Sintesi
La Risposta a interpello n. 69/2022 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione della qualificazione di sedi operative di un operatore di telecomunicazioni come "strutture produttive" ai fini del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (c.d. bonus Sud). L'interpellante, una società di telecomunicazioni, intendeva beneficiare dell'agevolazione per investimenti destinati ad ampliare la propria rete nelle regioni meridionali, sostenendo che le proprie centrali PoP (Point of Presence) localizzate nel Mezzogiorno costituissero strutture produttive autonome. L'Agenzia delle Entrate ha negato tale qualificazione, ritenendo che le centrali PoP — svolgendo solo parte delle funzioni del processo produttivo complessivo — non possano essere considerate strutture produttive autonome ma siano parte integrante del medesimo processo produttivo svolto dalle sedi centrali situate in aree non agevolate. La risposta è di particolare rilievo per tutti gli operatori di rete che operano con infrastrutture distribuite sul territorio e intendano accedere al bonus Sud.
Contesto e quesito
La società interpellante, ALFA Spa, è un operatore di telecomunicazioni che fornisce servizi voce e dati di rete fissa e mobile. L'istanza nasce dall'intenzione di accedere al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno in relazione ad investimenti:
finalizzati ad ampliare la propria rete e ad incrementare la velocità di connessione dei servizi resi ai propri clienti nelle aree del Mezzogiorno
Nello specifico, gli investimenti riguardano:
l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati ad ampliare e potenziare la rete ed i sistemi di connessione nelle seguenti regioni: Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Sardegna
L'infrastruttura di ALFA è organizzata su un modello distribuito: le sedi centrali (in area non agevolabile) svolgono le funzioni di autenticazione dei clienti e assegnazione delle risorse, mentre le centrali PoP nel Mezzogiorno svolgono le funzioni di aggregazione/commutazione del traffico e di abilitazione all'uscita su internet. La società chiede conferma che tali strutture nel Mezzogiorno siano qualificabili come "strutture produttive" ai fini dell'agevolazione.
Con il primo quesito, la società chiede conferma che gli investimenti siano agevolabili in quanto:
idonei a contribuire alla crescita delle Strutture Operative ubicate nelle zone agevolate
E che possano rientrare nell'agevolazione anche gli acquisti di beni:
destinati ad essere fisicamente collocati ed utilizzati al di fuori delle predette Strutture Operative
poiché, a parere dell'istante:
può essere individuato un significativo legame funzionale tra gli Investimenti e le Strutture Operative
Con il secondo quesito, si chiede di individuare i singoli Progetti di Investimento facendo riferimento alle differenti Strutture Operative delle due tecnologie di connessione (rete fissa FTTC/FTTH e wireless FWA). Con il terzo quesito, si domanda quali spese siano ammissibili, considerando che la disciplina prevede l'ammissibilità delle voci capitalizzate tra le immobilizzazioni materiali.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Ambito oggettivo del credito d'imposta
L'Agenzia ricostruisce anzitutto il perimetro normativo dell'agevolazione, precisando i tre requisiti cumulativi degli investimenti ammissibili:
per espressa previsione normativa (articolo 1, comma 99), gli investimenti agevolabili devono:
- far parte di un "progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014";
- essere relativi all'acquisto di "macchinari, impianti e attrezzature varie";
- essere "destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio" delle aree puntualmente individuate dalla norma.
Nozione di "struttura produttiva"
L'Agenzia identifica la questione dirimente del caso: verificare se le Strutture Operative nel Mezzogiorno corrispondano alla nozione di "strutture produttive". Richiamando la Circolare n. 34/2016, l'Agenzia precisa:
per "struttura produttiva" deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori richiamati dal comma 98, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa. Può trattarsi, in particolare, di: a) un autonomo ramo di azienda; b) una autonoma diramazione territoriale dell'azienda, ovvero di una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.
Il criterio operativo per individuare la struttura produttiva viene così sintetizzato:
Per individuare la "struttura produttiva", pertanto, occorre valutare se le "unità locali", oppure le "diramazioni territoriali", le "linee di produzione" o i "reparti" che insistono sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno "parte integrante" del medesimo processo produttivo.
Diniego della qualificazione delle centrali PoP come strutture produttive autonome
Applicando tali criteri al caso concreto, l'Agenzia perviene a una conclusione negativa per l'istante:
le "Strutture Operative", identificate con le centrali PoP localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura in cui svolgono solo alcune delle funzioni che fanno parte integrante dell'intero processo di trasmissione e ricezione dei dati che contraddistingue l'operatività dei sistemi di telecomunicazioni, non siano, in sostanza qualificabili come "strutture produttive" autonome, nell'accezione sopra descritta ed elaborata ai fini dell'ammissibilità al beneficio.
