Sintesi
La Risposta a interpello n. 286/2021 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione della classificazione fiscale delle casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante, acquistate da una società della grande distribuzione organizzata per i propri punti vendita. Il documento è rilevante perché chiarisce — tramite il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico — che tali beni non rientrano nella categoria indicata dall'istante (secondo gruppo dell'allegato A, "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità"), bensì nel primo gruppo dell'allegato A, alla voce dei magazzini automatizzati (punto 12). Inoltre, il MiSE impone di scindere la componente materiale da quella immateriale (software), ricondotta quest'ultima all'allegato B. La risposta è particolarmente utile per operatori del settore retail e GDO che intendano fruire del credito d'imposta o dell'iper ammortamento su apparecchiature automatiche per la gestione del contante.
Contesto e quesito
L'istanza è presentata dalla società Alfa, operante nella grande distribuzione organizzata, che nel 2020 ha effettuato investimenti in casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante da installare presso i propri punti vendita. L'istante descrive così la natura dell'investimento:
La società Alfa (di seguito "Alfa" o "istante"), operante nel settore della grande distribuzione organizzata, ha effettuato nel 2020 investimenti in ottica di trasformazione in chiave 4.0.
Le "casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante", oggetto dell'investimento, sono beni che vengono utilizzati per il ricircolo delle banconote e il ricircolo delle monete migliorando la sicurezza e riducendo drasticamente i tempi delle operazioni di "cash handling" in fase di apertura e chiusura cassa, operazioni da ripetersi ad ogni inizio e fine turno da parte degli operatori di cassa.
In merito alla funzionalità di interconnessione, l'istante chiarisce che la direzione centrale è in grado di monitorare le casseforti da remoto:
Il reparto Finanza e il reparto IT presso la Direzione Centrale di Alfa hanno accesso ad un portale che, con visualizzazioni diversificate per livelli di autorizzazione, permette in tempo reale di avere tutte le informazioni di tutte le casseforti installate presso i punti vendita.
Il portale consente in particolare due tipologie di operazioni da remoto:
(a) verificare in tempo reale quante monete e banconote per ogni taglio sono contenute nella cassaforte per creare i cassetti interfaccia per dare il resto e verificare quante banconote in numero e in ammontare sono contenute nel safebag; (b) monitorare tutte le operazioni che sono state fatte dai cassieri con la cassaforte in un determinato periodo di tempo selezionato.
L'istante sottolinea inoltre il valore aggiunto rispetto alla gestione manuale:
Il medesimo processo eseguito senza cassaforte automatica sarebbe invece gestito manualmente tramite informazioni non tracciate in maniera automatizzata.
Quanto alla classificazione proposta, la società ritiene che i beni siano riconducibili al secondo gruppo dell'allegato A:
Secondo la società istante, i descritti investimenti sarebbero classificabili nel secondo gruppo dell'allegato A - "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" - e, in particolare, riconducibili alla voce concernente "altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica".
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Quadro normativo di riferimento
L'Agenzia delle Entrate ricostruisce l'evoluzione della disciplina agevolativa, partendo dall'iper ammortamento:
Con l'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), è stata introdotta l'agevolazione dell'iper ammortamento, consistente in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi compresi nell'allegato A alla medesima legge ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria.
Viene poi ricordato il passaggio al credito d'imposta:
a decorrere dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020, sono stati sostituiti con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ad opera dell'articolo 1, commi 185-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), anch'esso oggetto di proroga con modificazione da parte dell'articolo 1, commi 1051-1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
Competenza tecnica del MiSE
L'Agenzia chiarisce che la classificazione dei beni nell'allegato A richiede una competenza tecnica che non le è propria:
Come precisato nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, le indagini riguardanti l'effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all'iper ammortamento (elencate analiticamente nel richiamato allegato A) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
L'Agenzia spiega inoltre perché ha provveduto direttamente ad acquisire il parere del MiSE, anziché rinviare l'istante:
Considerato che la richiesta di parere è pervenuta prima dei chiarimenti forniti con la circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 - in merito ai profili di inammissibilità di istanze che hanno ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività/investimento nell'ambito applicativo di una disciplina agevolativa in quanto la relativa istruttoria involge competenze tecniche di carattere non fiscale proprie di altre amministrazioni, alle quali il contribuente può, in autonomia, fare espressa richiesta di parere tecnico - la scrivente ha provveduto ad acquisire il parere del competente Ministero dello Sviluppo Economico.
Parere del MiSE — Componente materiale
Il MiSE corregge l'impostazione dell'istante, precisando che è necessario separare le componenti materiale e immateriale. Sulla classificazione proposta dalla società, il Ministero afferma:
è, invece, necessario nella fattispecie in esame, procedere «analizzando distintamente le componenti materiale e immateriale degli investimenti.
