Sintesi
La Risposta a interpello n. 544/2020 affronta la questione dell'applicabilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" all'acquisto di un'autobetoniera e di una betonpompa, beni che combinano la natura di veicolo stradale con quella di macchina operatrice. L'Agenzia delle Entrate, recependo il parere tecnico del MiSE, ammette l'agevolazione limitatamente alla componente qualificabile come "macchina" ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, escludendo il veicolo su cui le attrezzature sono installate. Il documento chiarisce un principio di portata generale: la circostanza che componenti e attrezzature 4.0 siano montate su un veicolo non impedisce di per sé l'accesso al beneficio, purché il costo agevolabile sia riferito alla sola parte "macchina". La risposta ribadisce inoltre l'obbligo del rispetto dei requisiti 5+2 e degli adempimenti documentali previsti dal comma 193.
Contesto e quesito
L'istanza è presentata da una società operante nel settore edile con attività di trasporto merci su strada, che intende acquistare due beni strumentali — un'autobetoniera e una betonpompa — e chiede se tali beni rientrino nell'Allegato A della Legge 232/2016 ai fini del credito d'imposta 4.0.
L'istante descrive così la propria attività:
L'istante rappresenta che l'attività della società consiste nel caricare su mezzi propri il materiale presso il sito di produzione del committente per la successiva consegna presso i cantieri dei clienti mediante l'utilizzo di autobetoniere effettuando, quando necessario, anche il servizio di pompaggio mediante autopompa e betonpompa.
Quanto alle caratteristiche tecniche dei beni, l'istante afferma che:
i due beni strumentali oggetto dell'acquisto sono dotati di specifiche caratteristiche tecniche - per le quali si rinvia in dettaglio all'istanza del contribuente - che li renderebbero assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici.
L'istante non ha prospettato una propria soluzione interpretativa, come rilevato dall'Agenzia:
L'istante non ha prospettato una propria soluzione interpretativa.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Quadro normativo: dall'iper ammortamento al credito d'imposta
L'Agenzia ricostruisce l'evoluzione della disciplina agevolativa, dal meccanismo dell'iper ammortamento al credito d'imposta introdotto dalla Legge di bilancio 2020:
Da ultimo, con legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
Viene precisato il rapporto tra vecchia e nuova disciplina:
La novellata disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il "super ammortamento" (Legge n. 208/2015, articolo 1, commi da 91 a 94) e l'"iper ammortamento" (Legge n. 232/2016, articolo 1, commi da 8 ad 11), che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.
Ambito temporale e misura del credito d'imposta
Quanto alle condizioni temporali e alla misura dell'agevolazione per i beni Allegato A, l'Agenzia cita il comma 189:
"Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro".
Riconducibilità dei beni all'Allegato A: il parere del MiSE
La questione centrale riguarda l'inquadramento dei beni nell'Allegato A. L'Agenzia ha richiesto il parere tecnico del MiSE, ritenendolo prodromico alla soluzione del quesito:
Nella fattispecie in esame, risultando prodromica alla soluzione del quesito interpretativo posto dall'istante la questione che riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della citata misura agevolativa, con nota prot. RU n. ... del ..., la scrivente ha richiesto il parere al competente Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Il MiSE individua la voce dell'Allegato A potenzialmente applicabile. L'istante ritiene che i beni siano riconducibili alla:
voce punto elenco 11 del primo gruppo di detto allegato A, concernente: "macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)".
Il principio chiave: scorporo macchina/veicolo
Il MiSE formula il principio fondamentale della risposta, ammettendo l'agevolazione con una precisa delimitazione:
si precisa che il citato comma 189 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 può applicarsi agli investimenti descritti dalla società istante limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d. "Direttiva Macchine" ("Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)"); vale a dire, nel caso di specie, al costo riferibile all'insieme delle componenti ed attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di carico e scarico dei materiali di impiego dell'attività edilizia (calcestruzzo preconfezionato) e che, inoltre, possono completare, anche durante il loro spostamento su mezzi di trasporto, il ciclo produttivo del calcestruzzo.
In sintesi: il costo agevolabile è solo quello delle componenti che svolgono il "lavoro" (carico, scarico, pompaggio, completamento del ciclo produttivo del calcestruzzo), non quello del veicolo che le trasporta.
Il MiSE chiarisce inoltre che l'installazione su un veicolo non preclude di per sé il beneficio:
non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come "veicolo" ai sensi della definizione di cui alla Direttiva 46/2007/CE2 [...] e che, in quanto tale, come chiarito nella citata circolare Agenzia Entrate - MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017 (vedasi, in particolare, la parte terza, paragrafo 11, punto elenco 11), escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.
Questo passaggio è di estrema rilevanza: stabilisce che l'esclusione dei veicoli dall'agevolazione opera "in via di principio" sul veicolo in quanto tale, ma non si estende automaticamente alle macchine/attrezzature installate su di esso.
Requisiti 5+2 e adempimenti documentali
Il MiSE subordina il beneficio alla verifica concreta dei requisiti tecnici:
l'applicazione del credito d'imposta nella misura del 40 per cento prevista dal richiamato comma 189 è comunque subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei 5+2 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione.
Infine, viene richiamato l'obbligo documentale previsto dal comma 193:
l'impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300.000,00 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delle Entrate delimita espressamente l'ambito del proprio parere con una clausola iniziale:
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito agli ulteriori requisiti per fruire della disciplina del cd. iperammortamento.
L'Agenzia si riserva inoltre il potere di verifica:
In ogni caso, sui predetti aspetti rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Il parere del MiSE precisa che l'agevolazione opera:
limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d. "Direttiva Macchine"
e richiede:
la verifica in concreto del rispetto dei 5+2 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 184-197, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020 — credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)
- Art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019 (misura del credito d'imposta per beni Allegato A: 40% fino a 2,5 mln, 20% da 2,5 a 10 mln)
- Art. 1, comma 193, Legge n. 160/2019 (obbligo di perizia tecnica semplice o attestato di conformità; dichiarazione del legale rappresentante sotto 300.000 euro)
- Art. 1, commi 9 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017 — iper ammortamento 150%)
- Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (elenco beni materiali funzionali alla trasformazione 4.0)
- Art. 1, commi da 8 a 11, Legge n. 232/2016 (disciplina iper ammortamento)
- Art. 1, commi da 91 a 94, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (super ammortamento)
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018 — proroga iper ammortamento)
- Circolare Agenzia Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017 (criteri generali iper ammortamento, validi anche per il credito d'imposta; parte terza, par. 11, punto elenco 11 — esclusione veicoli)
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (Direttiva Macchine — definizione di "macchina", modifica della direttiva 95/16/CE)
- Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi — definizione di "veicolo"; rifusione della precedente direttiva 70/156/CE)
Temi
- Allegato A
- Autobetoniera e betonpompa
- Macchine su veicoli / scorporo macchina-veicolo
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Requisiti 5+2
- Credito d'imposta beni strumentali 4.0
- Perizia tecnica semplice
- Settore edile e trasporto calcestruzzo