Sintesi
La Risposta n. 600/2021 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione dell'accesso alle agevolazioni fiscali per investimenti in beni strumentali da parte di una società tra professionisti (STP) operante nel settore odontoiatrico. Il documento chiarisce che il reddito prodotto da una STP è qualificabile come reddito d'impresa indipendentemente dall'attività professionale esercitata, in virtù della veste giuridica societaria adottata. Di conseguenza, la STP può legittimamente accedere sia al credito d'imposta per beni strumentali 4.0 (Legge n. 178/2020) sia al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (Legge n. 208/2015), a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di legge. Viene inoltre confermata la cumulabilità dei due benefici, con il limite del costo sostenuto per l'investimento.
Contesto e quesito
L'interpello è presentato da una società tra professionisti (STP) di recente costituzione, operante nel settore odontoiatrico. L'oggetto sociale è descritto come segue:
"...l'erogazione di servizi socio sanitari per la branca odontoiatrica svolti esclusivamente per il tramite dei soci persone fisiche entrambe in possesso dei titoli abilitanti per l'esercizio della professione odontoiatrica..."
La società intende effettuare un rilevante programma di investimenti in apparecchiature ad alto contenuto tecnologico:
Ha intenzione di realizzare un programma di un investimenti, ammontante a circa Euro xxx.xxx,xx, finalizzato all'acquisto di apparecchiature e macchinari odontoiatrici ad alto contenuto tecnologico (alcuni dei quali aventi le caratteristiche di cui all'allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Il quesito nasce anche alla luce di un recente pronunciamento della Cassazione:
Alla luce della sentenza n. 7407 emessa dalla Corte di Cassazione in data 17 marzo 2021 avente ad oggetto la qualificazione della natura del reddito prodotto dalle società tra professionisti (qualificabile, ad avviso della Suprema Corte, reddito di impresa o reddito professionale in virtù dell'effettiva organizzazione del lavoro), la società istante chiede di sapere:
- se il reddito prodotto dalla società debba essere considerato reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo;
- se la società, in funzione della risposta di cui al punto precedente, potrà accedere alle agevolazioni sopra indicate relative agli investimenti in beni strumentali;
- se le suddette agevolazioni sono tra esse cumulabili; 4. se il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ex legge n. 208 del 2015 concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
La soluzione prospettata dal contribuente è che il reddito debba qualificarsi come reddito d'impresa e che le due agevolazioni siano:
"cumulabili a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto"
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Qualificazione del reddito delle STP come reddito d'impresa
L'Agenzia ricostruisce il quadro normativo delle società tra professionisti a partire dalla legge istitutiva. L'art. 10, comma 3, della Legge n. 183/2011:
consente "la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile", ossia società di persone, società di capitali e cooperative.
L'Agenzia precisa la natura giuridica delle STP, escludendo che costituiscano un tipo societario autonomo:
Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella Legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo.
Da questa premessa discende la conclusione sulla qualificazione reddituale, che rappresenta il passaggio chiave del documento:
Ne consegue che anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa.
L'Agenzia chiude il punto con un'affermazione netta sull'irrilevanza dell'attività professionale ai fini della qualificazione del reddito:
Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria (cfr. Risoluzione n. 35/E del 2018).
Accesso ai crediti d'imposta per beni strumentali e Mezzogiorno
Quanto al credito d'imposta per beni strumentali 4.0, l'Agenzia ricorda l'ampiezza dell'ambito soggettivo:
L'ambito soggettivo di applicazione è rappresentato da tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Per il credito d'imposta Mezzogiorno, l'Agenzia richiama i provvedimenti attuativi:
Nei provvedimenti emanati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 24 marzo 2016 ed il 14 aprile 2017, in attuazione del comma 103 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, è previsto che il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta "è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d'impresa".
La conclusione dell'Agenzia individua il requisito soggettivo comune a entrambe le misure:
Destinatari di entrambe le agevolazioni sono, quindi, i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
E conferma l'accesso della STP alle agevolazioni:
Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che l'istante, al verificarsi di tutte le altre condizioni di legge che non formano oggetto del presente interpello, può beneficiare dei citati crediti di imposta.
Cumulabilità delle agevolazioni
L'Agenzia conferma la possibilità di cumulo tra i due crediti d'imposta, richiamando un proprio precedente:
In merito al terzo quesito sulla cumulabilità delle suddette misure agevolative, si conferma l'orientamento interpretativo, espresso sull'analogo credito di imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020 con la risposta n. 360 del 16 settembre 2020, in cui è stato chiarito che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.
Rilevanza fiscale del credito Mezzogiorno
Sul quarto quesito, l'Agenzia non fornisce una risposta autonoma ma rinvia a un precedente di prassi:
Infine, in relazione al quarto quesito sulla rilevanza fiscale del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, si rinvia a quanto già chiarito con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita espressamente il campo della risposta, escludendo la verifica dei requisiti sostanziali:
In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato, non forma oggetto del presente interpello la verifica dei requisiti necessari per accedere ai benefici in argomento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
L'accesso alle agevolazioni è subordinato a una condizione generale:
si ritiene che l'istante, al verificarsi di tutte le altre condizioni di legge che non formano oggetto del presente interpello, può beneficiare dei citati crediti di imposta.
Il cumulo è consentito entro un limite preciso:
a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 1057 e seguenti, Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) — credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0"
- Art. 1, commi 98-108, Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) — credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno
- Allegato A, Legge n. 232/2016 (Legge 11 dicembre 2016) — elenco dei beni strumentali materiali 4.0
- Art. 1, commi 185-197, Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) — disciplina precedente del credito d'imposta per beni strumentali nuovi
- Art. 10, commi 3, 4 e 5, Legge n. 183/2011 — istituzione delle società tra professionisti (STP)
- Decreto del Ministro della Giustizia n. 34/2013 — regolamento attuativo delle STP
- Art. 16, comma 2, D.lgs. n. 96/2001 — iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese
- Artt. 6, ultimo comma, e 81 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) — qualificazione del reddito delle società come reddito d'impresa
- Art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR — individuazione dei soggetti IRES
- Art. 7-quater, D.L. n. 243/2016, convertito dalla Legge n. 18/2017 — modifiche al credito Mezzogiorno
- Risoluzione n. 35/E del 2018 — Agenzia delle Entrate: qualificazione del reddito delle STP
- Risposta a interpello n. 360 del 16 settembre 2020 — Agenzia delle Entrate: cumulabilità crediti d'imposta beni strumentali e Mezzogiorno
- Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 — Agenzia delle Entrate: rilevanza fiscale del credito Mezzogiorno ai fini reddito/IRAP
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 — modello di comunicazione credito Mezzogiorno
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017 — aggiornamento modello di comunicazione credito Mezzogiorno
- Sentenza Corte di Cassazione n. 7407 del 17 marzo 2021 — qualificazione del reddito delle STP
Temi
- società tra professionisti (STP)
- reddito d'impresa vs. reddito professionale
- credito d'imposta beni strumentali 4.0
- credito d'imposta Mezzogiorno
- macchinari odontoiatrici
- allegato A
- cumulo agevolazioni
- ambito soggettivo imprese