Per quanto riguarda la componente materiale (le casseforti fisiche), il MiSE ne conferma l'ammissibilità all'agevolazione 4.0, ma ne modifica la classificazione rispetto a quella proposta dall'istante:
Per quanto riguarda la componente materiale», il Ministero «ritiene che le descritte casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante possano rientrare tra i beni strumentali (nuovi) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi di produzione di beni e/o servizi secondo il modello "Industria 4.0".
Tuttavia, la classificazione corretta non è nel secondo gruppo dell'allegato A, bensì nel primo gruppo, punto 12:
in ragione della loro funzione nello specifico processo, le "casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante" in questione devono essere più correttamente ricomprese tra i beni di cui al punto 12 del primo gruppo dell'allegato A, concernente "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Si intendono, per esempio, magazzini automatici asserviti da traslo-elevatori o mini-loaders e software WMS per la gestione delle missioni in/out; i sistemi di selezionamento, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino".
Questa classificazione nel primo gruppo (anziché nel secondo) ha una conseguenza operativa importante: il bene materiale deve soddisfare tutte le caratteristiche tecnologiche obbligatorie previste per i beni del primo gruppo:
Conseguentemente, ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa (a seconda dei casi, iper ammortamento o credito d'imposta) dovranno essere soddisfatte le 5 + 2 di 3 caratteristiche tecnologiche».
Si tratta delle 5 caratteristiche obbligatorie più almeno 2 delle 3 caratteristiche ulteriori previste dalla disciplina per i beni del primo gruppo dell'allegato A.
Parere del MiSE — Componente immateriale (software)
Il MiSE qualifica il software del portale di gestione come componente autonoma, non incorporata nel bene materiale:
la stessa viene qualificata «come software di sistema (e, quindi, non di tipo "embedded")»
Il software viene ricondotto all'allegato B, con un regime agevolativo diverso e meno oneroso in termini di requisiti tecnici:
il software descritto possa essere classificato nell'ambito dell'allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016 e, in particolare, presentando funzionalità destinate a supportare aree operative e di processo, possa essere ricondotto alla voce punto elenco 9 di detto allegato B, concernente "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi". In tal caso, pertanto, ai fini della fruizione del beneficio, sarà sufficiente soddisfare la sola caratteristica tecnologica dell'interconnessione».
Questo significa che per il software è richiesta soltanto l'interconnessione, a differenza della componente materiale che deve soddisfare il requisito pieno delle 5+2/3 caratteristiche.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delle Entrate delimita il proprio ambito di intervento, affidando la valutazione tecnica al MiSE:
le indagini riguardanti l'effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all'iper ammortamento (elencate analiticamente nel richiamato allegato A) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
La risposta si fonda interamente sul parere tecnico del MiSE e non contiene una valutazione autonoma dell'Agenzia sulla classificazione merceologica. Inoltre, l'Agenzia evidenzia che, a seguito della circolare n. 31/E del 2020, istanze di questo tipo (aventi ad oggetto esclusivamente la riconducibilità tecnica di un bene) sarebbero oggi inammissibili:
la relativa istruttoria involge competenze tecniche di carattere non fiscale proprie di altre amministrazioni, alle quali il contribuente può, in autonomia, fare espressa richiesta di parere tecnico
La risposta è resa con riferimento alla specifica fattispecie descritta (casseforti automatiche per deposito e ricircolo di denaro contante nel contesto della GDO) e presuppone la verifica in concreto del soddisfacimento delle caratteristiche tecnologiche obbligatorie.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) — introduzione dell'iper ammortamento
- Art. 1, comma 10, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — maggiorazione per beni immateriali di cui all'allegato B
- Allegato A annesso alla Legge n. 232/2016 — elenco beni materiali "Industria 4.0"; in particolare primo gruppo, punto 12 (magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica)
- Allegato B annesso alla Legge n. 232/2016 — elenco beni immateriali; in particolare punto elenco 9 (software per dispatching e instradamento prodotti nei sistemi produttivi)
- Art. 1, commi 184-197, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) — credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
- Art. 1, commi 185-197, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — disciplina operativa del credito d'imposta
- Art. 1, commi 1051-1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) — proroga e modificazione del credito d'imposta
- Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 — Agenzia delle Entrate (competenza MiSE per accertamenti tecnici su beni allegato A)
- Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 — Agenzia delle Entrate (inammissibilità di istanze di interpello su questioni di natura tecnica non fiscale)
Temi
- Casseforti automatiche deposito e ricircolo denaro contante
- Allegato A primo gruppo punto 12 — magazzini automatizzati
- Allegato B punto 9 — software dispatching
- Componente materiale vs. componente immateriale (software embedded vs. software di sistema)
- Requisito 5+2/3 caratteristiche tecnologiche
- Interconnessione
- Grande distribuzione organizzata (GDO)
- Competenza tecnica MiSE — inammissibilità interpello