Sintesi
La Risposta n. 602/2021 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione del momento a partire dal quale è possibile utilizzare in compensazione il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, disciplinato dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, commi 1051-1063). Il caso riguarda una società che ha acquisito in leasing una pala gommata dotata di "Sistema 4.0", interconnessa al sistema aziendale il 31 dicembre 2020, con perizia giurata solo a gennaio 2021. L'Agenzia conferma che, per beni di costo non superiore a 300.000 euro, è sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante e che la prima quota annuale del credito è utilizzabile a decorrere dall'anno di interconnessione (2020), con possibilità di fruire della seconda quota già nel 2021. Il documento chiarisce inoltre i criteri di coordinamento temporale tra la disciplina della legge di bilancio 2020 e quella della legge di bilancio 2021.
Contesto e quesito
La società istante opera nei settori della produzione di calcestruzzo, commercio di materiali da costruzione ed escavazione. Nel corso del 2020 ha effettuato un investimento in una pala gommata dotata di "Sistema 4.0", del costo di 202.000 euro oltre IVA, finanziato tramite leasing della durata di 60 mesi.
Il bene è stato consegnato l'11 dicembre 2020, il collaudo è avvenuto il 31 dicembre 2020 e l'interconnessione al sistema aziendale è attestata alla medesima data. La società ha prodotto sia la dichiarazione del legale rappresentante (datata 31 dicembre 2020) sia una perizia tecnica (anch'essa datata 31 dicembre 2020 ma giurata solo il 19 gennaio 2021).
Dal quesito dell'interpellante:
Il dubbio posto dalla società istante attiene piuttosto alla possibilità che la prima rata del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1056, della legge di bilancio 2021, pari al 50% del costo relativo all'investimento della pala meccanica in oggetto, fosse già fruibile a partire dall'anno 2020, tenuto conto che, benché la perizia del tecnico abilitato (datata 31 dicembre 2020) attesti che l'interconnessione si è verificata nel corso dell'anno 2020, quest'ultima è stata di fatto giurata e consegnata alla società soltanto nelle prime settimane del mese di gennaio 2021
La società precisa che la perizia è stata prodotta per mero scrupolo, ritenendo sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante:
la produzione di quest'ultima dichiarazione integrerebbe, già di per sé, la condizione in fatto richiesta dal comma 1062, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, ai fini della fruibilità del credito di imposta, per i beni compresi nell'allegato A della legge n. 232 del 2016 aventi un costo unitario di acquisizione inferiore ad euro 300.000,00
La società istante ritiene inoltre di poter fruire nel 2021 anche della seconda quota annuale e, subordinatamente, invoca la non punibilità ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e art. 10, comma 3, L. 212/2000 in ragione dell'incertezza normativa.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Coordinamento temporale tra legge di bilancio 2020 e 2021
L'Agenzia ricostruisce il quadro normativo delle due discipline agevolative che si sovrappongono parzialmente per investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Il criterio discretivo individuato è l'esistenza, al 15 novembre 2020, di un ordine vincolante con versamento dell'acconto del 20%:
si ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale debba avvenire distinguendo gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento.
Per gli investimenti "prenotati" entro il 15 novembre 2020 e completati entro il 30 giugno 2021, resta applicabile la disciplina della legge di bilancio 2020:
si ritiene che tali investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020. Per converso, rientrano nella nuova disciplina gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.
La ratio di questa anticipazione è esplicitata dall'Agenzia:
Il motivo di tale scelta risiede nella necessità di scongiurare un rallentamento degli investimenti "nuovi" (per tali intendendosi quelli intrapresi dal 16 novembre 2020) a causa del c.d. "effetto annuncio", che - a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, avvenuta proprio il 16 novembre 2020 - avrebbe spinto i soggetti interessati ad aspettare il 1° gennaio 2021 per poter beneficiare direttamente di un regime (in linea generale) più vantaggioso.
Applicazione al caso concreto: disciplina della legge di bilancio 2021
Nel caso di specie, l'ordine vincolante esisteva prima del 16 novembre 2020 ma il maxi canone di leasing è stato versato successivamente. Pertanto:
in considerazione della circostanza che, alla data del 15 novembre 2020, si sia proceduto all'ordine vincolante ma non sia stato versato l'acconto del 20 per cento (il maxi canone di leasing è stato versato in data successiva al 15 novembre), si ritiene che, in relazione all'investimento descritto in istanza, vada applicata la disciplina agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2021.
Questo passaggio è rilevante perché conferma che, nel leasing, il maxi canone iniziale è equiparato all'acconto del 20% ai fini del criterio di "prenotazione".
Momento di utilizzo del credito d'imposta: anno di interconnessione
L'Agenzia richiama il disposto dell'art. 1, comma 1059, della legge di bilancio 2021:
«Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, (...) a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo»
Onere documentale per beni di costo non superiore a 300.000 euro
L'Agenzia richiama il comma 1062 sull'obbligo documentale e la sua semplificazione sotto soglia:
«Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante (...)»
