Sintesi
La Risposta n. 451/2021 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione della compensabilità del credito d'imposta "Industria 4.0" in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro. L'istante, gravato da debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (IRES, IVA, IRAP) per complessivi 121.946,54 euro, chiede se il divieto di compensazione previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 si applichi ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. L'Agenzia conferma che tale divieto non opera con riferimento ai crediti agevolativi — tra cui il credito Industria 4.0 — in quanto esso riguarda esclusivamente i crediti "relativi ad imposte erariali" e non i crediti riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni. Il documento si inserisce in un filone interpretativo consolidato, già applicato ad altri crediti agevolativi (R&S, School Bonus, Mezzogiorno, Art-Bonus).
Contesto e quesito
L'istante (ALFA) intende effettuare investimenti in beni materiali e immateriali ricompresi nel piano nazionale "Industria 4.0" entro il 31 dicembre 2021, fruendo delle agevolazioni previste dalla Legge di bilancio 2020 e dalla Legge di bilancio 2021. Tuttavia, ha a proprio carico ruoli scaduti per imposte erariali di importo superiore alla soglia di legge.
Dal quesito dell'interpellante:
in ragione della presenza di ruoli scaduti a proprio carico, per imposte IRES, IVA, IRAP, oltre sanzioni e interessi per complessivi 121.946,54 euro, l'istante chiede di sapere se può compensare il credito d'imposta "Industria 4.0" con i propri debiti mediante Modello F24.
La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente è favorevole alla compensabilità. L'istante sostiene di poter:
«liberamente utilizzare in compensazione i crediti d'imposta 'Industria 4.0' con i propri debiti mediante il Modello F24 senza che i ruoli esattoriali scaduti superiori a 1.500 euro ne possano determinare il divieto di cui all'articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla 122/2010»
L'istante fonda la propria tesi sulla natura agevolativa del credito, da riportare nel quadro RU del modello dichiarativo, e sulla sua non riconducibilità alla categoria dei crediti "relativi ad imposte erariali".
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Natura del credito d'imposta Industria 4.0
L'Agenzia inquadra preliminarmente la disciplina del credito d'imposta, sottolineandone la natura agevolativa e la modalità di fruizione prevista dalla legge:
Trattasi di una misura agevolativa che, per espressa disposizione di legge (articolo 1, comma 191, della legge n. 160 del 2019 e articolo 1, comma 1059, della legge n. 178 del 2020), determina, in capo al beneficiario, la possibilità di fruire di un credito di imposta «utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», da riportare nel quadro RU del modello dichiarativo.
Ambito di applicazione del divieto di compensazione ex art. 31 DL 78/2010
L'Agenzia richiama il testo dell'articolo 31 per delimitarne il perimetro di applicazione:
«A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento»
L'Agenzia chiarisce dunque la portata limitata del divieto:
Per espressa previsione normativa, dunque, il divieto di compensazione si riferisce esclusivamente ai crediti «relativi ad imposte erariali» qualora si sia in presenza di debiti «iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori», di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento
Esclusione dei crediti agevolativi dal divieto
L'Agenzia richiama il chiarimento già fornito con la circolare n. 13/E del 2011, che costituisce il fondamento interpretativo dell'intera risposta:
come chiarito dalla circolare n. 13/E del 11 marzo 2011, «sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "erario" del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 78 del 2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall'anticipazione di imposte da parte dello stesso»
Distinzione concettuale tra crediti da imposta erariale e crediti agevolativi
L'Agenzia esplicita la ratio della distinzione, chiarendo la diversa genesi dei due tipi di credito:
i crediti d'imposta cui si riferisce la norma sono quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di "credito derivante da imposta erariale".
Precedente specifico: credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (DL 91/2014)
L'Agenzia richiama il precedente più direttamente pertinente, relativo a un credito agevolativo della medesima tipologia (investimenti in beni strumentali nuovi), anch'esso da riportare nel quadro RU:
la circolare 19 febbraio 2015, n. 5/E, con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, disciplinato dall'articolo 18, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 - credito d'imposta agevolativo da riportare nel quadro RU al pari dell'incentivo in commento - ha chiarito che «per le caratteristiche del credito in esame, non si applica la preclusione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro»
Estensione ad altri crediti agevolativi e conclusione
L'Agenzia ricorda che il medesimo principio è stato già applicato a una pluralità di crediti agevolativi (R&S, School Bonus, investimenti nel Mezzogiorno, Art-Bonus) e conclude per analogia:
Analogamente, quindi, anche con riferimento al credito d'imposta "Industria 4.0" non opera il divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita esplicitamente il perimetro della propria risposta, escludendo la verifica dei requisiti di accesso all'agevolazione:
nel presupposto - non verificabile in questa sede perché non oggetto dell'istanza - che l'istante abbia le condizioni per accedere all'agevolazione sopra richiamata
La risposta è dunque limitata alla sola questione dell'applicabilità del divieto di compensazione ex art. 31 DL 78/2010 al credito Industria 4.0, e non si pronuncia sulla spettanza del credito in capo all'istante.
Riferimenti normativi
- Art. 11, comma 1, lett. a), Legge 27 luglio 2000, n. 212 (disciplina dell'interpello)
- Art. 1, commi da 184 a 197, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — Legge di bilancio 2020 (credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0)
- Art. 1, comma 191, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (modalità di utilizzo in compensazione del credito)
- Art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Legge di bilancio 2021 (proroga e aggiornamento del credito d'imposta beni strumentali)
- Art. 1, comma 1059, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (modalità di utilizzo in compensazione — disciplina 2021)
- Art. 31, comma 1, Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro)
- Art. 17, comma 1, Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (compensazione tramite modello F24)
- Art. 18, Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 (credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi — precedente agevolazione)
- Art. 3, Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come sostituito dall'art. 1, comma 35, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (credito d'imposta R&S)
- Art. 1, commi da 145 a 150, Legge 13 luglio 2015, n. 107 (credito d'imposta "School Bonus")
- Art. 1, commi da 98 a 108, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno)
- Art. 1, Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106 (credito d'imposta "Art-Bonus")
- Circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011 — Agenzia delle Entrate (esclusione dei crediti agevolativi dal divieto di compensazione ex art. 31 DL 78/2010)
- Circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015 — Agenzia delle Entrate (inapplicabilità del divieto di compensazione al credito per investimenti in beni strumentali nuovi ex DL 91/2014)
- Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 — Agenzia delle Entrate (inapplicabilità del divieto al credito R&S)
- Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016 — Agenzia delle Entrate (inapplicabilità del divieto al credito School Bonus)
- Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 — Agenzia delle Entrate (inapplicabilità del divieto al credito investimenti nel Mezzogiorno)
- Circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 — Agenzia delle Entrate (inapplicabilità del divieto al credito Art-Bonus)
Temi
- credito d'imposta Industria 4.0
- divieto di compensazione
- ruoli scaduti
- articolo 31 DL 78/2010
- crediti agevolativi vs crediti da imposte erariali
- compensazione F24
- quadro RU
- beni strumentali nuovi