L'Agenzia rafforza il proprio ragionamento richiamando la stessa definizione tecnica di PoP:
il termine PoP, acronimo di "Point of Presence", nel settore delle telecomunicazioni, individua un "sito tecnico", in cui è alloggiato un set di componenti hardware e software che "rappresenta un nodo di accesso alla rete, fornito da un Internet Service Provider, in grado di instradare il traffico agli utenti finali connessi ad esso"
Da ciò l'Agenzia trae che:
i predetti "siti tecnici", nella loro funzione di "nodi di accesso alla rete" - in cui si svolge, in sostanza, solo una parte, per quanto importante, del processo di fornitura dei servizi di telecomunicazione - non rappresentino, in base ai chiarimenti di prassi, una "autonoma diramazione territoriale" dell'azienda, dotata di autonomia decisionale e organizzativa, ma siano parte integrante del medesimo "processo produttivo" espletato dai sistemi centralizzati
Argomento conclusivo: connessione funzionale con le sedi centrali
L'Agenzia richiama il precedente della Risoluzione n. 118/E del 2016 (caso dei Totem digitali) e lo applica, per analogia inversa, al caso di specie. In quel caso, i Totem digitali collocati fuori sede erano stati considerati mere diramazioni della struttura produttiva aziendale situata in area agevolata. Nel caso di ALFA il rapporto è invertito — le strutture operative periferiche nel Mezzogiorno dipendono da sedi centrali in area non agevolata:
le "Strutture operative ..." [...] localizzate nelle aree assistite, presentano uno "stretto vincolo di connessione funzionale" con le due "strutture produttive" centrali di ALFA con sede in ... e ..., del tutto analogo a quello individuato, nel citato documento di prassi, tra il Totem digitale e gli elaboratori posti nella struttura produttiva situata nel territorio agevolato.
La conclusione dell'Agenzia è quindi:
considerato che "il sistema centrale" (costituito dalle sedi sociali di ... e di ...) che consente il funzionamento delle medesime "Strutture Operative Alfa" è posto in un'area che non ricade nei territori agevolati, non è possibile ritenere che gli investimenti posti in essere dalla società istante "per ampliare la propria rete ed incrementare la velocità di connessione dei servizi resi ai propri clienti nelle aree del Mezzogiorno" siano ammissibili all'agevolazione.
Assorbimento dei quesiti residui
L'Agenzia non si pronuncia sui quesiti n. 2 e n. 3:
con riferimento ai restanti quesiti, riguardanti l'identificazione dei "Progetti di investimento" e delle spese ammissibili, si ritiene che gli stessi siano assorbiti dalla risposta al primo quesito.
Perimetro della risposta
La risposta è costruita sull'assenza di un presupposto fondamentale per l'accesso all'agevolazione:
nel caso di specie, manca una delle condizioni necessarie richieste dalla norma per ritenere l'investimento "ammissibile" all'agevolazione, vale a dire la sussistenza di "Strutture produttive" impiantate o da impiantare nei territori delle regioni "assistite".
L'elemento determinante è la parzialità funzionale delle strutture nel Mezzogiorno rispetto al processo produttivo complessivo:
considerato che le "Strutture Operative" di ALFA localizzate nelle regioni del Mezzogiorno svolgono, sotto il profilo tecnico, soltanto due delle quattro funzioni principali che caratterizzano l'operatività dei sistemi di telecomunicazioni, e tenuto conto che gli investimenti finalizzati all'ampliamento delle locali infrastrutture sono definiti nell'interpello stesso come "indispensabili per il collegamento delle locali centrali ... all'intera infrastruttura", si ritiene che le stesse "Strutture Operative" facciano parte integrante del medesimo "processo produttivo" - finalizzato alla fornitura dei servizi di telecomunicazione - svolto dalle sedi centrali
La risposta si fonda sulle informazioni e sulla qualificazione tecnica fornite dall'istante stesso (modello organizzativo, suddivisione delle funzioni, definizione di PoP). Non viene affrontata l'ipotesi in cui le strutture nel Mezzogiorno svolgessero tutte e quattro le funzioni operative, né scenari con strutture dotate di autonomia organizzativa e decisionale piena.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 98-108, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (bonus Sud)
- Art. 1, comma 98, Legge n. 208/2015 — destinazione degli investimenti a strutture produttive nei territori agevolati
- Art. 1, comma 99, Legge n. 208/2015 — requisiti oggettivi degli investimenti agevolabili (progetto di investimento iniziale, tipologia beni, destinazione territoriale)
- Art. 1, comma 171, lett. a), Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — modifiche alla disciplina del bonus Sud
- Art. 2, punto 49, lett. A), Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 — definizione di "investimento iniziale"
- Art. 2, punti 50 e 51, Regolamento (UE) n. 651/2014 — ulteriori definizioni rilevanti per l'investimento iniziale
- Art. 107, par. 3, lett. c), TFUE — aree assistite per le grandi imprese
- Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 — decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016
- Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 — Agenzia delle Entrate (chiarimenti sulla disciplina del credito d'imposta Mezzogiorno, nozione di "struttura produttiva")
- Circolare n. 12/E del 13 aprile 2017 — Agenzia delle Entrate (ulteriori chiarimenti sul bonus Sud)
- Risoluzione n. 118/E del 22 dicembre 2016 — Agenzia delle Entrate (caso "Totem digitali", connessione funzionale tra beni collocati fuori sede e struttura produttiva)
Temi
- struttura produttiva
- bonus Sud / credito d'imposta Mezzogiorno
- telecomunicazioni
- Point of Presence (PoP)
- autonomia organizzativa
- parte integrante del processo produttivo
- connessione funzionale
- investimento iniziale