Sintesi
La Risposta a interpello n. 542/2020 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione dell'applicabilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" (comma 189, art. 1, Legge n. 160/2019) all'acquisto di autocompattatori per rifiuti e autospazzatrici stradali. Il parere, reso con il coinvolgimento tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, chiarisce che l'agevolazione può applicarsi a tali investimenti, ma limitatamente alla componente qualificabile come "macchina" ai sensi della Direttiva Macchine, escludendo quindi la parte "veicolo". Il documento è di particolare rilevanza per tutte le imprese del settore igiene urbana e gestione rifiuti che intendono accedere al credito d'imposta 4.0 per l'acquisto di mezzi operativi dotati di attrezzature automatizzate.
Contesto e quesito
L'interpello è presentato dalla società ALFA, operante nel settore dei rifiuti urbani, prevalentemente in regime di appalto con enti locali. La società intende investire nell'acquisto di due categorie di mezzi operativi:
L'istante, in particolare, rappresenta l'intenzione di effettuare un investimento per il quale è previsto l'acquisto:
- di un parco mezzi di autocompattatori quali autocarri e/o semirimorchi (con motore ausiliario) targati con appositi dispositivi di carico automatizzato dei rifiuti, oltre a dispositivi per la loro compattazione, scarico e il trasporto presso i centri di raccolta e/o conferimento;
- di un parco mezzi autospazzatrici classificati sia come autocarri che mezzi d'opera per il lavaggio, aspirazione e spazzatura delle strade urbane.
Il quesito verte sulla possibilità di ricondurre tali beni all'Allegato A della Legge n. 232/2016, ai fini della fruizione del credito d'imposta nella misura maggiorata prevista dal comma 189:
Ciò premesso, l'istante chiede se l'acquisto dei beni strumentali sopraindicati possa rientrare tra quelli indicati nell'Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) come, da ultimo modificata, dal comma 189 dell'articolo 1 delle legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ai fini della fruizione dei benefici del credito d'imposta secondo il modello "Industria 4.0".
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che i beni rientrino nell'Allegato A, e in particolare nella voce relativa alle macchine per la movimentazione automatizzata:
L'istante ritiene che l'acquisto dei beni strumentali in argomento possa rientrare nella casistica di cui all'Allegato A, articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2017, e conseguentemente fruire dei benefici relativi al credito d'imposta di cui alla citata legge n. 160 del 2019.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Quadro normativo: dal super/iper ammortamento al credito d'imposta
L'Agenzia ricostruisce preliminarmente il passaggio dalla previgente disciplina dell'iper ammortamento al nuovo credito d'imposta:
La menzionata legge di bilancio 2020, sostituendo le previgenti disposizioni riguardanti il super ammortamento (Legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 91 a 94) e l'iper ammortamento (Legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi da 8 ad 11), che restano applicabili a determinate condizioni agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019, introduce un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
Ambito temporale e condizioni dell'agevolazione
Il documento precisa le condizioni temporali per l'accesso al beneficio:
La nuova disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.
Misura del credito d'imposta per beni Allegato A
L'Agenzia richiama il dettato normativo sulla misura del beneficio:
Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Coinvolgimento del MiSE e inquadramento nell'Allegato A
Per la complessità tecnica della questione, l'Agenzia ha richiesto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dalla prassi consolidata:
Alla luce di quanto detto, si è reso necessario effettuare accertamenti di natura tecnica, che alla luce del paragrafo 6.1.2 della circolare Agenzia n. 4/E del 30 marzo 2017, hanno coinvolto la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il MiSE, nel proprio parere tecnico, riporta la posizione dell'istante circa la voce dell'Allegato A applicabile. Secondo la società, i beni sarebbero riconducibili al punto elenco 11 del primo gruppo, concernente:
"macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)".
