Sintesi
La Risposta a interpello n. 270/2022 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione dell'obbligo di indicare il riferimento normativo agevolativo sui documenti diversi dalla fattura, in particolare sul documento di trasporto (DDT) e sul verbale di collaudo/interconnessione, nell'ambito del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 di cui all'art. 1, comma 1056, della Legge n. 178/2020. L'Agenzia opera una distinzione fondamentale: il DDT, in quanto documento che certifica la consegna del bene, è soggetto al medesimo obbligo di riportare il riferimento normativo previsto per le fatture; il verbale di collaudo o interconnessione, invece, ne è esonerato, a condizione che riguardi univocamente i beni oggetto dell'investimento. La risposta conferma inoltre la possibilità di regolarizzare documenti già emessi senza la dicitura, purché ciò avvenga prima dell'avvio di attività di controllo.
Contesto e quesito
L'istanza è presentata da una società che ha acquistato un bene strumentale nuovo rientrante nel perimetro dell'agevolazione 4.0. L'istante dichiara di aver versato, entro il 31 dicembre 2021, un acconto pari al 20% del costo e di aver apposto la dicitura normativa sulla fattura di acconto. Il bene sarà consegnato e posto in esercizio entro il 30 giugno 2022.
Il quesito è formulato come segue:
l'istante chiede di conoscere se, al fine della fruizione del credito d'imposta, l'espresso riferimento alla norma agevolativa deve essere indicato, oltre che sulle fatture di acquisto, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo/interconnessione.
La società prospetta una soluzione interpretativa estensiva:
L'istante, ritiene che non essendo presente un'elencazione esaustiva degli altri documenti sui quali debba essere apposto l'espresso riferimento alla norma agevolativa, anche i verbali di collaudo/interconnessione ed il documento di trasporto debbano riportare detta indicazione e che la mancata annotazione può essere sanata (prima dell'avvio di eventuali attività di controllo) apponendo con scritta indelebile il riferimento normativo.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
L'obbligo documentale previsto dal comma 1062
L'Agenzia richiama innanzitutto la base normativa dell'obbligo, citando letteralmente il comma 1062:
«Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter»
L'Agenzia poi riformula il principio con proprie parole, chiarendo la portata generale della norma:
Il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Si noti che l'obbligo è assistito dalla sanzione della revoca del beneficio.
Il DDT: obbligo confermato
Sul documento di trasporto, l'Agenzia afferma con chiarezza che l'obbligo di apporre la dicitura normativa si estende anche a tale documento. Il passaggio chiave è il seguente:
A tal scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il «documento di trasporto», per i quali resta fermo il predetto obbligo.
Il DDT rientra dunque nella categoria degli «altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati» e, certificando la consegna del bene, assolve la medesima funzione probatoria della fattura.
Il verbale di collaudo/interconnessione: obbligo escluso
Per il verbale di collaudo o di interconnessione, l'Agenzia perviene a una conclusione opposta, esonerando tali documenti dall'obbligo di dicitura, ma a una precisa condizione:
Nel presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino univocamente i beni oggetto dell'investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati) essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l'obbligo di riportare l'espresso riferimento di cui al citato comma 1062.
La ratio della distinzione è chiara: il verbale di collaudo/interconnessione è, per sua natura, un documento il cui contenuto è intrinsecamente e univocamente riferito a un determinato bene, il che rende superflua l'apposizione della dicitura ai fini dell'identificazione e della tracciabilità.
Possibilità di regolarizzazione
L'Agenzia richiama infine la possibilità di sanare la mancata indicazione della dicitura:
Da ultimo, come chiarito nella risposta n. 438 del 2020, si rammenta che la regolarizzazione dei documenti già emessi, ove dell'impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
Il passaggio risulta incompleto nel testo del documento, ma il principio è noto dalla prassi richiamata (risposta n. 438/2020): la regolarizzazione è possibile purché intervenga prima dell'avvio delle verifiche.
La misura del credito d'imposta (contesto normativo)
L'Agenzia richiama anche il testo del comma 1056, che definisce l'ambito temporale e le percentuali applicabili:
«Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro»
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita con estrema chiarezza il campo di applicazione della propria risposta, escludendo ogni valutazione sulla spettanza sostanziale del credito:
In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato, non sono in alcun modo oggetto del presente interpello i requisiti necessari per accedere al credito d'imposta in argomento, nelle diverse versioni pro tempore vigenti, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
E, più specificamente:
si precisa che la risposta al presente interpello non comporta in nessun caso l'implicito riconoscimento della spettanza del credito d'imposta e, in particolare, dell'ammissibilità al beneficio dell'investimento nel bene al quale fa riferimento l'istanza.
Quanto alla classificazione tecnica del bene, l'Agenzia dichiara la propria incompetenza, rinviando al MiSE:
la riconducibilità del bene menzionato in istanza tra quelli ammissibili all'agevolazione di cui si tratta, nelle diverse versioni pro tempore vigenti, rappresenterebbe una richiesta di un parere tecnico nell'accezione sopra descritta, da ritenersi esclusa dall'area di applicazione dell'interpello, in quanto l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale rientranti nell'ambito operativo di altre amministrazioni.
L'Agenzia precisa che le richieste di natura tecnica vanno indirizzate direttamente:
eventuali richieste in merito a tali aspetti potranno essere trasmesse dal contribuente direttamente alla competente Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero per lo sviluppo economico, restando fermo che a tal riguardo, in ogni caso, non si producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente).
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 1056, Legge n. 178 del 27 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021) — disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, misure e termini temporali
- Art. 1, comma 1062, Legge n. 178 del 27 dicembre 2020 — obblighi di conservazione documentale e indicazione del riferimento normativo su fatture e altri documenti
- Art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, Legge n. 178 del 27 dicembre 2020 — disposizioni richiamate dalla dicitura obbligatoria
- Art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) — prima disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi
- Allegato A annesso alla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 — elenco dei beni strumentali materiali 4.0
- Art. 11, comma 3, Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del contribuente) — effetti della risposta a interpello
- D.Lgs. n. 156 del 2015 — decreto delegato di riforma dell'interpello (relazione illustrativa richiamata)
- Circolare n. 9/E del 2016 — Agenzia delle Entrate (esclusione dall'interpello qualificatorio delle questioni richiedenti accertamenti tecnici)
- Circolare n. 31/E del 2020 — Agenzia delle Entrate (chiarimenti sul credito d'imposta beni strumentali)
- Risposta a interpello n. 438 del 2020 — Agenzia delle Entrate (regolarizzazione di documenti privi della dicitura normativa)
Temi
- dicitura su DDT
- documento di trasporto
- riferimento normativo su fattura
- verbale di collaudo
- verbale di interconnessione
- obbligo documentale comma 1062
- regolarizzazione documenti
- credito d'imposta beni strumentali 4.0