Sintesi
La Risposta n. 343/2021 dell'Agenzia delle Entrate affronta il caso di una società (SNC) che ha svolto attività di formazione 4.0 per il personale dipendente nel 2019, ma ha depositato il contratto collettivo territoriale presso l'Ispettorato del Lavoro solo nel 2020, oltre il termine del 31 dicembre 2019. L'Agenzia nega la fruibilità del credito d'imposta formazione 4.0 (art. 1, commi 46-56, L. 205/2017), confermando che il deposito telematico del contratto collettivo costituiva, per i periodi d'imposta 2018 e 2019, una condizione di ammissibilità al beneficio e non un mero adempimento formale sanabile ex post. L'abolizione dell'obbligo di deposito, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, opera solo a decorrere dal periodo d'imposta 2020 e non ha efficacia retroattiva.
Contesto e quesito
La società istante, una SNC, ha realizzato nel 2019 attività di formazione del personale dipendente nelle tecnologie del Piano Nazionale Industria 4.0 e intende accedere al relativo credito d'imposta. Le attività formative sono state disciplinate tramite un accordo territoriale stipulato con le associazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) e l'Unione Industriale di Torino nel 2018. Tuttavia, tale accordo non è stato depositato telematicamente nei termini previsti.
Dal quesito dell'interpellante:
La società XXX SNC [...] dichiara di aver svolto nel 2019 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, per le quali intende accedere al credito d'imposta per la formazione [...] previsto dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
L'istante richiama il requisito normativo del deposito del contratto collettivo:
le attività di formazione sono ammissibili al beneficio fiscale a condizione che il loro svolgimento sia disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Il punto critico della vicenda è il tardivo deposito dell'accordo:
l'istante riferisce che il predetto accordo non è stato depositato per via telematica presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro il ...2019.
Dalla documentazione integrativa emerge che:
le attività di formazione sono state realizzate nel 2019 e che l'accordo del ... 2018, stipulato e sottoscritto con le associazioni sindacali territoriali di categoria, è stato depositato telematicamente in data . 2020. In tale sede l'istante, tuttavia, non ha in alcun modo chiarito i motivi del tardivo deposito dell'accordo, di cui in premessa, presso l'ispettorato del lavoro.
La società chiede quindi:
di poter fruire, comunque, del beneficio fiscale ad avvenuto deposito, in via telematica, dell'accordo collettivo territoriale contenente lo svolgimento dell'attività di formazione entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi 2020, cioè entro il 30 novembre 2020.
La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente è favorevole alla fruizione:
La società istante ritiene che il costo aziendale sostenuto dall'impresa per le attività di formazione ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 possa assumersi, ai fini della determinazione del credito, ai sensi dell'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205 del 2017, a seguito del deposito del contratto collettivo territoriale.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Natura e ambito dell'agevolazione
L'Agenzia inquadra preliminarmente la disciplina del credito d'imposta formazione 4.0:
L'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto un incentivo fiscale automatico, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della formazione del personale dipendente, nelle materie aventi ad oggetto le c.d. "tecnologie abilitanti", cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0"
Requisito del contratto collettivo nella disciplina originaria
La disciplina originaria subordinava il beneficio alla pattuizione delle attività formative attraverso contratti collettivi:
La disposizione normativa istitutiva ha previsto il riconoscimento del credito d'imposta per le spese in attività di formazione svolte nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti indicati al successivo comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Obbligo di deposito telematico
L'Agenzia cita direttamente le disposizioni del decreto attuativo e del D.Lgs. 151/2015 che fondano l'obbligo di deposito:
«Le attività di formazione nelle tecnologie elencate al comma 1 sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151»
E, con riferimento all'art. 14 del D.Lgs. 151/2015:
«I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati»
L'Agenzia sintetizza la ratio dell'obbligo:
la disciplina originaria del credito d'imposta in esame richiede che l'impresa assuma espressamente l'impegno a investire nella "formazione 4.0" dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Termine per il deposito: chiarimento del MiSE
L'Agenzia richiama la circolare del MiSE che fissava il termine di deposito:
«quanto al termine di deposito dei contratti, si precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018»
Questo chiarimento, emanato per il periodo d'imposta 2018, viene esteso dall'Agenzia al 2019 mediante il principio secondo cui il deposito deve avvenire entro la chiusura del periodo d'imposta di riferimento.
