Sintesi
La Risposta a interpello n. 40/2026 dell'Agenzia delle Entrate affronta il tema delle conseguenze sanzionatorie derivanti dall'omessa o errata presentazione delle comunicazioni al GSE previste dall'articolo 6 del decreto-legge n. 39/2024, nell'ambito della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0. Il caso riguarda una società che ha compensato due quote annuali di credito d'imposta senza aver trasmesso la comunicazione preventiva e avendo compilato erroneamente la comunicazione di completamento. L'Agenzia distingue nettamente il trattamento sanzionatorio in base al momento della regolarizzazione: sanzione fissa di 250 euro se la violazione è rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di commissione, oppure qualificazione come credito non spettante — con sanzione del 25% e obbligo di riversamento — se tale termine è decorso. Il documento riveste particolare rilevanza pratica perché chiarisce, per la prima volta in modo organico in sede di interpello, il regime sanzionatorio applicabile alle irregolarità nelle comunicazioni GSE.
Contesto e quesito
La società istante (ALFA S.P.A.) ha effettuato investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 tra maggio e agosto 2024, relativi a beni di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178/2020, ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi entro il 31 dicembre 2024.
Il problema nasce da una duplice irregolarità nella procedura di comunicazione al GSE. L'istante dichiara di:
«aver compensato le prime due quote annuali dei crediti di imposta [a dicembre 2024 e a gennaio 2025, ndr.]:
- «senza aver presentato le [...] comunicazioni preventive [di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ndr.];
- avendo presentato comunicazioni di completamento [previste dal citato articolo 6, ndr.] non correttamente compilate (l'errore commesso consiste nel fatto che [...] la Società ha selezionato l'opzione "investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024" anziché l'opzione - corretta - "investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024").»
La società prospetta due soluzioni alternative. In via principale, intende regolarizzare la posizione:
«spontaneamente adottando il seguente comportamento nel 2026, [...] ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2025:
- in via principale [...];
- nessun riversamento delle quote dei crediti d'imposta compensati;
- presentazione delle comunicazioni preventive e (ri)presentazione delle comunicazioni di completamento [...];
- relativamente alla prima quota dei crediti d'imposta compensati, pagamento di una sanzione pari a [...], e degli interessi [...];
- relativamente alla seconda quota dei crediti di imposta compensati, pagamento di una sanzione pari a [...] e degli interessi [...];
- compensazione della terza (e ultima) quota dei crediti di imposta nel 2026 dopo aver regolarizzato la propria posizione come prospettato in via principale»
In via subordinata, l'istante prospetta invece il riversamento delle quote compensate e la successiva ricompensazione dopo regolarizzazione, con:
«indicazione dei crediti riversati nel rigo RU8 del modello Redditi 2027 relativo al 2026;
- compensazione dei crediti riversati e della terza (e ultima) quota dei crediti di imposta interamente nel 2026 dopo aver regolarizzato la propria posizione come prospettato in via subordinata.»
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Natura delle comunicazioni GSE: adempimento strumentale, non condizione di maturazione
L'Agenzia richiama anzitutto il quadro normativo dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39/2024, che ha introdotto il sistema di comunicazioni al GSE per il monitoraggio dei crediti 4.0. Il decreto MiSE del 24 aprile 2024 ha definito i nuovi modelli la cui trasmissione:
«costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057bis a 1058ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203 quinquies e 203 sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.»
Punto cruciale: l'Agenzia conferma — richiamando le proprie precedenti risposte ad interpello n. 260/2024 e n. 69/2025 — che per gli investimenti dal 30 marzo 2024:
«[...] le disposizioni innanzi richiamate non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a "pena di decadenza", con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta "fruizione" in compensazione (in tal senso anche le indicazioni reperibili sul sito internet del MIMIT). La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.»
L'Agenzia sintetizza quindi la natura giuridica dell'adempimento:
In altri termini, la presentazione - nell'ordine - della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell'investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.
Si tratta di una distinzione fondamentale: il credito nasce con l'investimento, ma senza comunicazioni non può essere compensato.
Conseguenza nel caso di specie
L'Agenzia applica il principio al caso concreto:
Nel caso di specie, dunque, l'istante - che non ha trasmesso la comunicazione preventiva e ha erroneamente ed incoerentemente compilato la comunicazione dei dati a consuntivo, sebbene trasmessa - non avrebbe potuto utilizzare i crediti in compensazione.
Regime sanzionatorio: distinzione in base al termine di regolarizzazione
L'Agenzia opera una distinzione netta tra le due quote compensate, fondata sul rispetto o meno del termine per la rimozione spontanea della violazione.
