Sintesi
La Risposta a interpello n. 62/2022 dell'Agenzia delle Entrate affronta il tema della ritardata acquisizione della perizia tecnica giurata (o della dichiarazione del legale rappresentante) rispetto al momento di effettuazione dell'investimento e di interconnessione del bene strumentale 4.0. Il caso riguarda una società operante nel settore della sicurezza e del trasporto valori che ha acquistato "casseforti intelligenti" negli anni 2017-2019, fruendo inizialmente del solo super ammortamento, e che intende ora accedere all'iper ammortamento producendo tardivamente la documentazione prevista dal comma 11 della legge n. 232/2016. L'Agenzia conferma che l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo d'imposta successivo a quello di interconnessione non preclude l'agevolazione, ma determina uno slittamento in avanti del momento di decorrenza della fruizione del beneficio. La risposta fornisce inoltre indicazioni operative sul calcolo della quota annua di iper ammortamento fruibile e sul coordinamento con il super ammortamento già goduto.
Contesto e quesito
La società istante (ALFA SPA) opera nel settore dei servizi di sicurezza, trasporto valori e trattamento del denaro. Nell'ambito della propria attività, acquista beni denominati "casseforti intelligenti", descritte come:
casseforti dedicate alla custodia e alla lavorazione di banconote presso i punti vendita dei clienti; esse sono in grado di contare, selezionare e registrare le banconote in un database in tempo reale.
Il funzionamento di questi beni si inserisce in un sistema integrato e interconnesso:
le casseforti intelligenti si inseriscono in un sistema di immagazzinamento informatizzato ed interconnesso del denaro, permettendo ai clienti di ALFA di disporre presso il circuito bancario, il giorno lavorativo successivo a quello del versamento, delle risorse depositate al loro interno, nonché alla Società di ottimizzare i tempi di lavorazione del denaro contante e di garantire, altresì, elevati standard di sicurezza e di tracciamento.
La società ritiene che tali beni siano riconducibili all'allegato A, richiamando un precedente:
La tesi dell'Istante è fondata sulla risposta all'interpello n. 286 del 23 aprile 2021, nella quale è stato chiarito - sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E. - che le "casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante" acquistate da una società operante nel settore della grande distribuzione organizzata [...] devono essere ricomprese tra i "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica".
Il nodo centrale dell'interpello risiede nel fatto che l'incertezza sulla classificazione dei beni ha determinato la mancata acquisizione tempestiva della documentazione prevista dalla legge:
L'incertezza relativa alla riconducibilità delle casseforti intelligenti oggetto del presente interpello alla categoria dei "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" - risolta, a detta dell'Istante, con la predetta risposta n. 286 del 2021 - ha determinato, nel caso di specie, la mancata acquisizione, da parte di ALFA, della documentazione richiesta dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 232 del 2016.
La società formula due quesiti. Il primo:
se, in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232 del 2016, effettuati nel corso delle annualità 2017, 2018 e 2019, in ordine ai quali la Società ha finora usufruito del beneficio del super ammortamento, ed in presenza di interconnessione di tali beni strumentali (nel medesimo periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento), sia oggi possibile acquisire la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 232 del 2016 e beneficiare dell'iper ammortamento a partire dal periodo di imposta in cui la predetta documentazione viene acquisita con data certa, al netto della maggiorazione sul costo ammortizzabile già fruito a titolo di super ammortamento
Il secondo quesito riguarda i criteri di fruizione della maggiorazione nell'annualità di acquisizione della documentazione e in quelle successive.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Assenza di un termine decadenziale per la documentazione
L'Agenzia, richiamando la propria prassi consolidata, chiarisce il punto centrale della questione: il comma 11 non fissa un termine perentorio. In primo luogo, ricorda la disposizione normativa:
"Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura"
L'Agenzia poi ricorda il principio fissato dalla risoluzione n. 27/E del 2018:
il comma 11 in questione non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.
Effetto della tardiva acquisizione: slittamento del dies a quo
L'Agenzia precisa le conseguenze operative della produzione tardiva della documentazione. La perizia o dichiarazione ha un ruolo essenziale, ma la sua acquisizione ritardata non fa venir meno il diritto:
considerato che la documentazione richiesta dal citato comma 11 riveste un ruolo fondamentale nell'ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l'altro, il rispetto del requisito dell'interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), la predetta risoluzione ha precisato che, nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione dovrà iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.
Il principio viene sintetizzato con chiarezza:
l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
Esempio operativo di calcolo
L'Agenzia fornisce un esempio concreto che illustra il meccanismo di coordinamento tra super ammortamento e iper ammortamento:
nel caso di un bene rientrante nell'allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2021, l'impresa potrà fruire dell'iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2021, mentre per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020 potrà beneficiare del super ammortamento.
Il criterio di calcolo della quota annua viene così specificato:
La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2021 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale del bene alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di super ammortamento nei periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 (in senso conforme, v. la circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9).
