di verifica, che l'ordine è avvenuto in periodo antecedente all'entrata in vigore del DL n. 39/2024, in tale previsione il sistema informatico legato alla piattaforma GSE non dovrà rigettare la comunicazione ritenendo valida la non presentazione di comunicazione preventiva in quanto collegherà nella sezione A la data del primo impegno giuridicamente vincolante a periodo precedente al 30 marzo 2024»
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Il quadro normativo: l'art. 6 del D.L. n. 39/2024
L'Agenzia ricostruisce il fondamento normativo citando testualmente l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 39/2024:
«Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»
Il ruolo della comunicazione come presupposto per la fruizione
L'Agenzia ricorda che il D.M. 24 aprile 2024 ha introdotto nuovi modelli di comunicazione la cui trasmissione:
«costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.»
I due regimi comunicativi
L'Agenzia distingue chiaramente i due regimi. Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto alla sola comunicazione di completamento. Per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 in poi, è invece tenuto:
a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito [...];
b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva
Natura non perentoria del termine di comunicazione
Richiamando la propria precedente Risposta ad interpello n. 260/2024, l'Agenzia precisa che:
«le disposizioni innanzi richiamate non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a "pena di decadenza", con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta "fruizione" in compensazione (in tal senso anche le indicazioni reperibili sul sito internet del MIMIT). La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.»
Questo passaggio è di particolare rilievo pratico: il credito matura con la realizzazione dell'investimento, ma la compensazione è subordinata all'adempimento comunicativo, senza tuttavia che l'omissione entro un certo termine comporti decadenza dal diritto.
La data di realizzazione dell'investimento secondo il GSE
Quanto alla determinazione temporale, l'Agenzia richiama la FAQ pubblicata dal GSE il 6 dicembre 2024:
«la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili (così come riportato nei moduli) mentre la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.»
Conclusione: non è sufficiente la sola comunicazione ex post
L'Agenzia rigetta la soluzione prospettata dal contribuente con una motivazione chiara:
non è condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di trasmettere la sola comunicazione a consuntivo in quanto, sebbene l'ordine giuridicamente rilevante sia stato effettuato in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (30 marzo 2024), l'investimento non è stato realizzato «a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto», ma, da quanto riferito dall'istante, l'attrezzatura «è stata fatturata il 17/04/2024 ed interconnessa al ciclo produttivo il 06/05/2024» e, dunque, la data di realizzazione dell'investimento in argomento è successiva al 30 marzo 2024.
La conseguenza operativa è espressa in modo netto:
Pertanto, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l'istante è tenuto a presentare la comunicazione preventiva e, successivamente, la comunicazione di completamento dell'investimento, conformemente alle indicazioni fornite con la risposta ad interpello innanzi citata.
Il principio cardine è dunque che la data dell'ordine (primo impegno giuridicamente vincolante) rileva ai fini della compilazione del modulo comunicativo, ma non determina il regime comunicativo applicabile: quest'ultimo dipende dalla data di effettiva realizzazione (completamento) dell'investimento.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita espressamente il campo di applicazione della propria risposta:
Preliminarmente, si fa presente che non costituisce oggetto della presente risposta ogni valutazione in merito alla spettanza del credito d'imposta che l'istante riferisce di avere maturato, restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo da parte degli organi competenti in merito alla sussistenza dei requisiti per accedervi.
La risposta, pertanto, riguarda esclusivamente l'obbligo comunicativo (preventiva + completamento vs. solo completamento) e non si pronuncia sulla spettanza sostanziale del credito d'imposta 4.0.
Riferimenti normativi
- Art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (obbligo di comunicazione preventiva e di completamento per crediti Transizione 4.0/5.0)
- Legge 23 maggio 2024, n. 67 (conversione, con modificazioni, del D.L. n. 39/2024)
- Art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0)
- Art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design)
- Art. 1, comma 203, quarto periodo, commi 203-quinquies e 203-sexies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (innovazione tecnologica finalizzata a obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica)
- Art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (monitoraggio della finanza pubblica)
- Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico (modello originario di comunicazione)
- Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 (nuovi modelli di comunicazione sostitutivi degli allegati al D.M. 6 ottobre 2021), art. 1, comma 7
- Risposta ad interpello n. 260 del 16 dicembre 2024 — Agenzia delle Entrate (natura non perentoria del termine per le comunicazioni preventive)
- FAQ GSE del 6 dicembre 2024 (definizione della data iniziale e finale del periodo di realizzazione degli investimenti)
Temi
- Comunicazione preventiva GSE
- Comunicazione ex post completamento investimento
- Ordine ante 30 marzo 2024
- Data di realizzazione dell'investimento
- Credito d'imposta beni strumentali 4.0
- Termine non perentorio
- Primo impegno giuridicamente vincolante
- Compensazione crediti Transizione 4.0