Sintesi
La Risposta a interpello n. 508/2021 dell'Agenzia delle Entrate affronta tre questioni sollevate da una società impegnata nella realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo, beneficiaria sia di un Contratto di Sviluppo/Accordo di Programma sia del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. I temi trattati sono: (i) la cumulabilità tra il credito d'imposta ex L. 160/2019 e L. 178/2020 e i contributi concessi nell'ambito dei Contratti di Sviluppo; (ii) il calcolo del limite di cumulo, con particolare attenzione alla qualificazione del finanziamento a tasso agevolato come agevolazione rilevante ai fini del computo; (iii) la cedibilità del credito d'imposta ex L. 178/2020 nell'ambito del consolidato fiscale. L'Agenzia conferma la cumulabilità nel rispetto del limite del costo sostenuto, respinge la tesi che il finanziamento agevolato sia un "mero sostentamento finanziario" irrilevante ai fini del cumulo, e ammette la cessione del credito alla consolidante.
Contesto e quesito
La Società Alfa, appartenente a un gruppo aderente al Consolidato Fiscale ex art. 117 e seguenti del TUIR, è impegnata in un progetto di investimento avviato nel 2019 per la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo. A fronte di tale investimento, la società ha sottoscritto un Contratto di Sviluppo/Accordo di Programma con il MiSE, Invitalia e una Regione, e intende fruire anche del credito d'imposta per beni strumentali nuovi.
La società descrive il proprio assetto agevolativo:
di aver sottoscritto - con il Ministero per lo Sviluppo Economico, Invitalia SpA e la Regione ... - un Contratto di Sviluppo/Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 dicembre 2014, che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 47 per cento del valore dei beni ammessi all'investimento e di un finanziamento a tasso agevolato pari al 28 per cento del valore dei medesimi beni
Prima di presentare l'interpello, la società ha acquisito il parere del MiSE sulla cumulabilità. Il Ministero ha chiarito:
In proposito si rappresenta che gli articoli 17, 24 e 31 del citato decreto del 9 dicembre 2014 stabiliscono un generale divieto di cumulo "con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.
Il MiSE ha inoltre precisato che:
Il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora le agevolazioni siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. I contributi concessi a valere sui Contratti di sviluppo potrebbero, d'altro canto, assumere rilievo in funzione di eventuali specifiche limitazioni previste dalla normativa che regola la concessione degli altri benefici contestualmente fruibili - quali, ad esempio, il divieto di sovra compensazione - dovendosi in tal caso rimandare, per i necessari chiarimenti, al soggetto titolare della misura in questione.
La società formula quindi tre quesiti specifici, così riassumibili: (a) possibilità di cumulo tra Contratto di Sviluppo e credito d'imposta beni strumentali; (b) limiti entro cui il cumulo è ammesso; (c) possibilità di cedere il credito ex L. 178/2020 alla consolidante.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Ambito soggettivo e oggettivo del credito d'imposta
L'Agenzia richiama anzitutto il quadro normativo di riferimento. Con riguardo alla L. 160/2019:
Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 [...] effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili
L'Agenzia ricorda inoltre l'ampia platea soggettiva della misura:
possono accedere al credito d'imposta, in linea generale, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Cumulabilità delle agevolazioni (quesiti a e b)
L'Agenzia conferma che entrambe le discipline (L. 160/2019 e L. 178/2020) contengono una previsione di cumulabilità formulata in modo identico. La norma prevede che:
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
E, con riguardo al cumulo:
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto
L'Agenzia trae quindi la propria conclusione interpretativa:
Come si evince chiaramente dal dato letterale delle norme di riferimento, ciascuno dei predetti crediti d'imposta, maturati a fronte del sostenimento dei medesimi costi ammissibili, è cumulabile con altre agevolazioni, ancorché nel rispetto del limite costituito dal "costo sostenuto" per l'acquisto del bene agevolabile.
L'Agenzia precisa inoltre che nel computo del limite occorre considerare tutte le componenti di vantaggio:
il contribuente può fruire dei crediti d'imposta cumulandoli con eventuali altre agevolazioni, a condizione che il vantaggio fiscale non sia superiore al costo sostenuto, il quale, come espressamente previsto dalle norme sopra richiamate, va computato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni, compresa quella costituita dal risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
Il finanziamento agevolato rileva ai fini del cumulo
La società riteneva che il finanziamento a tasso agevolato non dovesse essere computato nel limite di cumulabilità. L'Agenzia respinge questa interpretazione:
Al riguardo, tale soluzione non è condivisibile; depone in tal senso l'espressa previsione dell'articolo 8, commi 1 e 2, del DM 9 dicembre 2014 (recante disciplina dei c.d. "Contratti di Sviluppo") secondo il quale le agevolazioni previste in riferimento agli specifici progetti di investimento sono concesse "nei limiti delle intensità massime di aiuto" stabilite nel decreto stesso, in una delle "seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa".
L'Agenzia richiama poi la disciplina del tasso agevolato:
Quanto al "tasso agevolato di finanziamento", in particolare, il comma 3 del citato articolo 8, prevede che sia "pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea".