Disciplina applicabile in base al momento di effettuazione dell'investimento
Per investimenti effettuati in anni diversi, l'Agenzia richiama il criterio di competenza fiscale e il meccanismo della "prenotazione":
la disciplina agevolativa applicabile ai singoli beni dipenderà dal momento di "effettuazione" dei singoli investimenti, determinato ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR (v. circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 6.1.3), tenendo conto dell'eventuale "prenotazione" dell'investimento (accettazione dell'ordine e pagamento dell'acconto minimo del 20%).
A titolo esemplificativo, l'Agenzia distingue due fattispecie:
- un investimento "effettuato" nel giugno 2019 e "prenotato" entro il 31 dicembre 2018 sarà incardinato nella disciplina recata dall'articolo 1, commi 30 e ss., della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018);
- un investimento "effettuato" nel giugno 2019 senza alcuna "prenotazione" sarà incardinato nella disciplina recata dall'articolo 1, commi 60 e ss., della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
Concordanza con la soluzione del contribuente
L'Agenzia valida integralmente la posizione dell'istante:
in merito ai quesiti formulati dalla Società si ritiene di poter concordare con le soluzioni interpretative proposte nell'istanza di interpello.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita con precisione il proprio ambito di intervento, escludendo ogni valutazione di natura tecnica:
il presente parere viene reso sulla base delle argomentazioni esposte e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda, come evidenziato dalla stessa Società istante, la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dalla legge per la spettanza dell'iper ammortamento, del corretto inquadramento dei beni oggetto dell'istanza nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 e dell'interconnessione, aspetti che sono stati oggetto di preliminare richiesta della Società al Ministero dello Sviluppo Economico
Viene inoltre esplicitamente riservata la facoltà di controllo:
il presente parere riguarda soltanto l'esame del quesito di carattere fiscale sollevato dall'Istante e si fonda acriticamente sugli elementi rappresentati dal contribuente in ordine ai profili di carattere tecnico (non fiscali); la presente risposta, quindi, non comporta, per i beni in esame, alcun riconoscimento della sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dalla legge ai fini agevolativi, profili in relazione ai quali resta impregiudicata ogni facoltà di controllo dell'Agenzia.
L'Agenzia chiarisce altresì che la comparabilità tecnica tra le casseforti della risposta n. 286/2021 e quelle oggetto del presente interpello esula dalle proprie competenze:
non rientra in tali competenze la verifica dell'assimilabilità - dal punto di vista tecnico - delle casseforti intelligenti oggetto della risposta n. 286 del 23 aprile 2021 alle casseforti intelligenti oggetto del presente interpello.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 9 e ss., Legge n. 232/2016 — legge di bilancio 2017 (disciplina dell'iper ammortamento)
- Art. 1, comma 11, Legge n. 232/2016 — legge di bilancio 2017 (onere documentale: dichiarazione del legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità)
- Allegato A alla Legge n. 232/2016 (elenco dei beni materiali strumentali nuovi – punto 12, primo gruppo: "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica")
- Allegato B alla Legge n. 232/2016 (elenco dei beni immateriali strumentali nuovi)
- Art. 7-novies, D.L. n. 243/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 18/2017 (modifica del comma 11)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico documentazione amministrativa — dichiarazioni sostitutive)
- Art. 1, commi 30 e ss., Legge n. 205/2017 — legge di bilancio 2018 (proroga iper ammortamento)
- Art. 1, comma 33, Legge n. 205/2017 (richiamo all'onere documentale del comma 11)
- Art. 1, commi 60 e ss., Legge n. 145/2018 — legge di bilancio 2019 (proroga iper ammortamento)
- Art. 1, comma 61, Legge n. 145/2018 (limiti alla maggiorazione)
- Art. 1, comma 63, Legge n. 145/2018 (richiamo all'onere documentale del comma 11)
- Art. 1, comma 195, Legge n. 160/2019 — legge di bilancio 2020 (onere documentale in materia di credito d'imposta beni strumentali nuovi)
- Art. 1, comma 196, Legge n. 160/2019 (meccanismo di "prenotazione" dell'investimento)
- Art. 1, comma 1062, Legge n. 178/2020 — legge di bilancio 2021 (onere documentale in materia di credito d'imposta beni strumentali nuovi)
- Art. 109, commi 1 e 2, TUIR (competenza fiscale — momento di effettuazione dell'investimento)
- Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 — Agenzia delle Entrate (chiarimenti su iper e super ammortamento, par. 6.3 e 6.4.1)
- Risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 — Agenzia delle Entrate (assenza di termine decadenziale per l'acquisizione della perizia)
- Risposta a interpello n. 286 del 23 aprile 2021 — Agenzia delle Entrate (casseforti automatiche riconducibili ai magazzini automatizzati dell'allegato A)
- Risposta a interpello n. 394 dell'8 giugno 2021 — Agenzia delle Entrate (fruizione dell'iper ammortamento con perizia tardiva)
- Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 — Agenzia delle Entrate (credito d'imposta beni strumentali nuovi)
Temi
- Perizia tardiva
- Iper ammortamento
- Super ammortamento
- Interconnessione
- Allegato A
- Magazzini automatizzati
- Slittamento del beneficio
- Onere documentale comma 11