Seconda quota (gennaio 2025) — violazione regolarizzabile con sanzione fissa. Per la compensazione effettuata nel gennaio 2025, la regolarizzazione è ancora possibile:
la violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, «entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione», presentando, nell'ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro
La sanzione è dunque fissa (250 euro) e la regolarizzazione richiede la presentazione delle comunicazioni nell'ordine corretto (prima preventiva, poi completamento).
Prima quota (dicembre 2024) — credito non spettante con sanzione proporzionale. Per la compensazione effettuata nel dicembre 2024, essendo decorso il termine:
diversamente, stante il decorso del suddetto termine, la violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre 2024 configura un'ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante. Invero, come previsto dall'articolo 13, comma 4-bis del citato decreto, «quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4-ter» si applica «la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione».
Modalità di riversamento del credito non spettante
L'Agenzia precisa le modalità operative per il riversamento della prima quota:
Si ricorda che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, pertanto, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame, l'istante dovrà procedere al riversamento della prima quota del credito, compilando il modello di pagamento F24, nella sezione "Erario", con il codice tributo "6936" in corrispondenza della somma da indicare nella colonna "importi a debito versati" (cfr. le risoluzioni del 13 gennaio 2021, n. 3/E, del 26 luglio 2023, n. 45/E e dell'11 giugno 2025, n. 41/E).
Ravvedimento operoso e interessi
L'Agenzia conferma la possibilità di accedere al ravvedimento operoso:
Infine, sempreché provveda spontaneamente alla rimozione delle violazioni commesse come sopra delineato e al pagamento degli interessi - calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui le medesime sono state realizzate a quello in cui vengono effettivamente rimosse - l'istante potrà beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Rinvio alla circolare n. 9/E del 2021
Per gli aspetti non trattati, l'Agenzia rinvia espressamente alla propria circolare interpretativa:
Per quanto in questa sede non espressamente specificato, si rinvia comunque alle indicazioni fornite nella circolare 23 luglio 2021, n. 9/E "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) - Risposte a quesiti" (si veda, ad esempio, il quesito "5.2 Utilizzo oltre il terzo anno").
Perimetro della risposta
L'Agenzia delle Entrate delimita con precisione il campo di applicazione del proprio parere:
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda, in particolare, la verifica della sussistenza, in capo all'istante, di tutti gli altri requisiti che esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello. In relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria nelle opportune sedi (cfr. circolare n. 9/E del 2016).
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi — legge di bilancio 2021)
- Art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (disciplina generale del credito d'imposta beni strumentali)
- Art. 1, commi 200, 201 e 202, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (crediti d'imposta per R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica)
- Art. 1, commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (innovazione tecnologica 4.0 e transizione ecologica)
- Art. 6, commi 1, 2 e 3, Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67 (comunicazioni GSE per monitoraggio crediti 4.0/5.0)
- Art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione del 25% per credito non spettante utilizzato in compensazione in difetto di adempimenti amministrativi)
- Art. 13, comma 4-ter, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (termine per la rimozione della violazione — sanzione di 250 euro)
- Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso — riduzioni delle sanzioni)
- Art. 38-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (recupero dei crediti non spettanti)
- Art. 17, comma 12, Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (monitoraggio della finanza pubblica)
- Decreto direttoriale MiSE 6 ottobre 2021 (modello originario di comunicazione)
- Decreto MiMIT 24 aprile 2024 (nuovi modelli di comunicazione al GSE sostitutivi degli allegati al DM 6 ottobre 2021)
- Circolare n. 9/E del 2016 — Agenzia delle Entrate (limiti dell'interpello e poteri di controllo)
- Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 — Agenzia delle Entrate (credito d'imposta beni strumentali nuovi — risposte a quesiti, incluso par. 5.2 "Utilizzo oltre il terzo anno")
- Risposta ad interpello n. 260 del 16 dicembre 2024 — Agenzia delle Entrate (natura non decadenziale delle comunicazioni GSE)
- Risposta ad interpello n. 69 del 7 marzo 2025 — Agenzia delle Entrate (conferma natura non decadenziale)
- Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 — Agenzia delle Entrate (codici tributo)
- Risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023 — Agenzia delle Entrate (codici tributo)
- Risoluzione n. 41/E dell'11 giugno 2025 — Agenzia delle Entrate (codici tributo)
Temi
- comunicazione preventiva GSE
- comunicazione di completamento GSE
- credito non spettante
- sanzioni compensazione indebita
- articolo 6 decreto-legge 39/2024
- ravvedimento operoso crediti 4.0
- riversamento credito F24
- beni strumentali nuovi comma 1057-bis