Caratteristiche tecnologiche 4.0 dichiarate dall'istante
Il parere del MiSE riporta anche le specifiche tecnologiche dichiarate dalla società riguardo alla connessione dei beni al sistema informativo aziendale:
i summenzionati beni "...saranno collegati al sistema informativo aziendale che consentirà in telemetria di avere in tempo reale una serie di parametri (un PLC dotato di sensori collegati alle attrezzature del mezzo consente di avere dati sui consumi, localizzazione, cicli di carico e scarico dei rifiuti, ore di lavoro, monitoraggio degli stili di guida, segnalazione delle anomalie di funzionamento e delle sicurezze) per valutare la tipologia di lavoro, gli intervalli di manutenzione, la logistica del mezzo.".
Principio chiave: distinzione tra "macchina" e "veicolo"
Questo è il nucleo della risposta. L'Agenzia, in coerenza con il parere del MiSE e con la circolare n. 4/E del 2017, introduce la distinzione fondamentale tra la componente "macchina" e la componente "veicolo" del bene:
si precisa che il citato comma 189 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 può applicarsi agli investimenti descritti dalla società istante limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d. Direttiva Macchine; vale a dire, alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di raccolta e compattazione dei rifiuti (nel caso degli autocompattatori) ovvero di lavaggio/spazzatura delle strade (nel caso delle autospazzatrici).
L'Agenzia precisa tuttavia che l'installazione su un veicolo non è di per sé ostativa:
A questi effetti, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come "veicolo" ai sensi della definizione di cui all'art. 1 della Direttiva 46/2007/CE e che, in quanto tale, come chiarito nella citata circolare Agenzia Entrate - MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017 (vedasi, in particolare, la parte terza, paragrafo 11, punto elenco 11), sarebbe escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.
Subordinazione ai requisiti 5+2
L'Agenzia ricorda infine la necessaria verifica dei requisiti tecnologici obbligatori:
Ciò chiarito, si ricorda che l'applicazione del credito d'imposta nella misura del 40 per cento prevista dal richiamato comma 189 è comunque subordinata alla verifica del rispetto dei 5+2 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina agevolativa.
Questo passaggio sottolinea che la riconducibilità all'Allegato A è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre anche dimostrare il rispetto dei cinque requisiti obbligatori e dei due requisiti ulteriori (interconnessione e integrazione con il sistema logistico-gestionale).
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita in modo esplicito il perimetro della propria valutazione:
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito agli ulteriori requisiti per fruire della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 come ridefiniti dall'articolo 1, commi dal 184 al 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
Inoltre, l'Agenzia si riserva espressamente i poteri di verifica:
In ogni caso, sui predetti aspetti rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
L'agevolazione è riconosciuta limitatamente alla parte "macchina" dei beni, come sopra definita, e non all'intero mezzo comprensivo della componente "veicolo".
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 184-197, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — legge di bilancio 2020, disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
- Art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019 — misura del credito d'imposta per beni ricompresi nell'Allegato A (40% fino a 2,5 mln, 20% oltre)
- Allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni strumentali il cui investimento dà diritto al credito d'imposta maggiorato (punto elenco 11, primo gruppo: macchine per carico/scarico, movimentazione, AGV, ecc.)
- Art. 1, commi da 8 a 11, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — legge di bilancio 2017, previgente disciplina dell'iper ammortamento
- Art. 1, commi da 91 a 94, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — legge di stabilità 2016, previgente disciplina del super ammortamento
- Circolare Agenzia Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017 — criteri interpretativi per iper ammortamento, ritenuti valevoli anche per il credito d'imposta 4.0 (par. 6.1.2: coinvolgimento MiSE; parte terza, par. 11, punto elenco 11: esclusione veicoli)
- Direttiva Macchine (c.d. Direttiva Macchine) — definizione di "macchina" ai fini della delimitazione dell'ambito agevolabile
- Direttiva 46/2007/CE, art. 1 — definizione di "veicolo", escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa
Temi
- autocompattatori
- autospazzatrici
- Allegato A — punto elenco 11, primo gruppo
- distinzione macchina/veicolo
- Direttiva Macchine
- requisiti 5+2
- credito d'imposta beni strumentali 4.0
- settore igiene urbana e rifiuti