Deposito come condizione di ammissibilità (non mero adempimento formale)
L'Agenzia richiama la propria precedente risposta n. 79/2019 e qualifica il deposito come condizione sostanziale:
Come chiarito con la risposta n. 79 del 20 marzo 2019, il corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costituiva, sia in relazione al periodo d'imposta 2018 e sia in relazione al periodo d'imposta 2019 cui si riferisce la presente istanza, "una condizione di ammissibilità al beneficio".
Irretroattività dell'abolizione dell'obbligo di deposito
La Legge di Bilancio 2020 ha eliminato l'obbligo di deposito, ma solo dal 2020 in avanti:
la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) al comma 215 ha prorogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, prevedendo che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 4 maggio 2018, ad eccezione della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato del lavoro competente, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.
L'Agenzia precisa che tale modifica non è retroattiva:
La modifica introdotta dal richiamato comma 215 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, infatti, si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d'imposta 2020.
Conclusione negativa
L'Agenzia nega il beneficio:
nel caso di specie, non avendo la società istante provveduto al deposito del citato accordo entro la data del 31 dicembre 2019 e non rientrando il caso d'esame nella previsione temporale (anno 2020) di cui al comma 215 della legge n. 160 del 2019, non potrà usufruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 per i periodi d'imposta di vigenza dell'originaria disciplina.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita l'ambito della propria valutazione esclusivamente alla questione del deposito telematico del contratto collettivo, riservando al MiSE la valutazione tecnica sull'ammissibilità delle attività formative:
Con documentazione integrativa, acquisita con prot. n. RU XXX e XXX del XXX marzo 2021, l'istante ha trasmesso i documenti riguardanti le attività di formazione svolte, che saranno trasmessi al Ministero per lo Sviluppo Economico per eventuali valutazioni in merito all'ammissibilità delle stesse attività
La risposta opera sul presupposto che il deposito non è avvenuto entro il 31 dicembre 2019 e che il caso ricade nella disciplina originaria (periodi d'imposta 2018-2019), non nella disciplina novellata dalla Legge di Bilancio 2020 (dal periodo d'imposta 2020 in poi).
La risposta richiama inoltre la qualificazione del deposito come condizione di ammissibilità già espressa nella precedente:
Come chiarito con la risposta n. 79 del 20 marzo 2019, il corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costituiva [...] "una condizione di ammissibilità al beneficio".
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi da 46 a 56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) — istituzione del credito d'imposta formazione 4.0
- Art. 1, comma 48, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — ambiti delle attività di formazione ammissibili
- Art. 1, commi da 78 a 81, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) — estensione temporale e rimodulazione percentuali del credito d'imposta formazione 4.0
- Art. 1, comma 215, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) — proroga con abolizione dell'obbligo di deposito dei contratti collettivi dal periodo d'imposta 2020
- Decreto interministeriale 4 maggio 2018 — disposizioni attuative del credito d'imposta formazione 4.0
- Art. 3, comma 3, Decreto interministeriale 4 maggio 2018 — condizione di ammissibilità: disciplina delle attività formative in contratti collettivi depositati
- Art. 14, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 151 (citato nel testo anche come "14 settembre 2015, n. 151") — obbligo di deposito telematico dei contratti collettivi ai fini del riconoscimento di benefici contributivi o fiscali
- Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 — definizione delle categorie dimensionali di impresa (piccole, medie, grandi)
- Circolare MiSE n. 412088 del 3 dicembre 2018 — chiarimenti sul termine di deposito dei contratti collettivi
- Risposta a interpello n. 79 del 20 marzo 2019 — Agenzia delle Entrate — qualificazione del deposito come "condizione di ammissibilità al beneficio"
Temi
- Credito d'imposta formazione 4.0
- Deposito telematico contratto collettivo
- Condizione di ammissibilità al beneficio
- Termine di deposito contratti collettivi
- Contratti collettivi aziendali e territoriali
- Tardivo deposito accordo sindacale
- Irretroattività abolizione obbligo deposito
- Ispettorato Territoriale del Lavoro