L'Agenzia conclude che il beneficio economico effettivo del finanziamento agevolato — consistente nell'applicazione di un tasso di interesse inferiore a quelli di mercato — deve essere computato con i parametri della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato:
si ritiene che il computo dell'effettivo beneficio economico ritraibile da tale strumento agevolativo in favore delle imprese assegnatarie (che si sostanzia nell'applicazione di un tasso di interesse "agevolato" in quanto inferiore a quelli di mercato) vada effettuato con gli stessi parametri utilizzati al fine di stabilire, nel contesto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato di riferimento - di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - le intensità massime di aiuto.
Questo passaggio è di particolare rilevanza pratica: il differenziale di tasso tra il finanziamento agevolato e le condizioni di mercato deve essere quantificato e sommato alle altre agevolazioni per verificare il rispetto del limite del costo sostenuto.
Cessione del credito nel consolidato fiscale (quesito c)
L'Agenzia conferma la tesi della società istante sulla cedibilità del credito ex L. 178/2020, richiamando anzitutto la disciplina generale del consolidato fiscale:
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del DM 1° marzo 2018, per effetto dell'opzione per la tassazione di gruppo, "ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall'art. 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto..."
L'Agenzia nota inoltre che la L. 178/2020 prevede la compensazione senza restrizioni aggiuntive:
è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
La conclusione è fondata sull'argomento a contrario rispetto alla L. 160/2019, che conteneva invece un divieto esplicito:
in assenza di un espresso divieto che impedisca - in analogia a quanto previsto esplicitamente nell'ultimo periodo del comma 191 della legge n. 160 del 2019 - ogni forma di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale, si ritiene che lo strumento agevolativo in esame non soggiaccia al medesimo limite e, di conseguenza, possa essere liberamente trasferito nell'ambito del consolidato fiscale.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita l'ambito della cumulabilità con la seguente condizione generale:
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto
Il limite del costo sostenuto deve essere calcolato includendo tutte le componenti agevolative, come chiarito dall'Agenzia:
va computato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni, compresa quella costituita dal risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
Il finanziamento a tasso agevolato è espressamente incluso nel computo. L'effettivo beneficio va quantificato con i parametri della normativa sugli aiuti di Stato:
il computo dell'effettivo beneficio economico ritraibile da tale strumento agevolativo in favore delle imprese assegnatarie (che si sostanzia nell'applicazione di un tasso di interesse "agevolato" in quanto inferiore a quelli di mercato) vada effettuato con gli stessi parametri utilizzati al fine di stabilire, nel contesto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato di riferimento - di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - le intensità massime di aiuto.
La cessione del credito nel consolidato è ammessa esclusivamente per il credito ex L. 178/2020, non per quello ex L. 160/2019 che contiene un divieto espresso al comma 191.
Riferimenti normativi
- Art. 11, comma 1, lett. a), Legge 27 luglio 2000, n. 212 — Statuto dei diritti del contribuente (disciplina dell'interpello)
- Art. 1, commi da 184 a 197, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Legge di Bilancio 2020)
- Art. 1, comma 185, Legge n. 160/2019 — ambito oggettivo e temporale del credito d'imposta
- Art. 1, commi 188, 189 e 190, Legge n. 160/2019 — misure del credito d'imposta per le diverse tipologie di beni
- Art. 1, comma 191, ultimo periodo, Legge n. 160/2019 — divieto di cessione o trasferimento del credito, anche nell'ambito del consolidato fiscale
- Art. 1, comma 192, Legge n. 160/2019 — cumulabilità con altre agevolazioni e limite del costo sostenuto
- Art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Legge di Bilancio 2021)
- Art. 1, comma 1059, Legge n. 178/2020 — cumulabilità e modalità di fruizione in compensazione
- Art. 117 e seguenti, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — disciplina del Consolidato Fiscale nazionale
- Artt. 61 e 109, comma 5, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese
- Art. 4, comma 6, DM 9 dicembre 2014 — Ministero dello Sviluppo Economico — disciplina dei Contratti di Sviluppo
- Art. 8, commi 1, 2 e 3, DM 9 dicembre 2014 — forme di agevolazione concedibili (finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti, contributo diretto alla spesa) e tasso agevolato
- Artt. 17, 24 e 31, DM 9 dicembre 2014 — divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche
- Art. 7, comma 1, lett. b), DM 1° marzo 2018 — cessione dei crediti nell'ambito del consolidato fiscale
- Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — compensazione dei crediti fiscali
- Art. 25, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — limite alla compensazione
- Art. 107, TFUE — disciplina degli aiuti di Stato
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento GBER) — intensità massime di aiuto
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 — aiuti de minimis
- Risposta ad interpello n. 157/2021 — Agenzia delle Entrate (non configurabilità del credito d'imposta beni strumentali come aiuto di Stato)
Temi
- cumulo agevolazioni
- credito d'imposta beni strumentali
- Contratto di Sviluppo
- limite costo sostenuto
- finanziamento agevolato
- consolidato fiscale cessione credito
- aiuti di Stato art. 107 TFUE
- intensità massime di aiuto GBER