Poiché il bene ha un costo di 202.000 euro, la dichiarazione del legale rappresentante è sufficiente. La perizia giurata, pur prodotta successivamente, non è necessaria ai fini dell'agevolazione.
Decorrenza della prima quota: anno 2020
Sulla base della dichiarazione del legale rappresentante attestante l'interconnessione al 31 dicembre 2020, l'Agenzia conclude:
tenuto conto che, come si evince dalla dichiarazione del legale rappresentante, il bene risulta interconnesso alla data del 31 dicembre 2020, si ritiene che, in linea di principio, la prima delle tre quote del credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall'anno 2020.
Riporto delle quote non utilizzate e fruizione della seconda quota nel 2021
L'Agenzia conferma la possibilità di riportare in avanti quote non utilizzate senza limiti temporali:
nel caso in cui la quota annuale - o parte di essa - non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
In conseguenza:
nel 2021 il contribuente potrà utilizzare in compensazione anche la seconda delle tre quote del credito di imposta (fermo restando quanto evidenziato in premessa).
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita con chiarezza il proprio ambito di pronuncia, escludendo qualsiasi valutazione sulla sussistenza dei requisiti tecnici:
a prescindere dal parere di seguito riportato, non sono in alcun modo oggetto del presente interpello i requisiti necessari per accedere ai benefici in argomento, nelle diverse versioni pro tempore vigenti, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. Al riguardo, si precisa che la risposta al presente interpello non comporta in nessun caso l'implicito riconoscimento della spettanza del credito d'imposta e, in particolare, dell'ammissibilità al beneficio degli investimenti nei beni menzionati dalla società istante.
Sulla natura della valutazione tecnica, l'Agenzia rinvia al MiSE:
la riconducibilità dei beni menzionati in istanza tra quelli ammissibili all'agevolazione di cui si tratta, nelle diverse versioni pro tempore vigenti, rappresenterebbe una richiesta di un parere tecnico nell'accezione sopra descritta da ritenersi esclusa dall'area di applicazione dell'interpello, in quanto l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale rientranti nell'ambito operativo di altre amministrazioni.
La risposta è pertanto resa su un presupposto assunto acriticamente:
la presente risposta viene resa nel presupposto assunto acriticamente che l'intero investimento, compresa la pala gommata, rientri tra i beni elencati nell'allegato A della legge n. 232 del 2016. Al riguardo, infatti, si rammenta la necessità che il bene oggetto della presente istanza rispetti i requisiti chiariti con la risposta n. 265 del 19 aprile 2021
Infine, sul tema del cumulo con altre agevolazioni:
tenuto conto che, dalla documentazione fornita dall'istante, sembrerebbe che la società, sul medesimo investimento, abbia beneficiato di un'altra agevolazione, sul tema del cumulo con l'agevolazione qui in esame, si rinvia ai principi stabiliti dalla disciplina del credito di imposta, applicabile al caso di specie ratione temporis.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021 — disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)
- Art. 1, comma 1056, Legge 178/2020 (misura del credito d'imposta per beni allegato A — 50%)
- Art. 1, comma 1059, Legge 178/2020 (modalità di utilizzo in compensazione in tre quote annuali)
- Art. 1, comma 1062, Legge 178/2020 (onere documentale: perizia asseverata o dichiarazione del legale rappresentante)
- Art. 1, commi da 184 a 197, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020 — credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)
- Art. 1, comma 185, Legge 160/2019 (ambito temporale e condizione di "prenotazione")
- Art. 1, commi da 91 a 94, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (super ammortamento)
- Art. 1, commi da 9 a 13, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (iper ammortamento)
- Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (elenco dei beni materiali 4.0)
- Allegato B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (elenco dei beni immateriali 4.0)
- Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (compensazione tramite modello F24)
- Art. 11, comma 3, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente — effetti dell'interpello)
- Art. 10, comma 3, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente — non punibilità per incertezza normativa)
- Art. 6, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (non punibilità per obiettiva incertezza)
- Art. 13, comma 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni per utilizzo indebito di crediti in compensazione)
- D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (riforma dell'interpello)
- Circolare n. 9/E del 2016 — Agenzia delle Entrate (ambito di applicazione dell'interpello e accertamenti di tipo tecnico)
- Circolare n. 31/E del 2020 — Agenzia delle Entrate (richiamo ai principi della circolare 9/E)
- Risoluzione n. 3/2021 del 13 gennaio 2021 — Agenzia delle Entrate (istituzione codici tributo per compensazione crediti d'imposta beni strumentali)
- Risposta n. 265 del 19 aprile 2021 — Agenzia delle Entrate (requisiti di ammissibilità beni, incluse pale gommate)
Temi
- Credito d'imposta beni strumentali 4.0
- Momento di utilizzo in compensazione
- Interconnessione e decorrenza del beneficio
- Leasing e maxi canone come acconto
- Dichiarazione del legale rappresentante (soglia 300.000 euro)
- Coordinamento temporale legge di bilancio 2020/2021
- Allegato A — Legge 232/2016
- Riporto in avanti quote annuali non utilizzate