Sintesi
La Risposta n. 260/2024 dell'Agenzia delle Entrate affronta il tema della comunicazione preventiva al MIMIT (tramite GSE) introdotta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 39/2024 per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. Il contribuente interpellante, avendo omesso la comunicazione preventiva per mera dimenticanza, chiede se possa ricorrere all'istituto della remissione in bonis per sanare l'inadempimento. L'Agenzia chiarisce che la comunicazione preventiva non è soggetta a un termine perentorio a pena di decadenza e che, pertanto, non occorre ricorrere alla remissione in bonis: il contribuente può semplicemente presentarla tardivamente, per poi trasmettere la comunicazione di completamento. Viene tuttavia esclusa la possibilità di inviare la sola comunicazione a consuntivo, omettendo quella preventiva.
Contesto e quesito
La società istante (ALFA SRL) ha effettuato un investimento in beni strumentali 4.0 agevolabile ai sensi della legge n. 178/2020, ma ha omesso di trasmettere la comunicazione preventiva al MIMIT tramite il GSE, adempimento richiesto dall'articolo 6 del DL n. 39/2024.
L'istante espone di aver:
«effettuato un investimento ritenendo di poter usufruire delle agevolazioni [...] sotto forma di credito d'imposta pari al 20% del costo bene e che per mera dimenticanza non [ha] presentato al M.I.M.I.T. PER IL TRAMITE DEL GSE nessuna comunicazione preventiva, ma che [possiede] tutti i requisiti e presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta, e che non sono iniziati accessi, ispezioni verifiche, o altre attività amministrative di accertamento».
La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente è duplice. In primo luogo, ritiene:
«sia possibile fruire dell'istituto della remissione in bonis [...] nel caso in cui, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per fruire del credito di imposta in commento, venga trasmessa una dichiarazione tardiva e pagata la relativa sanzione DI € 250,00 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024 fissato al 31 Ottobre 2024».
In secondo luogo, propone una modalità operativa semplificata, ossia:
«inviare al M.I.M.I.T. PER IL TRAMITE DEL GSE, dopo aver pagato la sanzione di € 250,00, solo la comunicazione prevista di completamento investimento e di inserire ove richiesto dal modulo "numero pratica preventiva" lo stesso numero di pratica di completamento, invece di inviare le due comunicazioni previste dal Decreto del M.I.M.I.T.»
Infine, prospetta un'ulteriore soluzione residuale nel caso di rigetto da parte dei sistemi informativi:
«Nel caso in cui il sistema informativo del G.S.E. e/o dell'Agenzia delle Entrate modello F24 respinga l'accettazione del credito d'imposta tramite F24, l'istante ritiene di poter inviare comunicazione tramite Pec al competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate al fine di regolarizzare il modello F24 relativo al credito d'imposta maturato nel 2024».
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
L'obbligo di comunicazione ex art. 6 del DL 39/2024
L'Agenzia ricostruisce innanzitutto il quadro normativo, richiamando integralmente il testo dell'articolo 6, comma 1, del DL n. 39/2024, che stabilisce:
«Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, [...] le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo.»
Il DM 24 aprile 2024 e il presupposto per la fruizione
L'Agenzia richiama poi il decreto ministeriale attuativo, evidenziando che la trasmissione delle comunicazioni:
«costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.»
Distinzione tra investimenti ante e post 30 marzo 2024
L'Agenzia distingue i diversi obblighi comunicativi in base alla data di realizzazione dell'investimento:
«per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti»
Mentre per gli investimenti successivi all'entrata in vigore del DL 39/2024, il contribuente è tenuto sia alla comunicazione preventiva sia a quella di completamento.
Natura non perentoria del termine e inapplicabilità della remissione in bonis
Questo è il passaggio centrale della risposta. L'Agenzia chiarisce che le comunicazioni non sono soggette a decadenza:
«le disposizioni innanzi richiamate non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a "pena di decadenza", con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito - che sorge con la realizzazione degli investimenti - ma solo la sua concreta "fruizione" in compensazione (in tal senso anche le indicazioni reperibili sul sito internet del MIMIT).»
L'Agenzia precisa poi la sequenza logica degli adempimenti:
«La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.»
Rigetto della soluzione prospettata dal contribuente
L'Agenzia respinge la possibilità di trasmettere la sola comunicazione a consuntivo:
«non è condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo in quanto, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l'istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell'investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva.»
La soluzione corretta: comunicazione tardiva senza remissione in bonis
Infine, l'Agenzia indica la strada da seguire:
«Per fruire del credito in argomento, l'istante dovrà, infatti, presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.»
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita espressamente il campo di applicazione della risposta, escludendo ogni valutazione sulla spettanza sostanziale del credito:
«Preliminarmente, si fa presente che non costituisce oggetto della presente risposta ad interpello ogni valutazione in merito alla spettanza del credito d'imposta che l'istante riferisce di avere maturato, restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo da parte degli organi competenti in merito alla sussistenza dei requisiti per accedervi.»
L'Agenzia chiarisce inoltre che il diritto al credito non è subordinato alla comunicazione ma solo la sua fruizione in compensazione, distinguendo tra maturazione del diritto e concreta utilizzabilità:
«alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito - che sorge con la realizzazione degli investimenti - ma solo la sua concreta "fruizione" in compensazione»
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0
- Art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — perimetro specifico dei crediti soggetti all'obbligo di comunicazione
- Art. 1, commi 200, 201 e 202, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — crediti d'imposta per investimenti in R&S, innovazione tecnologica e design
- Art. 1, commi 203 (quarto periodo), 203-quinquies e 203-sexies, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — innovazione tecnologica per obiettivi 4.0 e transizione ecologica
- Art. 6, commi 1, 2 e 3, Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67 — obbligo di comunicazione preventiva e di completamento al MIMIT tramite GSE
- Art. 2, comma 1, Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 — istituto della remissione in bonis
- Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico — modello originario di comunicazione
- Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile 2024 — nuovi modelli di comunicazione sostitutivi degli allegati del DM 6 ottobre 2021; art. 1, comma 7 (la trasmissione come presupposto di fruizione)
- Art. 17, comma 12, Legge 31 dicembre 2009, n. 196 — monitoraggio della finanza pubblica (richiamato dall'art. 6, comma 2, DL 39/2024)
Temi
- Comunicazione preventiva GSE
- Comunicazione di completamento investimento
- Remissione in bonis
- Credito d'imposta beni strumentali 4.0
- Termine non perentorio
- Fruizione in compensazione F24
- Adempimenti MIMIT/GSE
- Decreto-legge 39/2024