Sintesi
La Risposta a interpello n. 485/2020 dell'Agenzia delle Entrate affronta il tema della proroga del termine entro cui adibire a dimora abituale un immobile acquistato con mutuo ipotecario, nel caso in cui i lavori di accorpamento con l'abitazione principale siano stati ritardati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'Agenzia riconosce la sussistenza di una causa di forza maggiore e concede una proroga del termine di un anno pari alla durata del periodo di restrizioni (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020), escludendo però l'applicabilità dell'art. 24 del D.L. 23/2020 ("Decreto liquidità"), riservato ai soli termini in materia di imposta di registro. Il documento è rilevante per tutti i contribuenti che, nel periodo emergenziale, non hanno potuto rispettare il termine annuale per destinare l'immobile acquistato a dimora abituale ai fini della detrazione degli interessi passivi su mutuo.
Contesto e quesito
La contribuente ha acquistato un'unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale, stipulando contestualmente un mutuo ipotecario, con l'intento di accorpare i due immobili in un'unica abitazione principale. L'interpellante è consapevole che la detrazione degli interessi passivi è subordinata all'effettivo accorpamento e alla destinazione a dimora abituale entro un anno dall'acquisto.
Tuttavia, l'emergenza Covid-19 ha impedito il rispetto di tale termine. Come esposto nell'istanza:
a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19 i lavori di accorpamento hanno subito dei ritardi tali da non poterlo rendere possibile entro il tempo previsto di un anno dall'acquisto dell'immobile da unire all'abitazione principale.
La contribuente prospetta che la proroga prevista dal Decreto liquidità sia applicabile al suo caso e:
ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel seguente modo: la finalità dell'articolo 24 del DL 8 aprile 2020 (c.d. 'Decreto liquidità') (...) con il quale si dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio 'prima casa' e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, è quella di dare 213 giorni di proroga in virtù delle difficoltà e timori di contagio...
In particolare, l'istante ritiene:
che il diritto alla detrazione degli interessi passivi su mutuo destinato all'acquisto dell'unità immobiliare da accorpare all'abitazione principale non venga perso a patto che l'accorpamento sia ultimato entro il 31/12/2020
e dichiara il comportamento che intende adottare:
a partire dalla data di ufficiale accorpamento delle due unità immobiliari, rispettando gli stessi termini previsti dalla sospensione come disposto nel paragrafo 8 della circolare 9/E 2020, (...) fruirà della detrazione degli interessi passivi su mutuo pagati
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Quadro normativo di riferimento: la detrazione degli interessi passivi
L'Agenzia richiama anzitutto la norma di base che disciplina la detrazione, citando l'art. 15 TUIR:
L'articolo 15, comma 1, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede la detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui ipotecari "contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso", per un importo non superiore a 4.000 euro annui...
L'Agenzia ricorda inoltre la deroga prevista per gli immobili oggetto di ristrutturazione:
nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto
Applicazione al caso concreto: esclusione del termine biennale
L'Agenzia precisa che il termine biennale per la ristrutturazione non si applica alla fattispecie, in quanto la contribuente non ha fatto riferimento a lavori di ristrutturazione:
l'istante, avendo acquistato l'immobile in data xx luglio 2019, avrebbe dovuto adibirlo a dimora abituale entro il xx luglio 2020 oppure entro due anni dalla data di acquisto, qualora lo stesso sia oggetto di lavori di ristrutturazione che, tuttavia, non sembrano in essere in quanto l'interpellante non fa riferimento a lavori di ristrutturazione ma solo di accorpamento dell'immobile acquistato con l'immobile già posseduto.
Riconoscimento della forza maggiore da emergenza Covid-19
L'Agenzia qualifica l'emergenza epidemiologica come causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato rispetto del termine:
Nella fattispecie in esame, dunque, si configura una causa di forza maggiore rappresentata dall'emergenza epidemiologica che non esclude, in linea di principio, la spettanza della detrazione.
L'Agenzia definisce i presupposti generali della forza maggiore:
Ricorre, infatti, il caso della forza maggiore quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell'evento.
E ne conferma l'idoneità a impedire la decadenza:
Tale causa di forza maggiore è idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione se accaduta in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell'immobile (cfr. risoluzione 1° febbraio 2002, n. 35/E).
Quantificazione della proroga: dal 23 febbraio al 2 giugno 2020
L'Agenzia individua con precisione il periodo di forza maggiore e le attività materiali che ne sono state impedite:
tenuto conto che la destinazione dell'immobile a dimora abituale deve essere effettiva e richiede l'espletamento di attività (ad es. trasloco mobili, acquisto mobili, spostamento difficoltoso di persone) che per effetto dei divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone imposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020, in base ai d.P.C.M. del 23 febbraio e 9 marzo 2020 attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dal decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, si ritiene che l'istante possa fruire della detrazione in esame, a condizione che l'immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a un anno dal rogito, maggiorato del periodo sopra indicato.
La formula viene ulteriormente chiarita:
tenuto conto che la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell'immobile, l'istante potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell'immobile a dimora abituale
Il meccanismo, dunque, non è una sospensione fino a una data fissa (31/12/2020, come prospettato dalla contribuente), bensì un allungamento del termine originario di un numero di giorni pari al periodo di restrizioni.
Inapplicabilità dell'art. 24 del Decreto liquidità
L'Agenzia respinge espressamente la soluzione interpretativa proposta dalla contribuente, che invocava l'art. 24 del D.L. 23/2020:
l'articolo 24 (rubricato «termini agevolazioni prima casa») del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 [...] non può trovare applicazione al caso di specie in quanto la norma non include i termini di cui all'art 15 del TUIR, bensì solo quelli previsti da altre disposizioni agevolative in materia di imposta di registro.
L'Agenzia sottolinea il carattere eccezionale della norma:
Tale disposizione è una norma eccezionale e come tale di stretta interpretazione, non estensibile oltre i casi e i tempi in essa considerati.
Perimetro della risposta
L'Agenzia subordina la detrazione alla sussistenza di tutti gli altri requisiti di legge:
si ritiene l'interpellante possa accedere alla detrazione in esame, a condizione che sussistano tutti gli altri presupposti previsti dalla norma e, in particolare, che l'acquisto dell'immobile sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.
Il parere è reso con la consueta clausola limitativa:
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Riferimenti normativi
- Art. 15, comma 1, lettera b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — detrazione interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
- Art. 24, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 — sospensione termini agevolazioni "prima casa" e credito d'imposta riacquisto prima casa (dal 23/02/2020 al 31/12/2020)
- Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) — termini agevolazione prima casa in materia di imposta di registro
- Art. 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448 — credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
- D.P.C.M. 23 febbraio 2020 — misure restrittive emergenza Covid-19
- D.P.C.M. 9 marzo 2020 — misure restrittive emergenza Covid-19
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 — misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33 — misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
- Risoluzione 1° febbraio 2002, n. 35/E — Agenzia delle Entrate (forza maggiore e decadenza dalle agevolazioni)
- Circolare n. 9/E del 2020 — Agenzia delle Entrate (paragrafo 8, sospensione termini prima casa)
Temi
- Detrazione interessi passivi mutuo ipotecario
- Abitazione principale — termine annuale dimora abituale
- Accorpamento unità immobiliari
- Forza maggiore Covid-19
- Proroga termini emergenza epidemiologica
- Art. 24 Decreto liquidità — inapplicabilità art. 15 TUIR
- Prima casa — distinzione imposta di registro e IRPEF
- Norma eccezionale — stretta interpretazione